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Posso partecipare da sola?

 
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nicky73
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Registrato: Jan 22, 2010
Messaggi: 101

MessaggioInviato: Gio Ott 27, 2016 10:40 am    Oggetto: Posso partecipare da sola? Rispondi citando

Buongiorno tutti, l'impresa in cui lavoro non partecipa più a molte gare d'appalto e perciò sono un po' arrugginita, ed essendo questa la prima gara a cui partecipo dopo l'entrata in vigore del nuovo codice non vorrei fare qualche pasticcio e chiedo il vostro aiuto:

gara importo: 49.393,81 compreso oneri per pa sicurezza di € 2.634,94

CATEGORIA PREVALENTE e categorie scorporabili SUBAPPALTABILI in quanto assorbibili dalla categoria prevalente:

OG1 € 29.487,32 63,063% cat prevalente qualific obblig NO(Art. 90 dpr
207/10)* subappalto: Entro limiti di legge

OS28 € 13.403,79 28,665% scorporabile qualific obblig NO(Art. 90 dpr
207/10)* subappalto: Entro limiti di legge

OS30 € 3.867,76 8,272% scorporabile qualific obblig NO(Art. 90 dpr
207/10)* subappalto: Entro limiti di legge

(*) (artt. del DPR 207/10 rimasti in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

Io ho la categoria OG1 classifica II posso partecipare da sola dichiarando di subappaltare al 100% la OS28 e OS30?

Grazie.



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Mar Nov 01, 2016 7:22 pm    Oggetto: Rispondi citando

La risposta è NO.

Poiché la sommatoria di 28,665 + 8,272 supera il 30% verrebbe violato l’art. 105, comma 2, terzo periodo.

Colgo l’occasione per fare alcune considerazioni in merito ad avvalimenti e subappalti.
Prendiamo come riferimento il caso sopra esposto ma con la OS30, invece del 8% al 12%.

In merito all’avvalimento, molti bandi di gara, facendo riferimento all’art. 89, comma 11, hanno vietato il ricorso all’avvalimento:
caso a) non solo per la categoria OS30 ma per l’intero appalto anche per la categoria prevalente OG1;
caso b) altri bandi di gara invece, hanno vietato il ricorso all’avvalimento solo per la categoria OS30, ma consentendolo sia per la OG1 che per la OS28.
Se da un lato, possiamo dire che il caso b) sia quello più logico e di buon senso, non possiamo altrettanto dire che il caso a) sia sbagliato. Il predetto comma 11 infatti inizia con “Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino ……”, pertanto secondo me è corretto il caso a) poiché da nessuna parte il predetto comma 11 dice che il divieto di avvalimento si riferisce solo alle così dette SIOS, ma anzi si riferisce all’oggetto dell’appalto.

In merito al subappalto, molti bandi di gara, facendo riferimento al regime transitorio di cui all’art. 216, comma 15, hanno riportato la possibilità di subappalto:
caso a) secondo la previgente normativa cioè al 100% della SIOS;
caso b) altri bandi di gara invece, hanno vietato il ricorso al subappalto al 100%, imponendo il massimale del 30% in virtù dell’art. 105, comma 5.
Vi dico subito che secondo me è corretto il caso b) poiché il decantato regime transitorio non può che riferirsi esclusivamente all’elenco delle SIOS e certamente non alle percentuali di riferimento. Tenete conto che l’art. 37, comma 11, così come tutto il vecchio codice è abrogato. Quindi l’unica percentuale di riferimento valida è quella del 10% di cui all’art. 89, comma 11. La conferma è data dall’emanando decreto del MIT che elenca le nuove SIOS ma non introduce alcun riferimento a percentuali come è giusto che sia.

Per concludere faccio osservare che anche l’art. 108, comma 3, del Regolamento è abrogato e quindi secondo me, c’è un vuoto normativo in tal senso, a meno che non dobbiamo interpretare che le categorie vanno indicate tutte, per qualsiasi percentuale o importo, e non sussistendo pertanto, alcun limite di cui al comma 2, lett. b), primo periodo, dell’art. 12 del DL 47/2014.

Vorrei sapere la Vostra opinione e se mi sto sbagliando in qualcosa.

Grazie



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scafatese
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Registrato: May 10, 2012
Messaggi: 260

MessaggioInviato: Sab Nov 12, 2016 12:58 pm    Oggetto: Rispondi citando

per l'avvalimento secondo me il comma 11 dell'art. 89 è chiaro nell'intendere le sole ex SIOS. non capisco, nell'esempio da te fatto e dopo aver letto per intero tale comma, perché non si possa fare ricorso a tale istituito per la prevalente OG1.
aspettiamo comunque che venga emanato il decreto da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi previsto. nel mentre, lo stesso comma 11 stabilisce che si applica il co. 15 dell'art. 216. praticamente, sempre secondo me, vige ancora la legge 80/2014.



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
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MessaggioInviato: Dom Nov 13, 2016 7:46 pm    Oggetto: Rispondi citando

Io ho detto che molti bandi di gara finora pubblicati hanno dato questa versione. Parlando con qualcuno delle relative S.A. mi è stato dato il chiarimento che laddove vi siano delle SIOS superiori al 10% il relativo appalto non prevede la possibilità di avvalimenti per qualsiasi tipologia questi siano. Così come ho anche detto che altri bandi di gara finora pubblicati hanno dato invece la versione che non è possibile fare l’avvalimento solo per le SIOS.
Ora, dato per scontato che in queste questioni, come tutti sappiamo la certezza non è di casa, stiamo qui a discutere secondo noi a chi dobbiamo dare credito, agli uni o agli altri ? Perché di sicuro significa che in un caso o nell’altro qualcuno qui finora ha sbagliato, e anche per appalti piuttosto importanti. E’ chiara adesso la questione ?
Per quanto riguarda la legge 80/2014 è certo che è ancora vigente, io non ho detto il contrario. Io ho detto invece, un’altra cosa. La domanda è: nel caso di SIOS, qual è la percentuale limite per cui la subappaltabilità non può superare il 30% ? E’ il 15% come prevedeva l’abrogato art. 37, comma 11, oppure il 10% come prevede l’attuale art. 89, comma 11 ?
Anche su questa questione l’Italia si è spaccata in due, perché i bandi di gara finora pubblicati hanno riportato alcuni la prima versione, altri la seconda, e quindi significa che in un caso o nell’altro più di qualcuno finora ha sbagliato. E’ chiara adesso anche quest’altra questione?



