Ritengo opportuno aggiungere che mentre l’art. 170 del Regolamento, che prevedeva il limite per la prevalente, fu abrogato, l’art. 92 è invece ancora vigente. In particolare, relativamente alla disciplina del subappalto, al famigerato comma 7, si legge ancora, inserito in mezzo ad altre storie:
Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito.
Quindi tutte le OS sono subappaltabili nel limite massimo del 30% ???
In realtà la definizione di categoria specialistica non esiste, perchè OS è acronimo di opere specializzate, mentre SIOS di strutture impianti opere speciali.
Credo che aver fatto menzione di categoria specialistica all'interno del comma 7, art. 92, ove si parla di SIOS, sia tranquillamente attribuibile a queste ultime e non alle OS.
Però quanta confusione ancora nella normativa, persino nelle definizioni!
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