Decreto Correttivo del 19-07-2007 VIII Commissione Senato.
Categoria contenuto: Normative
Data: 21/07/07
Parere sul secondo decreto correttivo al Nuovo codice appalti
Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (n. 104)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi
dell'articolo 1, commi 3 e 4, e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e
conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)
Legislatura 15º - 8ª Commissione permanente - Resoconto
sommario n. 94 del
19/07/2007
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2007
94ª Seduta
Presidenza della Presidente
DONATI
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni
integrative e
correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (n. 104)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali, ai sensi
dell'articolo 1, commi 3 e 4, e 25 della legge 18 aprile 2005,
n. 62. Seguito e
conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore Paolo BRUTTI ( SDSE)
illustra una nuova proposta di parere favorevole
con condizioni, pubblicata in allegato al presente resoconto, la
quale tiene conto del
proficuo lavoro svolto nella giornata di ieri dai membri della
Commissione sia di
maggioranza che di opposizione.
Il senatore MARTINAT( AN),
pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo di
sintesi effettuato dal relatore nella redazione della proposta
di parere, tenuto conto
dell'impostazione troppo massimalista delle modifiche da
apportare al codice dei
lavori pubblici, le quali non solo non sono in grado di
rilanciare il settore degli appalti,
ma si pongono addirittura in contrasto con l'orientamento dei
principali Paesi
europei, annuncia il voto contrario sulla sua parte.
Il senatore GRILLO( FI),
dopo aver osservato come la disponibilita' mostrata
dall'opposizione a votare la proposta di parere nel corso
della mattinata di oggi sia la
riprova di un atteggiamento costruttivo e non ostruzionistico e
dopo aver espresso
apprezzamento per lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore,
svolge talune
considerazioni sul quadro normativo in materia di lavori
pubblici, dando conto delle
vicende relative alla legge Merloni e alla approvazione del
Testo Unico. Pur ritenendo
condivisibili nel merito talune osservazioni, esprime serie
perplessita' sul tenore
complessivo dell'intervento modificativo del codice, il quale
non e' in grado di
garantire l'effettivo rilancio del settore dei lavori
pubblici.
Nell'auspicare che le ulteriori modifiche al codice degli
appalti siano adottate
attraverso il ricorso allo strumento della legge ordinaria,
dichiara il proprio voto
contrario di Forza Italia sulla proposta di parere.
Il senatore MASSA( Ulivo),
dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro di
sintesi compiuto dal relatore, osserva come le proposte
emendative contenute nella
bozza di parere non si pongano affatto in contrasto con l'orientamento
dei principali
Paesi europei, ma siano volti alla correzione di quei nodi
critici lasciati irrisolti
all'indomani dell'approvazione del codice. Per tali ragioni
dichiara il proprio voto
favorevole dell'Ulivo.
La senatrice VANO( RC-SE),
nell'esprimere apprezzamento per il dibattito
svoltosi e per lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore,
annuncia, anche a nome del
proprio gruppo, il voto favorevole, soprattutto per le
osservazioni volte a correggere
il codice degli appalti nel senso di assicurare una maggiore
tutela dei lavoratori
operanti nel settore dell'edilizia.
Il senatore MONTINO ( Ulivo)
propone al relatore di modificare l'osservazione
relativa alle opere a scomputo, prevedendo che siano inserite
all'articolo 32, comma
1, leggera g), dopo le parole: "legge 17 agosto 1942 n.
1150"le parole: "e successive
integrazioni e modificazioni" e che sia soppresso l'ultimo
periodo della medesima
disposizione.
Il relatore Paolo BRUTTI( SDSE),
prendendo atto dei rilievi teste' formulati,
dichiara la propria disponibilita' a recepire tali osservazioni.
Il senatore GRILLO ( FI)
si dichiara contrario alla soppressione dell'ultimo
periodo dell'articolo 32, comma 1, lettera g).
Dopo un breve intervento per precisazioni del senatore MONTINO ( Ulivo),
il
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showTex...02&offset=522&length=88703&parse=no&stampa=si
(2 di 25) [20/07/2007 9.33.26]
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relatore Paolo BRUTTI ( SDSE)
riformula l'osservazione relativa alle opere a scomputo.
La presidente DONATI ( IU-Verdi-Com)
interviene, anche a nome del proprio
gruppo, per dichiarazione di voto favorevole, esprimendo
apprezzamento per la
proposta di parere illustrata dal relatore. Conclude rilevando l'esigenza
che le
ulteriori ed eventuali modifiche al codice dei lavori pubblici
siano apportate
attraverso il ricorso dello strumento della legge ordinaria.
La proposta di parere favorevole con condizioni, cosi' come
riformulata,
previa verifica del prescritto numero legale, e' posta ai voti
ed approvata.
IN SEDE REFERENTE
(1677) Disposizioni in
materia di circolazione e di sicurezza stradale,
approvato dalla Camera dei deputati
(29) MANZIONE. - Norme
in materia di sicurezza stradale per impedire la
manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. -
Modifiche al codice della strada in materia di patente
a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. -
Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. -
Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia
di casco
protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure
per la sicurezza stradale e contro la guida in stato
di ebbrezza
(708) SCALERA. -
Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli
autoveicoli
(914) CICOLANI. -
Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza
stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI.
- Modifica all'articolo 213 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei
ciclomotori e
dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. -
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione
stradale
(1388) LEGNINI e CALVI.
- Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle
sanzioni
accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non
immediatamente
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showTex...02&offset=522&length=88703&parse=no&stampa=si
(3 di 25) [20/07/2007 9.33.26]
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contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della
decisione sui
ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in
materia di
liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed
altri. - Norme sul trasporto di minori sui
ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri.
- Disposizioni a sostegno della mobilita' su due
ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. -
Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada.
Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1611) EUFEMI. -
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
- e petizioni 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778,
783, 801, 822,
984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715), 515 e 544, ad
essi
attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di
ieri.
Su proposta della presidente DONATI la Commissione adotta come
testo base il
disegno di legge n. 1677 di iniziativa governativa gia'
approvato dalla Camera dei
deputati. Viene quindi fissata la scadenza del termine per la
presentazione degli
emendamenti al testo suddetto per giovedi' 26 luglio 2007 alle
ore 18.
Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104
La 8 a Commissione
Lavori Pubblici, Comunicazioni,
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showTex...02&offset=522&length=88703&parse=no&stampa=si
(4 di 25) [20/07/2007 9.33.26]
Legislatura 15º - 8ª Commissione permanente - Resoconto
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- esaminato lo schema di decreto legislativo concernente
modifiche al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, di
seguito denominato "codice";
- esaminato il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza
generale del 6
giugno 2007;
- esaminato il parere reso dalla Conferenza unificata nella
seduta del 15 marzo 2007
ed in particolare le ragioni della posizione espressa in tale
sede dalle Regioni;
- esaminate le documentazioni presentate dai soggetti
partecipanti alle audizioni
informali;
- esaminata la nota del Ministero delle infrastrutture
protocollo: 0003654-
13/03/2007;
- esaminata la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale protocollo
107364/26/03/19,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) siano inserite nello schema di decreto, come suggerito dal
Consiglio di Stato,
una o piu' norme che:
1) integrino l'articolo 143 nel senso di prevedere che quando
il piano
economico finanziario di una concessione preveda, gia' nel bando
di gara, un prezzo
di restituzione dell'opera al concedente per la quota che il
piano finanziario stesso
abbia previsto fin dall'origine che non sia ammortizzabile nel
periodo della
concessione, e' necessario quantificarne i riflessi sul bilancio
dello stato e delle
amministrazioni coinvolte, al fine del computo del deficit
pubblico e dell'equilibrio del
patto di stabilita' interno.".