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scafatese
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Registrato: May 10, 2012
Messaggi: 260

MessaggioInviato: Lun Nov 14, 2016 10:11 am    Oggetto: Rispondi citando

se è vigente ancora la legge 80/2014 la percentuale è del 15%!!! TI È CHIARO QUESTO??? dici che hai letto (DOVE E COSA???).
A TE TI È CHIARO CHE A ME NON È CHIARO NIENTE DI QUELLO CHE HAI SCRITTO???



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dimonte
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Messaggi: 176

MessaggioInviato: Mar Nov 15, 2016 9:36 pm    Oggetto: Rispondi citando

…. ma io sono sempre disponibile a spiegarmi se non è chiaro quello che scrivo, sarà anche che esprimere concetti più complessi in poche parole non è molto facile, forse conviene scrivere un argomento alla volta.
Ora mi riferisco al discorso del 15%:
La legge 80/2014 ha convertito il DL 47/2014, il cui art. 12, al comma 2 ad un certo punto recita:
“Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento”.
Purtroppo i citati articoli 37 del vecchio codice e 170 del regolamento sono entrambi abrogati.
In un oceano di “raccoglitori di certezze” che qualcuno ogni tanto si permette di seminare qualche dubbio non mi pare sia la fine del mondo.
Posto che il nuovo codice individua la nuova percentuale (10%), mi permetto di seminare il dubbio che se una norma inizia con “Resta fermo, ai sensi …... (di un articolo abrogato, nella fattispecie il 37, ormai morto e sepolto)” forse detta norma può essere considerata superata? E con l'occasione mi faccio venire anche il dubbio sulla disciplina transitoria: “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12 ….”, se si riferisce, pertanto, solo all'elenco delle SIOS e non anche alla percentuale, visto che quest'ultima è già stabilita nel nuovo codice?

Comunque, siccome appena sarà pubblicato il decreto che elenca le nuove SIOS si passerebbe automaticamente (come per incanto) dal 15 al 10 % , tutta questa storia si archivierebbe (il condizionale è d'obbligo).



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dimonte
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MessaggioInviato: Gio Gen 05, 2017 1:00 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ieri è stato pubblicato l’atteso decreto ministeriale relativo alle nuove SIOS (G.U. n. 3 del 04.01.2017 – Decreto n. 248/16) che entrerà in vigore il 19.01.2017.
Mi pare molto importante la lettura dell’art. 1, comma 2, di detto decreto, relativo ad avvalimenti e subappalti in caso di SIOS:
AVVALIMENTO) Il decreto usa l’espressione “opere per le quali non è ammesso l’avvalimento” mentre il Codice (art. 89, c. 11) si esprime con “Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto ….”. La diversa lettura del Decreto sembra fugare ogni dubbio sul fatto che la non ammissione dell’avvalimento si riferisce pertanto, solo alle categorie SIOS, a prescindere dall’ “oggetto dell’appalto”, espressione poco felice usata nel Codice.
SUBAPPALTO) L’ultimo periodo del citato comma 2, dice: “Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice.”
Tale periodo, se ho capito bene (e chiedo ai colleghi del forum se avete capito la stessa cosa), induce quindi a un drastico ripensamento su quanto molti di noi avevano pensato finora. Non so il Ministero da quale parte del Codice abbia estrapolato tale disposizione, posto che non credo che abbia il potere di introdurre con Decreto, disposizioni differenti da quelle imposte dal Codice. Probabilmente si riferisce al terzo periodo dell’art. 105, comma 2, che inizia con “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento …..”.
Per comprendere meglio, credo sia necessario fare un esempio:
Appalto con OG1 60% e OG11 40%.
Secondo il decreto, io posso subappaltare il 30% della OG11 pari al 12% del totale dell’appalto, ed in più posso subappaltare il 50% della OG1 pari al 30% del totale dell’appalto, così da avere complessivamente un totale di subappalto pari al 42% sul totale dell’appalto.
Tutto ciò, secondo il Ministero, in virtù di due semplici parole usate nel Codice e cioè “Fatto salvo”.
Ma io, il “Fatto salvo”, lo potevo interpretare anche in maniera differente:
nel caso in esempio, “fatto salvo” il comma 5, io potevo subappaltare il 30% della OG11 pari al 12% sul totale dell’appalto, nonché “fatto salvo” il comma 2 ove dispone che “l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento”, io potevo subappaltare al massimo il 30% della OG1 pari al 18% sul totale dell’appalto, così da avere complessivamente un totale di subappalto pari al 30% sul totale dell’appalto.
Secondo il Decreto del MIT, quindi, noi avremo appalti di serie A, ove il subappalto potrà eccedere il limite complessivo del 30% ed appalti di serie B, ove non si potrà eccedere il limite del 30%.
Boh! Ma che storture sono queste? Siccome di storto in questo Codice c’era ancora poco ….
Grazie a tutti ed eventualmente resto disponibile a spiegarmi meglio.



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