LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24 Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24 Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
13.5.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 3
SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio
dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Defi nizioni e parametri
Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento
Art. 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
Art. 5 - Condizioni generali di ammissibilita' degli interventi
Art. 6 - Immodificabilita' della destinazione d'uso e
del numero degli alloggi
Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
Art. 8 - Sanzioni
Art. 9 - Modifi che all'articolo 23 della l.r. 39/2005
PREAMBOLO
Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) e l'articolo 69
dello Statuto;
Vista l'intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai
sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3), in sede di conferenza unifi cata;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni
in materia di energia);
Visto il protocollo d'intesa tra Regione Toscana e l'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione
nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) e
l'Unione delle province d'Italia (UPI) della Toscana del
22 aprile 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali,
espresso nella seduta del 29 aprile 2009;
Considerato quanto segue:
1. L'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante
il riavvio dell'attivita' edilizia privata quale settore
particolarmente colpito dalla congiuntura economica;
2. L'urgenza di favorire iniziative volte al rilancio
dell'economia;
3. La necessita' di rispondere ai bisogni abitativi delle
famiglie;
4. La necessita' di favorire la riqualifi cazione urbana attraverso
interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;
5. La necessita' di prevedere alcune semplifi cazioni
degli adempimenti procedurali affi nche' gli interventi
possano prodursi con la tempistica richiesta;
6. La necessita' di stabilire puntuali defi nizioni dei
termini e dei parametri utilizzati nella presente legge,
tenuto conto della natura straordinaria della stessa;
7. L'esigenza di individuare con precisione gli ambiti
di applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni
degli interventi, in considerazione dei prevalenti
interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso;
8. L'opportunita' di collegare la realizzazione degli interventi
al miglioramento della qualita' architettonica ed
energetica degli edifi ci nonche' al loro adeguamento alla
normativa antisismica vigente;
9. La necessita' di fi ssare il termine di vigenza della
presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della
natura straordinaria della stessa e comunque nel rispetto
del termine concordato nell'intesa;
10. L'opportunita', al fi ne di impedire un utilizzo incongruo
e non rispondente alle fi nalita' della presente
legge, di individuare la data di sottoscrizione dell'intesa
come termine entro il quale e' richiesto il possesso delle
condizioni di ammissibilita' degli interventi straordinari;
11. L'opportunita', al fi ne di impedire interventi meramente
speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione
d'uso degli edifi ci abitativi che abbiano fatto applicazione
delle misure straordinarie per un determinato periodo
temporale e di sanzionarne l'evento;
12. L'opportunita' di istituire un sistema informativo
regionale sull'effi cienza e sulla certifi cazione energetica
degli edifi ci e dei relativi impianti nell'ambito della l.r.
39/2005;
Si approva la presente legge
Art. 1 Finalita'
1. La presente legge e' finalizzata al rilancio dell'economia,
risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed
interviene sulla riqualifi cazione del patrimonio edilizio
esistente, in coerenza con i principi e le fi nalita' della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il go verno
del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a
migliorare la qualita' architettonica, la sicurezza, la compatibilita'
ambientale, l'effi cienza energetica degli edifi ci e
la fruibilita' degli spazi per le persone disabili. La presente
legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione
degli interventi edilizi in essa previsti solo se sia presentata
denuncia di inizio dell'attivita' entro il termine perentorio
di cui all'articolo 7, comma 2.
Art. 2 Definizioni e parametri
1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti
definizioni:
a) per edifi ci abitativi si intendono gli edifi ci con
destinazione d'uso residenziale, nonche' gli edifi ci rurali
ad uso abitativo necessari alle esigenze dell'imprenditore
agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti
a tempo indeterminato impegnati nell'attivita' agricola;
b) per superfi cie utile lorda si intende la somma delle
superfi ci delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano
il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente
fuori terra. Nel computo di detta superfi cie sono
comprese le scale, i vani ascensore, le logge e le porzioni
di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili
con altezza libera media superiore a due metri e quaranta
centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi,
i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edifi
cio e i porticati condominiali o d'uso pubblico;
c) per centri abitati si intendono quelli all'interno del
perimetro individuato:
1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo
55, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005, qualora i comuni
abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di
governo del territorio;
2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti
edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche
solo adottato il regolamento urbanistico di cui all'articolo
55 della l.r. 1/2005;
3) in applicazione della defi nizione dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti
urbanistici o nei regolamenti edilizi di cui al numero 2);
d) per distanze minime e altezze massime dei
fabbricati si intendono quelle defi nite dagli atti di governo
del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza
di defi nizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a
quelle defi nite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al ver de
pubblico o a parcheggi da osservare ai fi ni della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765).
