Inviato: Ven Feb 10, 2017 4:37 pm Oggetto: Avvalimento e Cooptazione
Dall’introduzione del nuovo Codice assistiamo a tutta una serie di “divieti di avvalimento” prima non contemplati. Nel settore dei beni culturali ma anche per le sios superiori al 10%. A questi dobbiamo aggiungere categorie che vengono considerate per intero “compiti essenziali”, quindi ivi comprese le loro attività accessorie. In merito a quest’ultima fattispecie sarebbe auspicabile che il Legislatore descrivesse in maniera univoca quali sono le categorie che rientrano nei “compiti essenziali” e quindi non avvalabili, così come ha fatto per le sios. Altrimenti possiamo avere che una categoria viene considerata “compito essenziale” da una S.A. ma non da un’altra, cosa che è già accaduta per la OS5, se proprio vogliamo ragionare per categorie.
Ma quello che ora voglio porre alla Vs. attenzione è l’istituto della cooptazione. Detto istituto, ancora vigente (art. 92, c. 5, del Reg.), con il nuovo codice non è stato minimamente intaccato.
La domanda è:
Se io per partecipare ho necessità di avvalermi di una ausiliaria per una categoria che vale il 20% ma che purtroppo rientra tra una di quelle “non avvalabili” come sopra descritto, è una cosa che non posso fare.
Viceversa, se posseggo tutti i requisiti e coopto una impresa che ovviamente non ha il requisito, a quest’ultima è consentito di partecipare e di eseguire i lavori di quella stessa categoria “non avvalabile” nella misura del 20%.
Ma secondo Voi questo non è un controsenso?
È un grandissimo controsenso, talmente grande che io mai mi permetterei cooptare qualcuno per l'esecuzione di una sios. È una situazione molto ambigua ed in questi periodi per me è meglio non azzardare per evitare di instillare dubbi sia nelle menti dei componenti le commissioni di gara, sia in quelle degli altri partecipanti.
Se io fossi un 2° classificato, ove l'aggiudicatario abbia partecipato con una cooptata nel caso di specie, sicuramente non esiterei nello scomodare la giurisprudenza.
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Gio Feb 16, 2017 7:02 pm Oggetto:
Avete perfettamente ragione.L'avvalimento e la cooptazione pur avendo origine diversa dal punto di vista normativo hanno lo stesso fine in quanto in entrambe le ipotesi ogni impresa intende maturare esperienza in una categoria che non possiede. In realtà fino a quando il legislatore non si deciderà a rivedere tanti aspetti assurdi della normativa continuerà a sussistere anche la disincrasia che correttamente avete rilevato.
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