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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 120 del 18.04.2007




Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla soc. coop. FINCOOP –   servizio pulizie dei locali adibiti ad uffici e saloni di rappresentanza della Prefettura di Pistoia.


Il Consiglio
 


Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici


Considerato in fatto


In data 26 marzo 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la società coop. FINCOOP contesta l’esclusione dall’appalto indicato in oggetto per la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera g) del d. Lgs. n. 163/2006, concernente la non regolarità fiscale.

A parere dell’istante detta esclusione è illegittima, in quanto non sussiste a carico della società alcun provvedimento definitivo emanato dall’Agenzia delle Entrate. L’accertamento effettuato dalla S.A., prosegue l’istante, si riferisce a ruoli mai notificati alla società emanati dall’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, precedente comune di residenza della cooperativa.

L’istante ritiene che la notifica della cartella esattoriale effettuata presso la casa comunale, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., è da ritenersi inesistente o nulla, in quanto al deposito presso la casa comunale non ha fatto seguito la comunicazione dello stesso tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

L’impresa istante ritiene, inoltre, che la S.A. avrebbe dovuto rivolgersi all’Agenzia delle Entrate di Forlì, unica competente per territorio.


A parere della S.A., secondo quanto riportato nelle considerazioni dedotte in sede di contraddittorio documentale, nulla vieta all’amministrazione di effettuare le proprie verifiche presso diverse sedi dell’Amministrazione Finanziaria, soprattutto nel caso in cui si rilevino, nell’ambito di dette verifiche, degli elementi di irregolarità.

La S.A. rappresenta la correttezza del proprio operato in quanto dalla certificazione acquisita risulta che la notifica è stata effettuata in data 26.5.2006 e non è stata impugnata.


In data 18 aprile 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale le Parti hanno ribadito quanto rappresentato in atti.


Ritenuto in diritto


 Con deliberazione n. 87/2007 l’Autorità ha chiarito che la definitività dell’accertamento dell’irregolarità tributaria, di cui all’articolo 38, comma 1, lettera g) del d. Lgs. n. 163/2006, consegue o a seguito di una decisione giurisdizionale o a seguito di un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.


Inoltre, con deliberazione n. 28/2007 l’Autorità ha altresì espresso l’avviso, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, che non ricorre la predetta definitività nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito.

È tuttavia essenziale che il concorrente provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta.

Nel caso di specie, alla data del 26 febbraio 2007, termine per il ricevimento delle domande di partecipazione alla procedura ristretta di che trattasi, la S.A. non è stata posta dal concorrente in condizione di rilevare la presenza di un contenzioso in atto.

Infatti, giusto quanto riportato in atti, la soc. coop. Fincoop ha rappresentato di aver adito la Commissione Tributaria Provinciale in data 19.3.2007.


La procedura di gara non risulta inficiata nel suo espletamento, in quanto la definitività dell’accertamento e la mancanza di impugnazione dello stesso risultava alla S.A. dalla documentazione acquisita, ne' si può ascrivere alla stessa un onere suppletivo di verifica rispetto alle modalità di effettuazione della notifica della cartella esattoriale, il cui accertamento può rilevarsi solo in sede di ricorso giurisdizionale.


In base a quanto sopra considerato



Il Consiglio

ritiene che  non si rilevano elementi di non conformità nell’esclusione della società cooperativa Fincoop dalla gara di che trattasi.









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 Il Presidente Relatore
   Luigi Giampaolino

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Pubblicato su: 2007-05-24 (868 letture)

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