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DELEGA PER IL TESTO UNICO SICUREZZA - LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. (GU n. 185 del 10-8-2007 )



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:


Indice articoli

Art. l. (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
Art. 2.
abrogato (Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale)
Art. 3.
abrogato (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
Art. 4. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
Art. 5.
abrogato (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)
Art. 6.
abrogato (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
Art. 7.
abrogato (Poteri degli organismi paritetici)
Art. 8. (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
Art. 10. (Credito d'imposta)
Art. 11. (Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Art. 12. (Assunzione di ispettori del lavoro)

Art. l. (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo
l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il
necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto
delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della
Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro a tutti i settori di attivita' e a tutte le tipologie di
rischio, anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare
pericolosita' degli stessi e della specificita' di settori ed ambiti
lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione,
come gia' indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive (modificazioni, nel rispetto delle
competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, nonche' assicurando il coordinamento, ove necessario, con la
normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e
subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di
lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o
settori di attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi,
in relazione ai rischi propri delle attivita' svolte e secondo i
principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18
febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno
rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle
piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione
documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di
protezione individuale, al fine di operare il necessario
coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo
concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di
razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per
le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della
responsabilita' e delle funzioni svolte da ciascun soggetto
obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilita' del
preposto, nonche' della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e
l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei
provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e
dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano
interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri
ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero
alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro
ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a
tre anni per le infrazioni di particolare gravita', della pena
dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro
centomila negli altri casi;
3) la previsione defila sanzione ami-ninistrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le
infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della
particolare gravita' delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei
familiari delle vittime della possibilita' di esercitare, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura
penale, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni
pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di
informazione e alle attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle
funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso
il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della
figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi
paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale
delle attivita' e delle politiche in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi
e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle
disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonche'
ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base
tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati
regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi
aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base volontaria, dei
codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle
competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato
sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee
guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni
sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema
informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome,
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del
medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e
degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi
quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da
finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attivita' di cui ai
numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di
accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma
780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di
bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione,
tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi,
con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da
indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita', nei
confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui
oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle
spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere
garantita la semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro all'interno dell'attivita' scolastica ed
universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di
autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e
territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci
gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della
salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare
sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e
valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema
delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri
uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la
lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in
relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure
dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita' solidale tra
appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di
prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti,
anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare
l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici
e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico
della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non
determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla
sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e
risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione della sorveglianza
sanitaria, adeguandola alle differenti modalita' organizzative del
lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche' al
criteri ed alle linee Guida scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell' interpello previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o
una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle
loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto
dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente
a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il
Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera
l) del comma 2, nonche' gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dal presente articolo, il Governo puo' adottare, attraverso la
procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente
articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p),
numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti
attuativi della presente delega le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie
risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato in rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.�.
- Il testo dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 (�Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento
ordinario, e' il seguente:
Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
universita', degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione
pubblica.�.
Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
(omissis);
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa
ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;�.
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80,
supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- La raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del
18 febbraio 2003 (Raccomandazione del Consiglio relativa al
miglioramento della protezione della salute e della
sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53.
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
1995, n. 21, supplemento ordinario.
- Il testo degli articoli 34 e 35 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e'
il seguente:
Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La
disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai
reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art.
33, lettera a);
b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio
1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della
gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le
munizioni e gli esplosivi;
d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con
legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica
degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste
dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla
disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei
prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela
delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia
nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche
per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le
assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, in materia elettorale.�.
Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite
con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o
parziale del versamento di contributi e premi,
l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'art. 18,
dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento
ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e
dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste
dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da
esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e
premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di
cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta,
nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al
pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i
commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto
comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e'
regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice
di procedura civile.
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20,
24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo
comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui
beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita,
quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata
dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del
giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e'
autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non
consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi
e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del
terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e
II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle
violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e
246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.�.
- Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di
procedura penale, e' il seguente:
Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai
quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si
procede, sono state riconosciute, in forza di legge,
finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i
diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal
reato.�.
Art. 92 (Consenso della persona offesa). - 1.
L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli
enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi
dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata e puo' essere prestato a non
piu' di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace
il consenso prestato a piu' enti o associazioni.
3. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi
momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non
puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro
ente o associazione.�.
- Il testo dell'art. 1, comma 780, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 �Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato� (legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
�780. Riduzione dei premi INAIL per il 2008.
Con effetto dal 1� gennaio 2008, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita
con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel
limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate da un tasso di incremento del gettito
contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria
dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per
l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del
prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella
Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e,
comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di
euro.�.
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
n. 758 del 19 dicembre 1994, e' il seguente:
Art. 19 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate
nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui
all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, fatte salve le diverse competenze previste da altre
norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si
applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e
127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n),
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' agli
articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto,
del codice penale.�.
- Il testo dell'art. 23, comma 4, del citato decreto
legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
�4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonche'
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.�.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e
n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212), e' il seguente:
Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici). - 1. Nel caso in cui
il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o
biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attivita'
comportante esposizione ad un agente, in conformita' al
parere del medico competente e' assegnato, in quanto
possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della
stessa azienda. Avverso il parere del medico competente e'
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.
Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli
accertamenti effettuati dal medico competente disponendo,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la
modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti
dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a
mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga
adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle
associazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro
e dei lavoratori determinano il periodo massimo
dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.�.
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), e'
il seguente:
Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa
o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare alla
Direzione generale, esclusivamente tramite posta
elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione
delle normative di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i
relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni
generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli
enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.�.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), e' il
seguente:
Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di �decreto legislativo� e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.�.



