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DM 10 novembre 2016, n. 248
Categoria contenuto: Normative
Data: 10/01/17

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 10 novembre 2016, n. 248

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 novembre 2016, n. 248 Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (16G00261) (GU Serie Generale n.3 del 4-1-2017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2017



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INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

ART. 2 - Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica

ART. 3 - Requisiti di specializzazione

ART. 4 - Disposizioni transitorie e finali

ART. 5 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - elenco categorie superspecialistiche

NOTE ALLE PREMESSE

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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», di seguito «codice dei contratti pubblici»;

Visti gli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici che disciplinano, rispettivamente, i criteri di selezione e soccorso istruttorio e il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

Visto l'articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici, che dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e' definito l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;

Visto l'articolo 216, comma 15, del codice dei contratti pubblici, che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di confermare l'elenco delle strutture, impianti e opere contenuto nel citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, stante la specificita' dei lavori riguardanti tali categorie, che suggeriscono di mantenere la previgente disciplina in quanto riguarda l'esecuzione di opere connotate da rilevante complessita' tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico nell'ambito delle quali rientrano le categorie afferenti i beni culturali la sicurezza strutturale e infrastrutturale, impiantistica e nonche' per il possibile impatto e la salute pubblica e la pubblica incolumita' di talune realizzazioni rientranti nelle categorie in parola e di integrare, per le medesime motivazioni, tale elenco con le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno);

Ritenuto, altresi', di prevedere un congruo periodo di monitoraggio al fine di valutare gli effetti prodotti dal presente decreto e procedere, a seguito della valutazione di tali effetti, all'aggiornamento delle disposizioni introdotte dal presente decreto;

Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, con nota prot. 6635 del 14 luglio 2016, ha reso il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 0010522 del 4 novembre 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente decreto definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non e' ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non e' computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.

Note all'art. 1:

- Per il riferimento dell'art. 89, comma 11, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle
note alle premesse.

- Si riporta l'art. 105, commi 2 e 5, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 105 (Subappalto). - (Omissis).
2. Il subappalto e' il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita' del contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto
non puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque
subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale non sia superiore al 50
per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo
dello stesso sia incrementato nonche' siano variati i
requisiti di cui al comma 7.
(Omissis).
5. Per le opere di cui all'art. 89, comma 11, e fermi
restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale
subappalto non puo' superare il trenta per cento
dell'importo delle opere e non puo' essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.
(Omissis).».

Art. 2

Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica

1. Ai fini di cui all'articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) OG 11 Impianti tecnologici;

b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;

e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;

f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;

g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;

h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;

i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;

m) OS 18-B Componenti per facciate continue;

n) OS 21 Opere strutturali speciali;

o) OS 25 Scavi archeologici;

p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

q) OS 32 Strutture in legno.

 

Art. 3

Requisiti di specializzazione

1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonche', nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;

c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

1) categoria OS 3: 40 per cento;

2) categoria OS 28: 70 per cento;

3) categoria OS 30: 70 per cento.

2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 puo' eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Note all'art. 3: - Per i riferimenti degli articoli 83 e 84 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.

 

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio degli effetti dallo stesso prodotti, si procede all'aggiornamento dello stesso.

 

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 novembre 2016

Il Ministro: Delrio

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4615

 

Allegato A

OG 11: Impianti tecnologici.

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera c), la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico.

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 11: Apparecchiature strutturali speciali.

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari e i sistemi di precompressione a cavi post-tesi.

OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza.

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili.

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato.

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio.

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: Componenti per facciate continue.

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 21: Opere strutturali speciali.

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita' tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita' statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilita' dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 25: Scavi archeologici.

Riguarda gli scavi archeologici e le attivita' strettamente connesse.

OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia' realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 32: Strutture in legno.

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

NOTE ALLE PREMESSE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.
91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10.

- La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.

- La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L
94.

- La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.

- Si riportano gli articoli 83 e 84 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):

«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).

- 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida
dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto
dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di
favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle
piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i
casi e le modalita' di avvalimento, i requisiti e le
capacita' che devono essere posseduti dal concorrente,
anche in riferimento ai consorzi di cui all'art. 45,
lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della
dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.
Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'art.
216, comma 14.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro
nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilita', che il certificato prodotto e'
stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente. Nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma
1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel bando di gara,
possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato
minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel
settore di attivita' oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano
informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino
in particolare i rapporti tra attivita' e passivita';
c) un livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del
comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio
del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze
adeguatamente motivate relative ai rischi specifici
connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di
affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un
fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti
di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni
appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che
gli operatori economici devono avere con riferimento a
gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano
aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se
gli appalti basati su un accordo quadro devono essere
aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il
requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' calcolato sulla base del
valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno
eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti
sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del
fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare
nell'ambito di tale sistema.
6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i
criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le
stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per
garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualita'. Nelle
procedure, d'appalto per forniture che necessitano di
lavori di posa in opera o di installazione, servizi o
lavori, la capacita' professionale degli operatori
economici di fornire tali servizi o di eseguire
l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e
commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui
all'art. 84 nonche' quanto previsto in materia di prova
documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei
requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita, a
seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e
dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi
di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di
partecipazione richieste, che possono essere espresse come
livelli minimi di capacita', congiuntamente agli idonei
mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse ed effettuano la verifica formale e
sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,
organiche all'impresa, nonche' delle attivita'
effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non
possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di
esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e
da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni
sono comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria
stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del
valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di
esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione. Nei casi di irregolarita' formali, ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la
gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
penalita' e premialita', da applicarsi ai soli fini della
qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorita'
rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema e'
connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di
indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili,
nonche' sulla base di accertamenti definitivi che esprimono
la capacita' strutturale e di affidabilita' dell'impresa.
L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di
valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di rilascio
della relativa certificazione, mediante linee guida
adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice. Rientra nell'ambito dell'attivita' di
gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di
ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di
omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste
estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di
contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e
le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I
requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di
cui al presente comma tengono conto, in particolare, del
rating di legalita' rilevato dall'ANAC in collaborazione
con l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, ai
sensi dell'art. 213, comma 7, nonche' dei precedenti
comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto
dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti,
all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione
alle procedure di gara che in fase di esecuzione del
contratto. Tengono conto altresi' della regolarita'
contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili,
valutata con riferimento ai tre anni precedenti.».

«Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8, i soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo
pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, mediante
attestazione da parte degli appositi organismi di diritto
privato autorizzati dall'ANAC.
2. L'ANAC, con le linee guida di cui all'art. 83, comma
2, individua, altresi', livelli standard di qualita' dei
controlli che le societa' organismi di attestazione (SOA)
devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di
natura non meramente documentale. L'attivita' di
monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
standard di qualita' comporta l'esercizio di poteri di
diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o la
decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione
straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio
dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti
in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento
della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,
sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi
di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio
ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di
detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere,
allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la
rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a
requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.
80;
b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e
finanziaria e tecniche e professionali indicati all'art.
83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i
certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte
delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione
acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle
stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di
qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
d) il possesso di certificazione del rating di
impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83, comma
10.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di
vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata
e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno
l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate
all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci
giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza
di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo
modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli
effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della
premialita' di cui all'art. 38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o
superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui
all'art. 83, la stazione appaltante puo' richiedere
requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita'
economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce
i parametri economico-finanziari significativi richiesti,
certificati da societa' di revisione ovvero altri soggetti
preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche
proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in
modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori
pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve
aver realizzato nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando;
b) alla verifica della capacita' professionale per
gli appalti per i quali viene richiesta la classifica
illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
categoria individuata come prevalente a quelli posti in
appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato
di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli
appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro.
8. Le linee guida di cui al presente articolo
disciplinano i casi e le modalita' di sospensione o di
annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
autorizzazioni degli organismi di certificazione. Le linee
guida disciplinano, altresi', i criteri per la
determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di
qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al
numero delle categorie generali o specializzate cui si
richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla
necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi
stabili nonche' per le microimprese e le piccole e medie
imprese.
9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
dei controlli sull'attivita' di attestazione posta in
essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul
proprio sito il criterio e il numero di controlli a
campione da effettuare annualmente sulle attestazioni
rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni delle linee guida
e' punita con le sanzione previste dall'art. 213, comma 13.
Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della
sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai
criteri di proporzionalita' e adeguatezza alla gravita'
della fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla
sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per
un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza
dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si
applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione
dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale indicati nelle linee guida.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono
individuate modalita' di qualificazione, anche alternative
o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'art. 38, per
migliorare l'effettivita' delle verifiche e
conseguentemente la qualita' e la moralita' delle
prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.».

- Si riporta l'art. 89, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
«Art. 89 (Avvalimento). - (Omissis).
11. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre
ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della
sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il
valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo
totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e'
definito l'elenco delle opere di cui al presente comma,
nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la
loro esecuzione, che possono essere periodicamente
revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'art. 216, comma 15.».

- Si riporta l'art. 216, comma 15, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 89, comma 15, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80.
(Omissis).».

- Si riporta l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47
(Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80:
«Art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici). - 1.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai
sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti
alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo
decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11,
OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS
18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di
lavori, si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) l'affidatario, in possesso della qualificazione
nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di
opere specializzate indicate nel bando di gara o
nell'avviso di gara o nella lettera di invito come
categoria prevalente puo', fatto salvo quanto previsto alla
lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di
cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in
possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese
in possesso delle relative qualificazioni;
b) non possono essere eseguite direttamente
dall'affidatario in possesso della qualificazione per la
sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate
qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara
o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo
superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie
di opere generali individuate nell'allegato A al predetto
decreto, nonche' le categorie individuate nel medesimo
allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A,
OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS
13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS
24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette
lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresi'
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini
della costituzione di associazioni temporanee di tipo
verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art. 37, comma 11,
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, il limite di cui all'art. 170, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma
1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore
al 15 per cento; si applica l'art. 92, comma 7, del
predetto regolamento.
3.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali
si indice una gara sono pubblicati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
5.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 26 aprile 2014.
7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori
pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonche'
gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza
riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta
per la partecipazione alle procedure di affidamento con
riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione
obbligatoria e alle categorie di cui all'art. 37, comma 11,
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
8.
9.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi
con cui si indice una gara risultino gia' pubblicati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai
contratti in cui, alla suddetta data, siano gia' stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
11.».

- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».







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