2) abroghino l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53;
il penultimo e
l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 92; il comma 3
dell'articolo 92; il comma 4
dell'articolo 92; il comma 17, dell'articolo 253;
3) integrino il comma 7 dell'articolo 164 precisando che i
compensi
determinati in base al detto comma non sono minimi inderogabili
ma costituiscono,
ridotti del 20 per cento, l'importo da porre a base di gara;
4) inseriscano al comma 12 dell'articolo 241 un ulteriore
periodo che
precisi la non applicazione dell'articolo 24 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223,
convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per la
determinazione dei compensi
degli arbitri degli arbitrati relativi a pubblici appalti;
5) inseriscano all'articolo 42 il contenuto del comma 914
della legge
296/2006 espungendolo contemporaneamente dall'ambito della
predetta legge;
6) introducano nel codice la disciplina della locazione
finanziaria di cui ai
commi 907, 908, 912,913 e 914 della legge 296/2006, anche in un
nuovo capo della
parte II, titolo III, espungendo contemporaneamente i commi dall'ambito
della legge
296/2006;
7) modifichino il comma 2 dell'articolo 6, sostituendo la
parola " cinque"
con la parola " sette"
nonche' abroghino il comma 5 dell'articolo 253 e l'ultimo periodo
della lettera f) del comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, come modificato
dal comma 85 dell'articolo 2 della legge 24 novembre 2006, n.
286;
8) precisino all'articolo 32, comma 1, lettera g) del codice
che la gara si
svolge sulla base del progetto presentato dal promotore;
9) sia uniformato quanto previsto nello schema di decreto all'articolo
1,
comma 1, numero 2 e all'articolo 2, comma 1, numero 25 facendo
decorrere i tre
anni dalla " stipulazione"
del contratto e non dalla "ultimazione".
b) siano sostituite, al fine di prevedere il parere del
Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici per l'impiego del dialogo competitivo anche nel caso
delle opere strategiche,
nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, n. 3 dello schema
di decreto le parole " ad
esclusione dei "
con le parole "compreso i"
e siano soppresse le parole " che
viene
reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta "
c) sia inserita nello schema di decreto una norma che, al fine
di consentire la
costituzioni di centrali di committenza soltanto in forma
istituzionale, coordini il
codice con le disposizioni di cui ai commi 455, 456 e 457della
legge 27 dicembre
2006, n. 296 e sostituisca al comma 1 dell'articolo 33 le
parole " anche associandosi o
consorziandosi "
con le parole "costituite con legge
statale o regionale" e al comma 3
dell'articolo 33 sopprima le parole " o
privati";
d) siano inserite nello schema di decreto, come richiesto dalle
Regioni, dalle
Province autonome e dall'Anci, una o piu' norme che:
1) introducano, al fine di rendere piu' semplice e rapida la
costituzione
delle commissioni giudicatrici degli appalti che prevedono il
criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, alcune modifiche
all'articolo 84 e
precisamente: al comma 4 la sostituzione delle parole " diversi
dal presidente" con le
parole " esterni
alla stazione appaltante" e delle
parole "altra funzione"
con le parole
" altro";
al comma 8 inseriscano dopo la parola "scelti"
le parole "tra funzionari di
altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all 'articolo
3, comma 25 oppure" e
sopprimano alla lettera a) le parole " nell'ambito
di un elenco, formato sulla base di
rose di candidati fornite dagli ordini professionali "
e alla lettera b) le parole
" nell'ambito
di un elenco, formato sulla base di candidati fornite dalle facolta' di
appartenenza "ed,
infine, sopprimano il comma 9;
2) aggiungano, al fine di fornire indicazioni piu' ampie in
merito ai criteri
impiegabili nella valutazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa che sono
impiegabili, nel comma 1 dell'articolo 82 tre nuovi criteri:
" le varianti di cui
all 'articolo
76"; "il
contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali
dell 'opera
o del prodotto" e "le
misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la
salute dei lavoratori qualora siano oggettivamente valutabili e
verificabili" ;
3) prevedano la sostituzione nella rubrica del capo IV del
titolo della
parte II delle parole " Progettazione
e concorsi di progettazione" con
le parole "Servizi
tecnici "; la
sostituzione nei commi 1 e 2 dell'articolo 91 delle parole "incarichi
di
progettazione " con
le parole "incarichi di
progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, della direzione dei lavori,
di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo nonche' di altre
attivita' di natura
tecnica "; la
sostituzione nei commi 6 e 8 dell'articolo 91 delle parole "progettazione
e
direzione dei lavori "
con le parole "progettazione,
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di
esecuzione" ;
e) sia inserita nello schema di decreto una norma che, recependo
quanto richiesto
da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota
protocollo
107364/26/03/19, preveda al comma 6 dell'articolo 118 la
soppressione della parola
" periodicamente"
e la sostituzione delle parole "copia
dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi, nonche' di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva "
con le parole "il documento unico
di regolarita'
contributiva ai fini del pagamento degli stati di avanzamento
dei lavori o dello stato
finale dei lavori ";
f) sia inserita nello schema di decreto una norma che recependo
quanto richiesto
da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota
protocollo
107364/26/03/19, preveda l'inserimento all'articolo 118,
dopo il comma 6, del
seguente comma " 6-bis.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare nel settore dell 'edilizia,
le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello
regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di
regolarita' contributiva
comprensivo della verifica della congruita' della incidenza
della mano d 'opera
relativa
al cantiere interessato dai lavori ."
g) sia soppressa, al fine di dare risposta alle osservazioni
espresse da piu' parti
sono sulla necessita di prescrivere le condizioni e le modalita'
per poter procedere
all'appalto di progettazione ed esecuzione, la lettera d)
della disposizione dell'articolo
1, comma 1, n. 8, dello schema di decreto e siano introdotte due
disposizioni del
seguente tenore:
«9) Il comma 2 dell'articolo 53 e' sostituito come segue :
" 2. Negli appalti
relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il
contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
la gara puo' essere effettuata con il criterio di
aggiudicazione dell 'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nel caso si ritenga
possibile che il progetto esecutivo posto a base di gara possa
essere utilmente
migliorato, nelle parti indicate nel bando, con integrazioni
tecniche proposte dai
concorrenti in sede di offerta;
b) la progettazione
esecutiva e l'esecuzione; la gara e' effettuata con il
criterio di aggiudicazione dell 'offerta
economicamente piu' vantaggiosa; tale tipologia
di contratto puo' essere utilizzata ponendo a base di gara:
1) un progetto
definitivo qualora riguardi lavori di
manutenzione, restauro e scavi archeologi, oppure lavori
caratterizzati da rilevanti
aspetti funzionali, qualitativi e tecnologici che si ritiene
possano essere migliorati per
effetto di varianti, migliorie e integrazioni tecniche proposte,
nelle parti indicate nel
bando, dai concorrenti; l 'offerta
ha ad oggetto il prezzo e le modifiche al progetto
definitivo;
2) un progetto
preliminare, nonche' un capitolato prestazionale
corredato dall 'indicazione
delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili, nel caso i lavori siano di importo pari o
superiore ad euro 40 milioni e si
ritenga - per la prevalenza funzionale e qualitativa della
componente tecnologica dei
lavori da realizzare e/o per la rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni esecutive -
che i lavori, a ragione dei contributi che puo' apportare l 'appaltatore
sulla base delle
proprie esperienze imprenditoriali, possano essere realizzati
con piu' elevate qualita';
l 'offerta
ha ad oggetto il prezzo ed il progetto definitivo.
