Inviato: Lun Mar 27, 2017 7:35 pm Oggetto: DURC irregolare
Salve a tutti, quesito del secolo:
Appalto di servizi di 6 anni per 180.000 euro annui affidato ad una RTI (49% e 51%) con fatturazione mensile di euro 15.000.
È stato richiesto il DURC per il pagamento della fattura mensile ed è risultata una irregolarità sia dei contributi INPS che contributi INAIL della ditta al 51%. Le cifre relative alle irregolarità sono talmente alte che risultano pari al costo dell’appalto per 6 anni.
Come ci dobbiamo comportare?! Si deve rescindere il contratto considerando che nel nuovo codice non abbiamo trovato l’ex art. 136 del DL 163/2016 che prevedeva la rescissione del contratto per gravi inadempienze accertate anche in fase di esecuzione dell’appalto?!
Grazie
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Lun Mar 27, 2017 8:05 pm Oggetto:
A mio parere sarebbe troppo semplicistico che le inadempienze in fase di esecuzione dell'appalto si riferiscano al DURC semmai si riferiscono certamente ad inadempienze relative al servizio stesso.- Ma ammesso e non concesso che fosse così ,anche in questo caso, la rescissione del contratto avrebbe le sue conseguenze quale l'incameramento della cauzione definitiva, l'affidamento ad altro soggetto economico con addebito dei danni causati per il ricorso al nuovo affidamento e la segnalazione all'ANAC per i provvedimenti del caso.- Nel caso del DURC irregolare a mio parere le conseguenze sono anche peggiori. Purtroppo la regolarità contributiva deve essere presente per tutta la durata dell'appalto dalla scadenza di presentazione delle offerte fino al rilascio del certificato di ultimazione e regolare esecuzione del servizio. Nè ha valore, nel caso di specie pare non ci sia l'intenzione, di sanare la situazione con gli Enti previdenziali in quanto ciò avrebbe valore soltanto tra gli Enti e l'operatore economico e non già per la Stazione appaltante.- Ritengo che con la S.A. non vi sia via d'uscita mentre è importante sanare il debito con gli enti previdenziali pena l'epletamento da parte degli stessi di tutte le procedure, anche coattive, per il recupero del credito.- Ritengo che necessita la disamina della situazione da parte di un buon legale.- Spero che ci sia qualche altro intervento che approvi o modifichi quanto da me sostenuto, sono sempre pronto a correggermi ed arricchirmi di nuove nozioni.-
Non so se avete tenuto conto dell'art. 30, comma 5, del nuovo codice, nelle vostre osservazioni.
Certo che per importi così elevati è una bella grana. Come si fa?
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice appalti)
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
comma 5:
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
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