Art. 3 Interventi straordinari di ampliamento
1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e
nell'articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento
di ciascuna unita' immobiliare fi no al massimo del
20 per cento della superfi cie utile lorda gia' esistente alla
data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi,
comunque fi no ad un massimo complessivo per l'intero
edifi cio di settanta metri quadrati di superfi cie utile lorda;
detti interventi possono essere realizzati solo su edifi ci
abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti
caratteristiche:
a) tipologia monofamiliare o bifamiliare;
b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) con
superfi cie utile lorda non superiore a trecentocinquanta
metri quadrati.
2. Con gli interventi di cui al comma 1, non puo' essere
modifi cata la destinazione d'uso degli edifi ci interessati.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere
realizzati su edifi ci abitativi per i quali gli strumenti della
pianifi cazione territoriale, gli atti di governo del territorio
o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono
la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi
volumetrici ulteriori rispetto a quelli ammessi
per volumi tecnici o gli interventi di cui all'articolo 78,
comma 1, lettere f), g) o h) della l.r. 1/2005; detti interventi
sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle
altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le
seguenti condizioni:
a) gli edifi ci siano situati all'interno di centri abitati
oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano
comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e di
idonei sistemi di smaltimento delle acque refl ue, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa;
b) gli edifi ci siano collocati in aree esterne agli ambiti
dichiarati a pericolosita' idraulica molto elevata e a
pericolosita' geomorfologica elevata o molto elevata dai
piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate
agli strumenti della pianifi cazione territoriale, agli atti di
governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali
dei comuni.
4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente
in materia di effi cienza energetica, gli interventi di
cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tec niche
costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso
l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnova bili,
garantiscano comunque, con riferimento alla climatizzazione
invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione
energetica, defi nito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia), inferiore almeno del
20 per cento rispetto al corrispondente valore limi te indicato
nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs.
192/2005; in ogni caso, l'unita' abitativa esistente interessata
dall'ampliamento e' dotata di fi nestre con vetra ture
con intercapedini di aria o di gas.
5. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al
comma 4 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica
di cui al medesimo comma 4, sono certifi cati dal
direttore dei lavori o altro professionista abilitato con
la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo
86, comma 1, della l.r. 1/2005; in mancanza di
detti requisiti, non puo' essere certifi cata l'abitabilita' o
l'agibilita' dell'ampliamento realizzato.
Art. 4
Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo
e nell'articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di completa
demolizione e ricostruzione con ampliamento fi no
al massimo del 35 per cento della superfi cie utile lorda
gia' esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da
titoli abilitativi.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi
edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifi ci esistenti
ed aventi esclusivamente destinazione d'uso abitativa
alla data del 31 marzo 2009.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti
su edifi ci all'interno dei quali siano presenti porzioni
aventi destinazioni d'uso diverse e compatibili con la
destinazione d'uso abitativa nella misura comunque
non superiore al 25 per cento della superfi cie utile lorda
complessiva dell'edifi cio medesimo; in tali casi gli
interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione
che la superfi cie utile lorda di dette porzioni non sia
computata ai fi ni dell'ampliamento e non sia aumentata.
4. Con gli interventi di cui al comma 1 non puo' essere
modifi cata la destinazione d'uso degli edifi ci interessati. Il
numero delle unita' immobiliari originariamente esistenti
puo' essere aumentato, purche' le unita' immobiliari
aggiuntive abbiano una superfi cie utile lorda non inferiore
a cinquanta metri quadrati.