10) L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53 e'
sostituito dal seguente
periodo:" Per i
contratti di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), aventi ad oggetto la
progettazione gli oneri di progettazione definiti nel bando di
gara, al netto del ribasso
offerto, sono corrisposti dalla stazione appaltante al
progettista o ai progettisti,
associati o individuati, di cui l 'operatore
si avvale, oppure all'operatore
economico
qualora il progettista o i progettisti facciano parte del suo
staff tecnico. "»
h) sia inserita nello schema di decreto - al fine di non
consentire l'impiego
dell'istituto dell'avvalimento nei lavori pubblici gara per
gara che, nelle prime
applicazioni della norma, ha mostrato di essere un pericoloso
veicolo di infiltrazioni
mafiose, ma di consentirne l'impiego soltanto in sede di
qualificazione - una norma
che sopprima al comma 1 dell'articolo 49 la parola " lavori"
e di conseguenza
sopprima al comma 2 e al comma 6 i riferimenti all'attestazione
SOA .
i) siano inserite nello schema di decreto, al fine di rendere il
criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa piu' corretto, piu' trasparente
e piu' operativamente
impiegabile, apposite norme:
1) che prevedano, al fine di rendere piu' chiara e oggettiva la
valutazione
delle commissioni giudicatrici, la modifica della disposizione
che attribuisce alla
commissione giudicatrice la individuazione dei criteri
motivazionali delle valutazioni
con la prescrizione che questi criteri motivazionali siano
inseriti nel bando oppure
nella lettera di invito e prevedano la facolta' per la
commissione giudicatrice di
mettere a disposizione dei concorrenti, per un tempo non
inferiore a quindici e non
superiore a trenta giorni, le proposte presentate in gara per le
quali non sia prevista
una valutazione di tipo automatico, al fine di raccogliere
osservazioni e considerazioni
dei concorrenti stessi delle quali la commissione giudicatrice
potra' tener conto
nell'esprimere le proprie valutazioni; tale condizione puo'
essere rispettata inserendo
nello schema di decreto una norma che novelliil comma 4 dell'articolo
83 del codice
sostituendo l'ultimo periodo con i seguenti
"Il bando indica altresi' i criteri motivazionali cui la
commissione giudicatrice dovra'
attenersi per attribuire, per ciascun criterio e sub-criterio, i
punteggi fra il minimo ed
il massimo prestabiliti dal bando. Il bando puo' prevedere,
inoltre, ove sia ritenuto
utile, la facolta' per la commissione giudicatrice di mettere a
disposizione dei
concorrenti, per un tempo non inferiore a quindici e non
superiore a trenta giorni, le
proposte presentate in gara per le quali non sia prevista una
valutazione di tipo
automatico, al fine di raccogliere osservazioni e considerazioni
dei concorrenti stessi
delle quali la commissione giudicatrice puo' tener conto nell 'esprimere
le proprie
valutazioni."
2) che prevedano che, nel caso di impiego del criterio di
aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, si possa
limitare - sia sopra, sia sotto
soglia, sia nel caso di lavori, sia nel caso di servizi e sia
nel caso di forniture - il
numero dei soggetti cui inviare la lettera di invito a
presentare una offerta; tale
condizione puo' essere rispettata introducendo nello schema di
decreto una norma
che:
a) novelli il comma 2 dell'articolo 55 nel seguente
modo:" 2. Le
stazioni appaltanti devono utilizzare le disposizioni di cui all 'articolo
62 quando il
criterio di aggiudicazione e' quello dell 'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.";
b) novelli il comma 6 dell'articolo 55 nel seguente modo:
" 6.
Nelle procedure ristrette, fatto salvo quando e' prevista l 'applicazione
delle
disposizioni di cui all 'articolo
62 e all'articolo
177, gli operatori economici presentano
la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei
termini fissati dal bando di gara
e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati
nella lettera-invito. Alle procedure ristrette, sono invitati
tutti i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti
dal bando ."
c) sopprima nel comma 1 dell'articolo 62 le parole "di
importo
pari o superiore a quaranta milioni di euro".
3) che stabiliscano che i criteri in base ai quali le stazioni
appaltanti
procederanno ad individuare i soggetti cui chiedere di
presentare un'offerta siano
sottoposti, al fine di verificare che essi siano rispettosi dei
principi comunitari e di
quelli previsti dal codice, alla valutazione dell'Autorita' di
vigilanza, che deve
esprimersi in un tempo prestabilito trascorso il quale il bando
deve poter essere
pubblicato; tale condizione puo' essere rispettata introducendo
nello schema di
decreto una norma che aggiunga al comma 1 dell'articolo 62 del
codice i seguenti
periodi: "Le
stazioni appaltanti, al fine di acquisire la valutazione sul rispetto dei
principi prima indicati, devono comunicare all 'Autorita'
i criteri che intendono
applicare. L'Autorita'
si pronuncia entro trenta giorni decorsi i quali il bando puo'
essere pubblicato."
4) che stabiliscano, al fine di evitare un impiego distorto
delle soglie della
ponderazione impiegabili nell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, che per
quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura
qualitativa le soglie di
ponderazione si possano stabilire esclusivamente nel caso che a
base di gara non sia
posto un progetto che definisca gia' un livello minimo
accettabile del lavoro della
fornitura e del servizio cui si riferisce il bando ma unicamente
la descrizione delle
esigenze cui l'offerta deve far fronte, mentre per quanto
riguarda i criteri di
valutazione aventi natura quantitativa le soglie devono essere
stabilite in base ad
una formula matematica che faccia riferimento alle risposte
fornite in gara dai
concorrenti; tale condizione puo' essere rispettata introducendo
nello schema di
decreto una norma che aggiunga al comma 3 dell'articolo 83 i
seguenti periodi " Per i
criteri di valutazione aventi natura qualitativa le soglie di
ponderazione si possono
stabilire esclusivamente nel caso che a base di gara non sia
posto un progetto che
definisca gia' un livello minimo accettabile del lavoro della
fornitura e del servizio cui
si riferisce il bando ma unicamente la descrizione delle
esigenze cui l 'offerta
deve far
fronte. Per i criteri di valutazione aventi natura quantitativa
le soglie devono essere
stabilite in base ad una formula matematica che faccia
riferimento alle risposte
fornite in gara dai concorrenti .
Alle offerte di valore superiore a
quello corrispondente
alla soglia e' attribuito il punteggio spettante all 'offerta
di valore pari a quello della
soglia. "
j) siano, all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto al
punto 7 al comma 9-
ter , soppresse le
parole "ovvero che sia venuto meno
il possesso dei predetti
requisiti ";
k) siano, all'articolo 3, comma 1, punto 1, dello schema di
decreto, dopo le parole
"n. 266;" aggiunte le seguenti "l'assenza di
regolarita' contributiva rileva in presenza
dei presupposti di cui
all'articolo
38, comma 1, lettera d) del presente codice;"
l) sia sostituita la disposizione dell'articolo 1, comma 1, n.
5 dello schema di
decreto, con una disposizione del seguente tenore « all'articolo
110 dopo la parola
"proporzionalita', sono inserite le parole "secondo la
procedura dell 'articolo
57,
comma 6; l 'invito
e' rivolto ad almeno dieci soggetti individuati previa pubblicazione
di un avviso che solleciti i soggetti interessati alla
procedura, di segnalare il proprio
interesse; fra i soggetti che hanno segnalato l 'interesse,
sulla base di criteri
specificati nell 'avviso
stesso che devono favorire la partecipazione di giovani
professionisti, sono selezionati quelli da invitare al concorso »;
m) sia inserita all'articolo 1, comma 1, dello schema di
decreto, dopo il n. 11 la
seguente disposizione:
«12) all 'articolo
38 sono aggiunti i seguenti commi:
" 6. Allorche' in
sede di gara venga accertata una delle cause di esclusione di cui al
comma 1, la stazione appaltante ne da' comunicazione all 'Autorita',
accompagnando
la segnalazione con una propria relazione contenente ogni
elemento utile inerente il
contenuto e la gravita' dell 'infrazione.
L'Autorita',
sulla base della segnalazione
ricevuta, invita il concorrente a fornire ogni giustificazione
ritenuta necessaria e
successivamente delibera il non inserimento nel casellario,
nelle ipotesi in cui:
a) l 'inadempimento
sia stato sanato;
b) sia stata accertata la buona fede del concorrente;
c) l 'infrazione
sia di lieve entita';
d) sia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale
tendente ad
accertare l 'insussistenza
delle responsabilita' del concorrente.
