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IDONEITA' TECNICA PROFESSIONALE
Categoria contenuto: SICUREZZA
Data: 08/10/09

Elenco della documentazione da esibire per la verifica dell'Idoneita' tecnico professionale.



Art. 90. comma 9 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Cosi come modificato dal D.lgs 106/09* 

Entita' presunta del cantiere* uomini/giorno.
(* viene fornita dalla Direzione lavori o in caso contrario moltiplicare gli operai presenti in cantiere per i giorni stimati dei lavori)


A seguito del decreto correttivo106/09 che modifica il testo unico D.lgs 81/08, 

la verifica dell'idoneita' tecnico professionale

sia dell'impresa affidataria nei confronti del committente che delle imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi
viene effettuata nel seguente modo:

(allegato XVII del D.Lgs 81/08  modificato dal D. lgs 106/09 e in base a quanto stabilito alle lettere a), b) e c) dell'art. 90 dello stesso Decreto)

Cantiere la cui entita' presunta e MINORE di 200 uomini/giorno: ( tipo 4 operai per giorni 30) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI
Documenti che dovranno esibire le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:
-- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato
-- Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del D.lgs 81/08
-- DURC
-- Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

 

Cantiere la cui entita' presunta e MAGGIORE di 200 uomini/giorno: ( tipo 4 operai per giorni 30) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI
.
Documenti che dovranno esibire le imprese appaltatrici al committente, 
-- Iscrizione camera di Commercio
-- Documento valutazione dei rischi o autocertificazione (in allegato al MOS)
-- DURC 
-- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08 (in allegato al MOS)
.
Documenti che dovranno esibire i lavoratori autonomi 
-- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
-- specifica documentazione attestante la conformita' alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali (in allegato al MOS)
-- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione  ( capitolo presente nel MOS)
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita' sanitaria previsti dal D,lgs 81/08

Fonte degli elenchi soprastanti: Mos Plus di Aedilweb

 

Riferimenti normativi:
Art. 90 comma 9 D.lgs 81/08
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: (comma modificato dall'art  59 del  D.lgs 106/09)
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria  delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII.  Nei casi di cui al comma 11     Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI , il requisito di     cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.(comma modificato dall'art  59 del  D.lgs 106/09)
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.  Nei casi di cui al comma 11     Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI , il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita' contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; (comma modificato dall'art  59 del  D.lgs 106/09)

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