Art. 2. (Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale)
(Articolo abrogato dal nuovo testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08)


Art. 3. (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
(Articolo abrogato dal nuovo testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08)


Art. 4. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
disciplinato il coordinamento delle attivita' di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai
comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare,
sono individuati:
a) nell'ambito della normativa gia' prevista in materia, i settori
prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di
attivita' ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da
parte di amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il
coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e' esercitato dal presidente della
provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici
delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti
nell'ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l'
IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella
materia predispongono le attivita' necessarie per l'integrazione dei
rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di
banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti
produttivi, e per il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da
realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali
in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle
banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati
sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1,
comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle
finalita' di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo
1, vengono cosi' utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui
all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a partire dal l° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento
dell'attivita' ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di
pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai
sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta
d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina
in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della
pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico
2007/2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale
disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e
obiettivo 2, a titolarita' del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei
percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza
delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro.


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.), e' il seguente:
Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - (Omissis).
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.�.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.�.
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, e' il seguente:
Art. 27 (Comitati regionali di coordinamento). - 1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di
realizzare uniformita' di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni,
convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.�.
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento
recante criteri generali per l'individuazione degli organi
operanti nella materia della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 febbraio 1998, n. 29.
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 544, lettera a) e
comma 545, della citata legge n. 296 del 2006, e' il
seguente:
�544. Assunzione ispettori del lavoro e immissione nei
ruoli di destinazione finale del personale "riqualificato".
(Omissis).
a) all'immissione in servizio fino a trecento unita'
di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento
dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi
settecentonovantacinque posti di ispettore del lavoro, area
funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;�.
�545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere
dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni
di euro con riferimento al comma 544, lettera a), e di 5
milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).�.
- Il testo dell'art. 13 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, e' il seguente:
Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo
comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art.
334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.�.
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, e' il seguente:
Art. 13 (Diffida). - 1. In caso di constatata
inosservanza delle norme in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
ammini-strative, questi provvede a diffidare il datore di
lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
sanabili, fissando il relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di
lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni
nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in
misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni
amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla
scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al
comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, e' esteso,
limitatamente alla materia della previdenza e
dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti
previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.�.


Art. 5. (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)
(Articolo abrogato dal nuovo testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08)


Art. 6. (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
(Articolo abrogato dal nuovo testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08)

Art. 7. (Poteri degli organismi paritetici)
(Articolo abrogato dal nuovo testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08)


Art. 8. (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis e'
sostituito dai seguenti:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato
e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il
costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai' sindacati comparativa-mente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu'
vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque
soggetto a ribasso d'asta".


Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge:
Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse). - 1. Nei contratti di cui al presente
codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti valutano la
congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il
criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti
valutano la congruita' delle offerte in relazione alle
quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare
la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere
comunque soggetto a ribasso d'asta.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le
stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione,
delle giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo
complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di
invito precisano le modalita' di presentazione delle
giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruita' dell'offerta, la stazione appaltante
richiede all'offerente di integrare i documenti
giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88.
All'esclusione potra' provvedersi solo all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.�.


Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione
ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".


Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.



Art. 10. (Credito d'imposta)

1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e' concesso per il
biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari
a 20 milioni di curo annui, un credito d'imposta nella misura massima
del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei
lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo
in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini
del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalita'
della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o piu' decreti per
determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito
d'imposta di cui al presente comma puo' essere fruito nel rispetto
dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina dei minimi di
cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede
mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione
per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo,
di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.


Note all'art. 10:
- Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, e' pubblicato nel GUCE n. L 379 del
28 dicembre 2006.
- Il testo dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale
), e' il seguente:
Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1� gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui al precedente
comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento
delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale con periodicita'
trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del
1� febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
del 20 dicembre 1977".�.
- Il testo dell'art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, e' il seguente:
Art. 9 (Interventi di formazione professionale). -
(Omissis).
5. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.�.



Art. 11. (Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198
e' sostituito dal seguente:
"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato
l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di
un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e
vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione
di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori. Resta ferma la facolta' dell'organo ispettivo di
verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine
dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore
di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta
condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori".


Nota all'art. 11:
- Per i riferimenti alla legge n. 296 del 2006, si
vedano le note all'art. 1.


Art. 12. (Assunzione di ispettori del lavoro)
1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul
lavoro e di rendere piu' incisiva la politica di contrasto del lavoro
sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di
gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unita' di
personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi
pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di
ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di
ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'arca
funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui
al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attivita'
ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature,
nonche' per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni
svolte dal medesimo personale e' autorizzata,a decorrere dall'anno
2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in curo
10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro
9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando
la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero
della solidarieta' sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.


Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 7, secondo comma, numero 2) e
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio.), e' il seguente:
Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
(omissis).
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.�.
Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.�.


Data a Roma, addi' 3 agosto 2007



NAPOLITANO



Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Damiano, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

Turco, Ministro della salute



Visto, il Guardasigilli: Mastella



LAVORI PREPARATORI



Senato della Repubblica (atto n. 1507):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza

sociale (Damiano) e dal Ministro della salute (Turco) il 18

aprile 2007.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza

sociale), in sede referente il 18 aprile 2007, con pareri

delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e

questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione il 18-19-26 aprile

2007; 2-8-9-10-15-29-30 e 31 maggio 2007.

Esaminato in aula il 15 e 29 maggio 2007; 13 e 21

giugno 2007 e approvato il 27 giugno 2007.



Camera dei deputati (atto n. 2849):



Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico

e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente il

2 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, V,

VI, VII, VIII, X, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 5-10-11-17 e

24 luglio 2007.

Esaminato in aula il 25 luglio 2007 e approvato il 1°

agosto 2007.



















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Pubblicato su: 2007-08-27 (18404 letture)

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