7. Qualora l 'Autorita',
a seguito della procedura in contraddittorio di cui sopra, ritiene
che sussistano i presupposti per l 'inserimento
nel casellario, delibera, inserendo dette
decisioni nel casellario:
a) per i casi di infrazione sanabile, che l 'inserimento
permarra', finche'
l 'infrazione
non sia sanata;
b) per i casi di infrazione non sanabile, l 'entita'
della sanzione della
preclusione dalle gare per un determinato periodo di tempo,
compreso tra un minimo
di un mese ed un massimo di sei mesi in relazione alla gravita'
dell 'infrazione."
n) sia inserita all'articolo 1, comma 1, dello schema di
decreto, dopo il n. 12 la
seguente disposizione:
«13) all 'articolo
37, comma 11, al primo periodo, sono soppresse le parole ", quali
strutture, impianti ed opere speciali," e sono aggiunte
dopo le parole "in subappalto"
le parole "in misura eccedente il trenta per cento dell 'ammontare
delle stesse e sono
per il resto eseguite dai" e al secondo periodo le parole
"delle opere di cui al" sono
sostituite dalle parole "delle categorie di cui al sistema
di qualificazione previsto
dall 'articolo
40, rilevanti ai sensi del"»
o) sia inserita, sulla base di un parere espresso dall'Autorita'
della concorrenza ed al
fine di creare condizioni di favore per le piccole e medie
imprese, all'articolo 1,
comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 13 la seguente
disposizione:
«14) all 'articolo
37, comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo:
"Nei contratti di servizi e forniture di qualsiasi importo
e nei contratti di lavori di
importo superiore ad euro dieci milioni non e' ammessa la
partecipazione in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
di imprese che
siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici
e tecnici di
partecipazione previsti per la partecipazione alla gara."»
p) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto delle
norme, nello schema di
decreto una norma che preveda l' introduzione nel codice,
preferibilmente
nell'articolo 3 che contiene un elenco di definizioni, di una
disposizione che fornisca il
significato delle espressioni " indagine
di mercato" e "informazioni
desunte dal
mercato " che si
ritiene debbano avere entrambe il significato di "pubblicazione
di un
avviso che consenta di individuare i soggetti interessati alla
procedura fra i quali,
sulla base di criteri specificati nell 'avviso
stesso, sono selezionati quelli a cui
richiedere l'offerta
o invitare alla procedura;
q) sia soppresso all'art. 2, comma 1, n. 20 dello schema di
decreto il comma 1 ter,
in quanto le modifiche sostanziali della legge obiettivo
dovrebbero essere discusse ed
approvate all'interno di una modifica complessiva della stessa
legge.
r) sia modificata la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo
86 in quanto, al fine
di verificare la congruita' dell'offerta e' sufficiente la
verifica dei prezzi che concorrono
a formare un importo anche solo del 75% dell'importo dei
lavori e cio' renderebbe
meno onerosa la partecipazione alle gare e nel contempo
modifichi il comma 7
dell'articolo 88 consentendo la verifica contemporanea di
tutte le offerte che
superano la soglia di anomalia riducendo in tal modo i tempi di
verifica della
congruita' delle offerte;
s) siano chiarite per quanto riguarda il settore dei servizi e
delle forniture gli
elementi distintivi delle due figure, " consorzio
ordinario" e "consorzio
stabile",
stabilendo che il primo e' quello costituito per partecipare,
comunque per tutti i
consorziati essendo equiparato ai raggruppamenti temporanei, ad
una sola gara, e
che deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal bando
sommando quelli dei
propri consorziati, mentre il secondo e' quello costituito per
partecipare ad una
pluralita' di gare, anche soltanto per alcuni dei propri
consorziati, e che deve
possedere direttamente i requisiti previsti dal bando, fatto
salvo il requisito delle
attrezzature e dei mezzi d'opera ed il requisito dell'organico
medio che possono
essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche'
posseduti dalle
singole imprese consorziate in nome e per conto delle quali il
consorzio partecipa alla
gara;
t) sia consentito alle imprese qualificate di realizzare
direttamente le opere a
scomputo degli oneri di urbanizzazione, inserendo all'articolo
32, comma 1, lettera g)
al terzo periodo dopo la parola " promotore"
le parole "qualora sia in possesso
di
adeguata attestazione di qualificazione ".
u) siano ridotti il carico di lavoro ed i costi per i comuni
medi e piccoli, sia elevata
nella procedura ristretta di cui all'articolo 123 del codice
la soglia ad un milione di
euro, sia abbassato il numero dei concorrenti da invitare da 20
a 15 ed eliminati dal
comma 4 i raggruppamenti temporanei di imprese;
v) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto della
procedura negoziata
senza pubblicazione di bandi, nel comma 5 dell'articolo 57 del
codice una norma che
vincoli l'impiego della disposizione soltanto ai casi di
variante di cui all'articolo 132,
comma 1, lettere a) b) e c);
w) sia chiarito che in caso di subappalto i costi previsti per
la sicurezza devono
essere riconosciuti senza alcun ribasso alle imprese
subappaltatrici.
x) sia inserita nello schema di decreto una norma che preveda la
creazione degli
osservatori locali per la sicurezza, affidandone l'istituzione
alle Amministrazioni
Comunali che, in accordo con gli altri enti preposti, conducano
la sorveglianza sui
cantieri coordinati dalle sedi provinciali degli Ispettorati del
lavoro;
y) sia inserita nello schema di decreto la possibilita', in caso
di mancato rispetto
delle norme di sicurezza e/o di rinvenimento di lavoratori non
in regola, di rescindere
il contratto con l'impresa aggiudicataria e di affidare l'appalto
stesso al secondo in
graduatoria come e' gia' previsto per la perdita delle
attestazioni SOA;
z) sia inserita nello schema, tra i requisiti di acquisizione
dell'attestazione di
qualificazione l'assenza d'incidenti mortali nei lavori
eseguiti;
aa)sia inserita nel decreto correttivo una norma che consenta l'impedimento
temporaneo o la temporanea cessazione dell'attestazione di
qualificazione alle
imprese occorse in incidenti sul lavoro gravi o in gravi
inadempienze alle normative
di sicurezza;
bb) sia inserita nel decreto correttivo un'integrazione all'art.
118, comma 4, con
la seguente dicitura: "I costi e gli oneri della sicurezza
devono essere riconosciuti,
per quanto di specifica competenza, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso.
La stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il
coordinatore della sicurezza,
quando previsti dalla vigente normativa, provvede alla verifica
dell'effettiva
applicazione del presente comma.";
cc)sia inserita nel decreto correttivo la seguente integrazione
dell'art. 87 comma 4
bis: "In caso di subappalto l'appaltatore e' solidalmente
responsabile con il
subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di questo
ultimo degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.".
dd) Al fine di assicurare un'interpretazione univoca delle
norme riguardanti i
cosiddetti settori speciali si rende opportuno una disposizione
che precisi che le
norme dei settori ordinari applicabili alle opere appartenenti
ai settori speciali, alla
loro progettazione ed esecuzione sono esclusivamente quelle
indicate nell'art. 206
del Codice dei Contratti e, di conseguenza, si propone di
sostituire il comma 1^
dell'art. 206 stesso con il seguente: "Ai contratti
pubblici di cui al presente Capo si
applicano, oltre alle norme della presente Parte, le norme di
cui alle Parti I, IV e V;
della Parte II, Titolo I, riguardante i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i
seguenti articoli: 29,
intendendosi sostituite alle soglie di cui all'art. 28 le
soglie di cui all'art. 215; 33; 34;
35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, c. 1,2,3,4, fatte salve le norme
della presente parte in
tema di qualificazione; 55, c. 1, limitatamente agli enti
aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici; 55, c. 3,4,5,6, con la
precisazione che la menzione
della determina a contrarre e' facoltativa; 58, con il rispetto
dei termini previsti per
la procedura negoziata nella presente Parte III; 60; 66, con
esclusione delle norme
che riguardano la procedura urgente; in relazione all'art. 66,
c. 4, in casi eccezionali
e in risposta ad una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi
di gara di cui all'art.
