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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 160 del 23.05.2007
Categoria contenuto: DISPOSIZIONI AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Data: 17/09/07



Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal FIN.APPALTI s.r.l. – lavori di completamento della casa comunale. 2° lotto. S.A. Comune di Bauladu.


Il Consiglio


Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici


Considerato in fatto



In data 11 aprile 2007 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa FIN.APPALTI s.r.l. ha rappresentato la controversia insorta con il Comune di Bauladu in seguito alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa istante per non aver la stessa dimostrato, in sede di verifica ex articolo 48 del d. Lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del d.P.R. 34/2000.

In particolare, ai fini della dimostrazione dei lavori eseguiti direttamente dall'Impresa istante nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, la medesima ha presentato certificati relativi a lavori eseguiti da altra impresa, della cui condotta e' stato responsabile l'attuale direttore tecnico.

La S.A. ha effettuato l'esclusione in quanto, abbattendo ad un decimo l'importo dei lavori riconducibili al direttore tecnico, l'impresa non ha dimostrato di aver eseguito lavori in misura non inferiore all'importo del contratto da stipulare.



A parere dell'Impresa istante, negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro i lavori eseguiti da altre imprese per i quali e' stato responsabile il proprio direttore tecnico, devono essere conteggiati nella loro totalita'.



In sede di istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha ribadito la correttezza del proprio operato, richiamando l'articolo 18, comma 14, del d.P.R. 34/2000, cui l'articolo 28, comma 3, rinvia.



Ritenuto in diritto



Con deliberazione n. 130 del 9 maggio 2007 l'Autorita' ha affrontato, per caso analogo, la problematica in esame, statuendo che negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, per la dimostrazione del requisito di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del d.P.R. 34/2000 – importo dei lavori eseguiti direttamente dall'impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all'importo del contratto da stipulare - occorre far rinvio a quanto prescritto dall'articolo 18, comma 14, del medesimo decreto. Detta norma prevede che i lavori pregressi possono essere dimostrati dall'impresa anche usufruendo dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e' stato responsabile il direttore tecnico.

In tal caso, la valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi.

E' pertanto conforme l'esclusione dell'impresa che non ha dimostrato il possesso del requisito dei lavori pregressi eseguiti direttamente dall'impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all'importo del contratto da stipulare.



In base a quanto sopra considerato



Il Consiglio



ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che è conforme alle norme la revoca dell’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa istante, per non aver la stessa dimostrato il possesso del requisito dei lavori pregressi eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del d. P.R. 34/2000.



Il Consigliere Relatore Il Presidente Alfonso M. Rossi Brigante Luigi Giampaolino



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