5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti
su edifi ci abitativi per i quali gli strumenti della pianifi
cazione territoriale, gli atti di governo del territorio o
gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono
gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 78,
comma 1, lettera h) della l.r. 1/2005, o gli interventi di
cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono
realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze
massime dei fabbricati ed in presenza delle seguenti due
condizioni:
a) gli edifi ci abitativi siano situati all'interno dei centri
abitati;
b) gli edifi ci siano collocati in aree esterne agli ambiti
dichiarati a pericolosita' idraulica molto elevata e a
pericolosita' geomorfologica elevata o molto elevata dai
piani di bacino di cui alla l. 183/1989 o dalle indagini
geologiche allegate agli strumenti della pianifi cazione
territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti
urbanistici generali dei comuni.
6. Qualora gli edifi ci abitativi siano situati all'interno
di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata
pericolosita' idraulica dai piani di bacino di cui alla l.
183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti
della pianifi cazione territoriale, agli atti di governo
del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei
comuni, il progetto allegato alla denuncia di inizio dell'attivita'
di cui all'articolo 7 contiene le necessarie verifi
che in ordine alla sicurezza delle persone e al non
aumento della pericolosita' idraulica nelle aree circostanti.
Il progetto prevede, altresi', ove necessario, la contestuale
realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio
di inondazione individuati dall'allegato A, paragrafo
3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R
(Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1, “Norme per il governo del
territorio” in materia di indagini geologiche).
7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con
l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile
che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati
da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni
energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:
a) con riferimento alla climatizzazione invernale dell'edifi
cio, l'indice di prestazione energetica, defi nito dal
D.Lgs. 192/2005, e' inferiore almeno del 50 per cento
rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato
C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005;
b) con riferimento al raffrescamento estivo dell'involucro
edilizio dell'edifi cio, la prestazione energetica,
pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica
per il raffrescamento dell'edifi cio, calcolato tenendo conto
della temperatura di progetto estiva, secondo la norma
UNI/TS 11300, e la superfi cie utile, e' inferiore a trenta
chilowattora per metro quadrato per anno.
8. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma
7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui
al medesimo comma 7, sono certifi cati dal direttore dei
lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione
di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 86, comma
1, della l.r. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non
puo' essere certifi cata l'abitabilita' o agibilita' dell'edifi cio
realizzato.
9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli
articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989,
n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita',
l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifi ci privati
e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fi ni del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 9
febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo
37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
“Norme per il governo del territorio” - Disposizioni per
la tutela e valorizzazione degli insediamenti).
Art. 5
Condizioni generali di ammissibilita' degli interventi
1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4
perseguono il fi ne del miglioramento della qualita'
architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici,
paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui
sono inseriti.
2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 non
possono essere realizzati su edifi ci abitativi che, al momento
della presentazione della denuncia di inizio attivita'
di cui all'articolo 7, risultino:
a) eseguiti in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo;
b) collocati all'interno delle zone territoriali
omogenee “A” di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968
o ad esse assimilabili, cosi' come defi nite dagli strumenti
urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio
comunali;
c) defi niti di valore storico, culturale ed architettonico
dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti
urbanistici generali;
d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi
della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
e) collocati nelle aree di inedifi cabilita' assoluta come
defi nite dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico
- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie);
f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve
nazionali o regionali;
g) collocati all'interno di aree per le quali gli atti di
governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali
prevedano l'adozione e approvazione di piani attuativi ai
sensi dell'articolo 65 della l.r. 1/2005.
3. Le altezze utili degli interventi non possono
essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme
igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui all'articolo 3,
e' consentito l'ampliamento con altezze superiori ai tre
metri senza superare l'altezza dell'unita' immobiliare interessata
dall'ampliamento. Per gli interventi di cui all'articolo
4, e' consentita la ricostruzione dei locali con
altezze superiori a tre metri, ove gia' esistenti nell'edifi cio
oggetto di demolizione.
4. Le superfi ci utili lorde per le quali sia stata rilasciata
la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla l.
47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
di ra zionalizzazione della fi nanza pubblica) e alla legge
regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di
sanatoria edilizia straordinaria), ovvero per le quali siano
state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VIII,
capo I, della l.r. 1/2005:
a) sono computate ai fi ni della determinazione della
superfi cie utile lorda gia' esistente di cui all'articolo 3,
comma 1 ed all'articolo 4, comma 1;
b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili
ai sensi degli articoli 3 e 4.
5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli
articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti
consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti
di governo del territorio comunali sui medesimi edifici.