224, c. 1, lett. c) sono pubblicati entro 5 giorni purche' il
bando sia stato inviato
mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori
possono precisare se
autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri,
indicando, in caso
affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti
devono rispettare nonche'
le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, c. 1 e 3;
82; 83, con la
precisazione che i criteri di cui all'art. 83, c. 1, la
ponderazione relativa di cui all'art.
83, c. 2, o l'ordine d'importanza di cui all'art. 83, c.
3, o i sub criteri, i sub pesi, i sub
punteggi di cui all'art. 83, c. 4, sono precisati all'occorrenza
nell'avviso con cui
s'indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di
cui all'art, 226, c. 5, nell'invito
a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri;
84; 85, con la
precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di
volere ricorrere all'asta
elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con
cui s'indice la gara ai
sensi dell'art. 224; 86, con la precisazione che gli enti
aggiudicatori hanno facolta' di
utilizzare i criteri d'individuazione delle offerte
anormalmente basse, indicandolo
nell'avviso con cui s'indice la gara o nell'invito a
presentare offerte; 87; 88; 118;
131. Nessun altra norma della Parte II, Titolo I, si applica
alla progettazione e alla
realizzazione delle opere appartenenti ai settori
speciali."
ee)All'art. 2, dopo il numero 18 dello schema di decreto
correttivo si propone di
aggiungere il seguente numero: "18 - bis). All'art. 153,
comma 1, le parole "Le
proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure,
nel caso in cui
entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il
medesimo intervento,
entro il 31 dicembre" sono sostituite con le seguenti:
"Le proposte sono presentate
entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di
cui al comma 3"
ff) All'art. 2, punto 21 lettera a) dello schema di decreto
correttivo si propone, al
comma 2, nella lettera g) dopo le parole: "cura le
istruttorie per" di inserire la parola
" il monitoraggio".
gg)All'art. 2, punto 21, lettera b) dello schema di decreto
correttivo si propone la
seguente modifica: "al comma 4, dopo la lettera b),
sostituire la lett. c) con la
seguente: "c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la collaborazione
dell'Unita' tecnica Finanza di Progetto (UTFP) di cui all'art.
7 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
saranno riorganizzati i
compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalita' di
funzionamento dell'UTFP
anche in deroga all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e
secondo le modalita' in esso
indicate, si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei
nuovi componenti in
sostituzione dei componenti in essere, i quali decadranno dalla
stessa data."."
hh)All'articolo 2, dello schema di decreto correttivo si
propone di aggiungere il
seguente punto: "21 - bis). All'articolo 175, comma 2, il
periodo "E' comunque
facolta' del promotore presentare proposta per opere per le
quali non sia stato
pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo
153" e' soppresso.".
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104
La 8 a Commissione
permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),
- esaminato lo schema di decreto legislativo concernente
modifiche al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, di
seguito denominato "codice";
- esaminato il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza
generale del 6
giugno 2007;
- esaminato il parere reso dalla Conferenza unificata nella
seduta del 15 marzo 2007
ed in particolare le ragioni della posizione espressa in tale
sede dalle Regioni;
- esaminate le documentazioni presentate dai soggetti
partecipanti alle audizioni
informali;
- esaminata la nota del Ministero delle infrastrutture
protocollo: 0003654-
13/03/2007;
- esaminata la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale protocollo
107364/26/03/19,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) siano inserite nello schema di decreto, come suggerito dal
Consiglio di
Stato, una o piu' norme che:
1) integrino l'articolo 143 nel senso di prevedere che, quando
il piano
economico finanziario di una concessione preveda, gia' nel bando
di gara, un prezzo
di restituzione dell'opera al concedente per la quota che il
piano finanziario stesso
abbia previsto fin dall'origine che non sia ammortizzabile nel
periodo della
concessione, e' necessario quantificarne i riflessi sul bilancio
dello stato e delle
amministrazioni coinvolte, al fine del computo del deficit
pubblico e dell'equilibrio del
patto di stabilita' interno.";
2) abroghino l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53;
il penultimo e
l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 92; il comma 3
dell'articolo 92; il comma 4
dell'articolo 92; il comma 17, dell'articolo 253;
3) integrino il comma 7 dell'articolo 164, precisando che i
compensi
determinati in base al detto comma non sono minimi inderogabili
ma costituiscono,
ridotti del 20 per cento, l'importo da porre a base di gara;
4) inseriscano al comma 12 dell'articolo 241 un ulteriore
periodo che
precisi la non applicazione dell'articolo 24 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la
determinazione dei compensi
degli arbitri degli arbitrati relativi a pubblici appalti;
5) inseriscano all'articolo 42 il contenuto del comma 914
della legge n.
296 del 2006 espungendolo contemporaneamente dall'ambito della
predetta legge;
6) introducano nel codice la disciplina della locazione
finanziaria di cui ai
commi 907, 908, 912, 913 e 914 della legge n. 296 del 2006,
anche in un nuovo
capo della parte II, titolo III, espungendo contemporaneamente i
commi dall'ambito
della legge n. 296 del 2006;
7) modifichino il comma 2 dell'articolo 6, sostituendo la
parola " cinque"
con la parola " sette"
nonche' abroghino il comma 5 dell'articolo 253 e l'ultimo periodo
della lettera f) del comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, come modificato
dal comma 85 dell'articolo 2 della legge 24 novembre 2006, n.
286;
8) precisino, all'articolo 32, comma 1, lettera g) del codice,
che la gara si
svolge sulla base del progetto presentato dal promotore;
9) uniformino quanto previsto nello schema di decreto all'articolo
1,
comma 1, numero 2) e all'articolo 2, comma 1, numero 25)
facendo decorrere i tre
anni dalla " stipulazione"
del contratto e non dalla "ultimazione".
b) siano sostituite, al fine di prevedere il parere del
Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici per l'impiego del dialogo competitivo anche
nel caso delle opere
strategiche, nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, n. 3)
dello schema di decreto
le parole " ad
esclusione dei" con le parole
"compreso i"
e siano soppresse le parole "
che viene reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta ";
c) sia inserita nello schema di decreto una norma che, al fine
di
consentire la costituzioni di centrali di committenza soltanto
in forma istituzionale,
coordini il codice con le disposizioni di cui ai commi 455, 456
e 457 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e sostituisca al comma 1 dell'articolo
33 le parole " anche
associandosi o consorziandosi "
con le parole "costituite con legge
statale o regionale"
e al comma 3 dell'articolo 33 sopprima le parole " o
privati";
d) siano inserite nello schema di decreto, come richiesto dalle
Regioni,
dalle Province autonome e dall'Anci, una o piu' norme che:
1) introducano, al fine di rendere piu' semplice e rapida la
costituzione
delle commissioni giudicatrici degli appalti che prevedono il
criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, alcune modifiche
all'articolo 84 e
precisamente: al comma 4 la sostituzione delle parole " diversi
dal presidente" con le
parole " esterni
alla stazione appaltante" e delle
parole "altra funzione"
con le parole
" altro";
al comma 8 inseriscano dopo la parola "scelti"
le parole "tra funzionari di
altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all 'articolo
3, comma 25 oppure" e
sopprimano alla lettera a) le
parole "nell'ambito
di un elenco, formato sulla base di
rose di candidati fornite dagli ordini professionali"
e alla lettera b) le parole
"nell'ambito
di un elenco, formato sulla base di candidati fornite dalle facolta' di
appartenenza"ed,
infine, sopprimano il comma 9;
2) aggiungano, al fine di fornire indicazioni piu' ampie in
merito ai criteri
impiegabili nella valutazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, nel
comma 1 dell'articolo 82, tre nuovi criteri: "le
varianti di cui all'articolo
76"; "il
contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali
dell'opera
o del
prodotto" e "le
misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei
lavoratori qualora siano oggettivamente valutabili e
verificabili";
3) prevedano la sostituzione, nella rubrica del capo IV del
titolo della
parte II, delle parole "Progettazione
e concorsi di progettazione" con
le parole
"Servizi tecnici";
la sostituzione, nei commi 1 e 2 dell'articolo 91, delle parole
"incarichi di
progettazione" con le parole
"incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della
direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del
collaudo nonche' di altre
attivita' di natura tecnica";
la sostituzione, nei commi 6 e 8 dell'articolo 91, delle
parole "progettazione
e direzione dei lavori" con le
parole "progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
e) sia inserita nello schema di decreto una norma che, recependo
quanto
richiesto da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con
nota protocollo
107364/26/03/19, preveda, al comma 6 dell'articolo 118, la
soppressione della
parola "periodicamente"
e la sostituzione delle parole "copia
dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi, nonche' di quelli
dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva"
con le parole "il documento unico
di
regolarita' contributiva ai fini del pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori o
dello stato finale dei lavori";
f) sia inserita nello schema di decreto una norma che recependo
quanto
richiesto da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con
nota protocollo
107364/26/03/19, preveda l'inserimento all'articolo 118,
dopo il comma 6, del
seguente comma: "6-bis.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare nel settore dell'edilizia,
le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello
regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di
regolarita' contributiva
comprensivo della verifica della congruita' della incidenza
della mano d'opera
relativa
al cantiere interessato dai lavori."
g) sia soppressa, al fine di dare risposta alle osservazioni
espresse da piu'
parti sulla necessita' di prescrivere le condizioni e le
modalita' per poter procedere
all'appalto di progettazione ed esecuzione, la lettera d)
della disposizione dell'articolo
1, comma 1, n. 8), dello schema di decreto e siano introdotte
due disposizioni del
seguente tenore:
«9) Il comma 2 dell'articolo 53 e' sostituito come segue:
"2.
Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre
stabilisce se il
contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
la gara puo' essere effettuata con il criterio di
aggiudicazione dell 'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nel caso si ritenga
possibile che il progetto esecutivo posto a base di gara possa
essere utilmente
migliorato, nelle parti indicate nel bando, con integrazioni
tecniche proposte dai
concorrenti in sede di offerta;
b) la progettazione
esecutiva e l'esecuzione; la gara e' effettuata
con il criterio di aggiudicazione dell 'offerta
economicamente piu' vantaggiosa; tale
tipologia di contratto puo' essere utilizzata ponendo a base di
gara:
1) un progetto
definitivo qualora riguardi lavori di
manutenzione, restauro e scavi archeologi, oppure lavori
caratterizzati da rilevanti
aspetti funzionali, qualitativi e tecnologici che si ritiene
possano essere migliorati per
effetto di varianti, migliorie e integrazioni tecniche proposte,
nelle parti indicate nel
bando, dai concorrenti; l 'offerta
ha ad oggetto il prezzo e le modifiche al progetto
definitivo;
2) un progetto
preliminare, nonche' un capitolato
prestazionale corredato dall 'indicazione
delle prescrizioni, delle condizioni e dei
requisiti tecnici inderogabili, nel caso i lavori siano di
importo pari o superiore ad
euro 40 milioni e si ritenga - per la prevalenza funzionale e
qualitativa della
componente tecnologica dei lavori da realizzare e/o per la
rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni esecutive - che i lavori, a ragione dei
contributi che puo' apportare
l 'appaltatore
sulla base delle proprie esperienze imprenditoriali, possano essere
realizzati con piu' elevate qualita'; l 'offerta
ha ad oggetto il prezzo ed il progetto
definitivo.
10) L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53 e'
sostituito dal seguente
periodo:" Per i
contratti di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), aventi ad oggetto la
progettazione gli oneri di progettazione definiti nel bando di
gara, al netto del ribasso
offerto, sono corrisposti dalla stazione appaltante al
progettista o ai progettisti,
associati o individuati, di cui l 'operatore
si avvale, oppure all'operatore
economico
qualora il progettista o i progettisti facciano parte del suo
staff tecnico. "»;
h) sia inserita nello schema di decreto - al fine di non
consentire l'impiego
dell'istituto dell'avvalimento nei lavori pubblici gara per
gara che, nelle prime
applicazioni della norma, ha mostrato di essere un pericoloso
veicolo di infiltrazioni
mafiose, ma di consentirne l'impiego soltanto in sede di
qualificazione - una norma
che sopprima al comma 1 dell'articolo 49 la parola " lavori"
e di conseguenza
sopprima al comma 2 e al comma 6 i riferimenti all'attestazione
SOA;
i) siano inserite nello schema di decreto, al fine di rendere il
criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa piu' corretto,
piu' trasparente e piu'
operativamente impiegabile, apposite norme:
1) che prevedano, al fine di rendere piu' chiara e oggettiva la
valutazione
delle commissioni giudicatrici, la modifica della disposizione
che attribuisce alla
commissione giudicatrice la individuazione dei criteri
motivazionali delle valutazioni
con la prescrizione che questi criteri motivazionali siano
inseriti nel bando oppure
nella lettera di invito e prevedano la facolta' per la
commissione giudicatrice di
mettere a disposizione dei concorrenti, per un tempo non
inferiore a quindici e non
superiore a trenta giorni, le proposte presentate in gara per le
quali non sia prevista
una valutazione di tipo automatico, al fine di raccogliere
osservazioni e considerazioni
dei concorrenti stessi delle quali la commissione giudicatrice
potra' tener conto
nell'esprimere le proprie valutazioni; tale condizione puo'
essere rispettata inserendo
nello schema di decreto una norma che novelliil comma 4 dell'articolo
83 del codice
sostituendo l'ultimo periodo con i seguenti:
"Il bando indica altresi' i criteri motivazionali cui la
commissione giudicatrice dovra'
attenersi per attribuire, per ciascun criterio e sub-criterio, i
punteggi fra il minimo ed
il massimo prestabiliti dal bando. Il bando puo' prevedere,
inoltre, ove sia ritenuto
utile, la facolta' per la commissione giudicatrice di mettere a
disposizione dei
concorrenti, per un tempo non inferiore a quindici e non
superiore a trenta giorni, le
proposte presentate in gara per le quali non sia prevista una
valutazione di tipo
automatico, al fine di raccogliere osservazioni e considerazioni
dei concorrenti stessi
delle quali la commissione giudicatrice puo' tener conto nell 'esprimere
le proprie
valutazioni."
2) che prevedano che, nel caso di impiego del criterio di
aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, si possa
limitare - sia sopra, sia sotto
soglia, sia nel caso di lavori, sia nel caso di servizi e sia
nel caso di forniture - il
numero dei soggetti cui inviare la lettera di invito a
presentare una offerta; tale
condizione puo' essere rispettata introducendo nello schema di
decreto una norma
che:
a) novelli il comma 2 dell'articolo 55 nel seguente
modo:" 2. Le
stazioni appaltanti devono utilizzare le disposizioni di cui all 'articolo
62 quando il
criterio di aggiudicazione e' quello dell 'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.";
b) novelli il comma 6 dell'articolo 55 nel seguente modo:
" 6.
Nelle procedure ristrette, fatto salvo quando e' prevista l 'applicazione
delle
disposizioni di cui all 'articolo
62 e all'articolo
177, gli operatori economici presentano
la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei
termini fissati dal bando di gara
e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati
nella lettera-invito. Alle procedure ristrette, sono invitati
tutti i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti
dal bando ."
c) sopprima nel comma 1 dell'articolo 62 le parole "di
importo
pari o superiore a quaranta milioni di euro".