6. Alla data del 31 marzo 2009, le unita' immobiliari
interessate dagli interventi di cui all'articolo 3 o gli edifi ci
interessati dagli interventi di cui all'articolo 4 devono
risultare regolarmente accatastati presso le competenti
agenzie del territorio ai sensi del regio decreto 8 ottobre
1931, n. 1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto)
o ai sensi del regio decreto legge 13 aprile 1939, n.
652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo
catasto edilizio urbano), convertito, con modifi cazioni, con
legge 11 agosto 1939, n. 1249. Qualora non regolarmente
accatastati, per dette unita' immobiliari o per detti edifi ci,
devono risultare gia' presentate alla data del 31 marzo
2009, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per
l'accatastamento o per la variazione catastale.
7. L'accatastamento o la dichiarazione di cui al com ma
6 riguardante le unita' immobiliari o gli edifi ci con destinazione
d'uso residenziale deve riferirsi alla categoria
abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della l.
1249/1939.
8. L'accatastamento o la dichiarazione di cui al
comma 6 riguardante gli edifi ci rurali ad uso abitativo
necessari alle esigenze dell'imprenditore agricolo o alle
esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti
a tempo indeterminato impegnati nell'attivita' agricola
puo' riferirsi anche alla qualifi ca di fabbricato rurale del
catasto dei terreni di cui al r.d. 1572/1931.
9. L'accatastamento o la dichiarazione per le porzio ni
di edifi cio di cui all'articolo 4, comma 3, aventi destinazioni
d'uso diverse da quella abitativa, deve riferirsi
alla categoria del catasto dei fabbricati corrispondente
all'utilizzazione esistente di dette porzioni.
Art. 6
Immodificabilita' della destinazione d'uso
e del numero degli alloggi
1. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso
degli edifi ci abitativi sui quali siano stati realizzati gli
interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli
alloggi legittimato dalla denuncia di inizio attivita' di cui
13.5.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 7
all'articolo 7, se non siano decorsi almeno cinque anni
dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo
86, comma 1 della l.r. 1/2005.
Art. 7
Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati
mediante la denuncia di inizio attivita' di cui all'articolo
79 della l.r. 1/2005, nel rispetto delle disposizioni generali
di cui all'articolo 82 e secondo il procedimento di cui
all'articolo 84 della medesima l.r. 1/2005. Nella relazione
asseverata di cui al medesimo articolo 84, comma 1, oltre
a quanto ivi previsto, e' espressamente attestata la conformita'
delle opere da realizzare alle disposizioni della
presente legge.
2. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 1 puo'
essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre
2010.
Art. 8
Sanzioni
1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo
6, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
132 della l.r. 1/2005.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 3, 4 e 5, si applicano le sanzioni amministrative di
cui al titolo VIII, capo I della l.r. 1/2005, previste per gli
interventi soggetti a permesso di costruire.
Art. 9
Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005
1. Dopo il comma 12 dell'articolo 23 della legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia
di energia), e' aggiunto il seguente comma:
“12 bis. Nell'ambito del sistema informativo geografi
co regionale di cui all'articolo 28 della l.r. 1/2005, e'
istituito il sistema informativo regionale sull'effi cienza e
sulla certifi cazione energetica degli edifi ci e dei relativi
impianti, gestito dalla struttura regionale competente.”.
2. Dopo il comma 12 bis dell'articolo 23 della l.r.
39/2005, e' aggiunto il seguente comma:
“12 ter. Il sistema informativo di cui al comma 12
bis comprende l'archivio informatico delle certifi cazioni
energetiche, nonche' il catasto degli impianti di climatizzazione.
Le modalita' di organizzazione, di gestione, di implementazione
del sistema informativo sono disciplinate
dal regolamento di cui al comma 7, nel rispetto degli
standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n.
1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della
societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema
regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale
Toscana”).”.
La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Uffi ciale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 8 maggio 2009
La presente legge e' stata approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 05.05.09.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 20 aprile
2009, n. 24
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 24 aprile
2009, n. 339
Proponente:
Assessore Riccardo Conti
Assegnata alla 6^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 30 aprile 2009
Approvata in data 5 maggio 2009
Divenuta legge regionale 13/2009 (atti del Consiglio)