3) che stabiliscano che i criteri in base ai quali le stazioni
appaltanti
procederanno ad individuare i soggetti cui chiedere di
presentare un'offerta siano
sottoposti, al fine di verificare che essi siano rispettosi dei
principi comunitari e di
quelli previsti dal codice, alla valutazione dell'Autorita' di
vigilanza, che deve
esprimersi in un tempo prestabilito trascorso il quale il bando
deve poter essere
pubblicato; tale condizione puo' essere rispettata introducendo
nello schema di
decreto una norma che aggiunga al comma 1 dell'articolo 62 del
codice i seguenti
periodi: "Le
stazioni appaltanti, al fine di acquisire la valutazione sul rispetto dei
principi prima indicati, devono comunicare all 'Autorita'
i criteri che intendono
applicare. L 'Autorita'
si pronuncia entro trenta giorni decorsi i quali il bando puo'
essere pubblicato."
4) che stabiliscano, al fine di evitare un impiego distorto
delle soglie della
ponderazione impiegabili nell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, che per
quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura
qualitativa le soglie di
ponderazione si possano stabilire esclusivamente nel caso che a
base di gara non sia
posto un progetto che definisca gia' un livello minimo
accettabile del lavoro della
fornitura e del servizio cui si riferisce il bando ma unicamente
la descrizione delle
esigenze cui l'offerta deve far fronte, mentre per quanto
riguarda i criteri di
valutazione aventi natura quantitativa le soglie devono essere
stabilite in base ad
una formula matematica che faccia riferimento alle risposte
fornite in gara dai
concorrenti; tale condizione puo' essere rispettata introducendo
nello schema di
decreto una norma che aggiunga al comma 3 dell'articolo 83 i
seguenti periodi: " Per i
criteri di valutazione aventi natura qualitativa le soglie di
ponderazione si possono
stabilire esclusivamente nel caso che a base di gara non sia
posto un progetto che
definisca gia' un livello minimo accettabile del lavoro della
fornitura e del servizio cui
si riferisce il bando ma unicamente la descrizione delle
esigenze cui l 'offerta
deve far
fronte. Per i criteri di valutazione aventi natura quantitativa
le soglie devono essere
stabilite in base ad una formula matematica che faccia
riferimento alle risposte
fornite in gara dai concorrenti .
Alle offerte di valore superiore a
quello corrispondente
alla soglia e' attribuito il punteggio spettante all 'offerta
di valore pari a quello della
soglia. "
j) all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, al punto
7 comma 9- ter,
siano soppresse le parole: " ovvero
che sia venuto meno il possesso dei predetti
requisiti ";
k) siano, all'articolo 3, comma 1, punto 1, dello schema di
decreto, dopo le
parole "n. 266;" aggiunte le seguenti "l'assenza
di regolarita' contributiva rileva in
presenza dei presupposti
di cui all'articolo
38, comma 1, lettera d) del presente
codice ;"
l) sia sostituita la disposizione dell'articolo 1, comma 1, n.
5 dello schema
di decreto, con una disposizione del seguente tenore « all'articolo
110 dopo la parola
"proporzionalita', sono inserite le parole "secondo la
procedura dell 'articolo
57,
comma 6; l 'invito
e' rivolto ad almeno dieci soggetti individuati previa pubblicazione
di un avviso che solleciti i soggetti interessati alla
procedura, a segnalare il proprio
interesse; fra i soggetti che hanno segnalato l 'interesse,
sulla base di criteri
specificati nell 'avviso
stesso che devono favorire la partecipazione di giovani
professionisti, sono selezionati quelli da invitare al concorso »;
m) sia inserita, all'articolo 1,
comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 11,
la seguente disposizione:
«12) all 'articolo
38 sono aggiunti i seguenti commi:
" 6. Allorche' in
sede di gara venga accertata una delle cause di esclusione di cui al
comma 1, la stazione appaltante ne da' comunicazione all 'Autorita',
accompagnando
la segnalazione con una propria relazione contenente ogni
elemento utile inerente il
contenuto e la gravita' dell 'infrazione.
L'Autorita',
sulla base della segnalazione
ricevuta, invita il concorrente a fornire ogni giustificazione
ritenuta necessaria e
successivamente delibera il non inserimento nel casellario,
nelle ipotesi in cui:
a) l 'inadempimento
sia stato sanato;
b) sia stata accertata la buona fede del concorrente;
c) l 'infrazione
sia di lieve entita';
d) sia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale
tendente ad
accertare l 'insussistenza
delle responsabilita' del concorrente.
7. Qualora l 'Autorita',
a seguito della procedura in contraddittorio di cui sopra, ritiene
che sussistano i presupposti per l 'inserimento
nel casellario, delibera, inserendo dette
decisioni nel casellario:
a) per i casi di infrazione sanabile, che l 'inserimento
permarra', finche'
l 'infrazione
non sia sanata;
b) per i casi di infrazione non sanabile, l 'entita'
della sanzione della
preclusione dalle gare per un determinato periodo di tempo,
compreso tra un minimo
di un mese ed un massimo di sei mesi in relazione alla gravita'
dell 'infrazione.";
n) sia inserita, all'articolo 1, comma 1, dello schema di
decreto, dopo il n.
12, la seguente disposizione:
«13) all 'articolo
37, comma 11, al primo periodo, sono soppresse le parole ", quali
strutture, impianti ed opere speciali," e sono aggiunte
dopo le parole "in subappalto"
le parole "in misura eccedente il trenta per cento dell 'ammontare
delle stesse e sono
per il resto eseguite dai" e al secondo periodo le parole
"delle opere di cui al" sono
sostituite dalle parole "delle categorie di cui al sistema
di qualificazione previsto
dall 'articolo
40, rilevanti ai sensi del"»
o) sia inserita, sulla base di un parere espresso dall'Autorita'
della
concorrenza ed al fine di creare condizioni di favore per le
piccole e medie imprese,
all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n.
13, la seguente
disposizione:
«14) all 'articolo
37, comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo:
"Nei contratti di servizi e forniture di qualsiasi importo
e nei contratti di lavori di
importo inferiore ad euro dieci milioni non e' ammessa la
partecipazione in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
di imprese che
siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici
e tecnici di
partecipazione previsti per la partecipazione alla gara."»
p) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto delle
norme, nello
schema di decreto una norma che preveda l' introduzione nel
codice, preferibilmente
nell'articolo 3 che contiene un elenco di definizioni, di una
disposizione che fornisca il
significato delle espressioni " indagine
di mercato" e "informazioni
desunte dal
mercato " che si
ritiene debbano avere entrambe il significato di "pubblicazione
di un
avviso che consenta di individuare i soggetti interessati alla
procedura fra i quali,
sulla base di criteri specificati nell 'avviso
stesso, sono selezionati quelli a cui
richiedere l 'offerta
o invitare alla procedura;
q) sia soppresso, all'art. 2, comma 1, n. 20 dello schema di
decreto, il
comma 1- ter,
in quanto le modifiche sostanziali della legge obiettivo dovrebbero
essere discusse ed approvate all'interno di una modifica
complessiva della stessa
legge;
r) sia modificata la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo
86 in quanto,
al fine di verificare la congruita' dell'offerta, e'
sufficiente la verifica dei prezzi che
concorrono a formare un importo anche solo del 75% dell'importo
dei lavori il che
renderebbe meno onerosa la partecipazione alle gare, e nel
contempo modifichi il
comma 7 dell'articolo 88 consentendo la verifica contemporanea
di tutte le offerte
che superano la soglia di anomalia, riducendo in tal modo i
tempi di verifica della
congruita' delle offerte;
s) siano chiarite per quanto riguarda il settore dei servizi e
delle forniture gli
elementi distintivi delle due figure, " consorzio
ordinario" e "consorzio
stabile",
stabilendo che il primo e' quello costituito per partecipare,
comunque, per tutti i
consorziati, essendo equiparato ai raggruppamenti temporanei, ad
una sola gara, e
che deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal bando
sommando quelli dei
propri consorziati, mentre il secondo e' quello costituito per
partecipare ad una
pluralita' di gare, anche soltanto per alcuni dei propri
consorziati, e che deve
possedere direttamente i requisiti previsti dal bando, fatto
salvo il requisito delle
attrezzature e dei mezzi d'opera ed il requisito dell'organico
medio che possono
essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche'
posseduti dalle
singole imprese consorziate in nome e per conto delle quali il
consorzio partecipa alla
gara;
t) sia consentito alle imprese qualificate di realizzare
direttamente le opere
a scomputo degli oneri di urbanizzazione, inserendo,
all'articolo 32, comma 1, lettera
g), dopo le parole " 17
agosto 1942, n. 1150"le seguenti: "e
successive integrazioni e
modificazioni". Successivamente
sopprimere le parole: "assuma la
veste del
promotore ".
Sostituire poi la parola: "presentando"
con la seguente: "presenti".
Dopo
le parole: " preliminare
delle opere", aggiungere: "che
verranno realizzate da soggetti
in possesso di adeguata attestazione di qualificazione ".
Infine, sopprimere da:
" All'esito della
gara" fino al termine della
lettera g);
u) siano ridotti il carico di lavoro ed i costi per i comuni
medi e piccoli, sia
elevata nella procedura ristretta di cui all'articolo 123 del
codice la soglia ad un
milione di euro, sia abbassato il numero dei concorrenti da
invitare da 20 a 15 ed
eliminati dal comma 4 i raggruppamenti temporanei di imprese;
v) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto della
procedura
negoziata senza pubblicazione di bandi, nel comma 5 dell'articolo
57 del codice una
norma che vincoli l'impiego della disposizione soltanto ai
casi di variante di cui
all'articolo 132, comma 1, lettere a) b) e c);
w) sia chiarito che in caso di subappalto i costi previsti per
la sicurezza
devono essere riconosciuti senza alcun ribasso alle imprese
subappaltatrici;
x) sia inserita nello schema di decreto una norma che preveda la
creazione
degli osservatori locali per la sicurezza, affidandone l'istituzione
alle Amministrazioni
Comunali che, in accordo con gli altri enti preposti, conducano
la sorveglianza sui
cantieri coordinati dalle sedi provinciali degli Ispettorati del
lavoro;
y) sia inserita nello schema di decreto la possibilita', in caso
di mancato
rispetto delle norme di sicurezza e/o di rinvenimento di
lavoratori non in regola, di
rescindere il contratto con l'impresa aggiudicataria e di
affidare l'appalto stesso al
secondo in graduatoria come e' gia' previsto per la perdita
delle attestazioni SOA;
z) sia inserita nello schema, tra i requisiti di acquisizione
dell'attestazione di
qualificazione l'assenza d'incidenti mortali nei lavori
eseguiti;
aa) sia inserita nel decreto correttivo una norma che consenta l'impedimento
temporaneo o la temporanea cessazione dell'attestazione di
qualificazione alle
imprese occorse in incidenti sul lavoro gravi o in gravi
inadempienze alle normative
di sicurezza;
bb) sia inserita nel decreto correttivo un'integrazione all'art.
118, comma 4, con
la seguente dicitura: " I
costi e gli oneri della sicurezza devono essere riconosciuti,
per quanto di specifica competenza, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso.
La stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il
coordinatore della sicurezza,
quando previsti dalla vigente normativa, provvede alla verifica
dell 'effettiva
applicazione del presente comma .";
cc) sia inserita nel decreto correttivo la seguente integrazione
dell'art. 87
comma 4- bis:
"In caso di subappalto l'appaltatore
e' solidalmente responsabile con il
subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di questo
ultimo degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa .";
dd) Al fine di assicurare un'interpretazione univoca delle
norme riguardanti i
cosiddetti settori speciali si rende opportuno una disposizione
che precisi che le
norme dei settori ordinari applicabili alle opere appartenenti
ai settori speciali, alla
loro progettazione ed esecuzione sono esclusivamente quelle
indicate nell'art. 206
del Codice dei Contratti e, di conseguenza, si propone di
sostituire il comma 1
dell'art. 206 stesso con il seguente: " Ai
contratti pubblici di cui al presente Capo si
applicano, oltre alle norme della presente Parte, le norme di
cui alle Parti I, IV e V;
della Parte II, Titolo I, riguardante i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i
seguenti articoli: 29,
intendendosi sostituite alle soglie di cui all 'art.
28 le soglie di cui all'art.
215; 33; 34;
35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, c. 1,2,3,4, fatte salve le norme
della presente parte in
tema di qualificazione; 55, c. 1, limitatamente agli enti
aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici; 55, c. 3,4,5,6, con la
precisazione che la menzione
della determina a contrarre e' facoltativa; 58, con il rispetto
dei termini previsti per
la procedura negoziata nella presente Parte III; 60; 66, con
esclusione delle norme
che riguardano la procedura urgente; in relazione all 'art.
66, c. 4, in casi eccezionali
e in risposta ad una domanda dell 'ente
aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'art.
224, c. 1, lett. c) sono pubblicati entro 5 giorni purche' il
bando sia stato inviato
mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori
possono precisare se
autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d 'oneri,
indicando, in caso
affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti
devono rispettare nonche'
le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, c. 1 e 3;
82; 83, con la
precisazione che i criteri di cui all 'art.
83, c. 1, la ponderazione relativa di cui all'art.
83, c. 2, o l 'ordine
d'importanza
di cui all'art.
83, c. 3, o i sub criteri, i sub pesi, i sub
punteggi di cui all 'art.
83, c. 4, sono precisati all'occorrenza
nell'avviso
con cui
s 'indice
la gara, nell'invito
a confermare l'interesse
di cui all'art,
226, c. 5, nell'invito
a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d 'oneri;
84; 85, con la
precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di
volere ricorrere all 'asta
elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con
cui s 'indice
la gara ai
sensi dell 'art.
224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facolta' di
utilizzare i criteri d 'individuazione
delle offerte anormalmente basse, indicandolo
nell 'avviso
con cui s'indice
la gara o nell'invito
a presentare offerte; 87; 88; 118;
131. Nessun altra norma della Parte II, Titolo I, si applica
alla progettazione e alla
realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali. ";
ee) All'art. 2, dopo il numero 18 dello schema di decreto
correttivo si propone
di aggiungere il seguente numero: " 18-bis).
All'art.
153, comma 1, le parole "Le
proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure,
nel caso in cui
entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il
medesimo intervento,
entro il 31 dicembre" sono sostituite con le seguenti:
"Le proposte sono presentate
entro 180 giorni dalla pubblicazione dell 'avviso
indicativo di cui al comma 3";
ff) All'art. 2, punto 21 lettera a) dello schema di decreto
correttivo si
propone, al comma 2, nella lettera g) dopo le parole: " cura
le istruttorie per" di
inserire la parola " il
monitoraggio".
gg) All'art. 2, punto 21, lettera b) dello schema di decreto
correttivo si propone
la seguente modifica: " al
comma 4, dopo la lettera b), sostituire la lett. c) con la
seguente: "c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la collaborazione
dell 'Unita'
tecnica Finanza di Progetto (UTFP) di cui all'art.
7 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
saranno riorganizzati i
compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalita' di
funzionamento dell 'UTFP
anche in deroga all 'art.
7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e
secondo le modalita' in esso
indicate, si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei
nuovi componenti in
sostituzione dei componenti in essere, i quali decadranno dalla
stessa data .".";
hh) All'articolo 2, dello schema di decreto correttivo si
propone di aggiungere il
seguente punto: " 21-bis).
All'articolo
175, comma 2, il periodo "E' comunque
facolta'
del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia
stato pubblicato
l 'avviso
nei termini di cui all'articolo
153" e' soppresso.".
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