Concordo anche io con indre, l’art. 80 comma 14 infatti recita:
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
Di conseguenza prevale questo rispetto all’art. 85 del codice antimafia. Diciamo che uno si somma all’altro, perché poi se guardiamo l’art. 85 , dobbiamo aggiungere anche i conviventi.
Ennesima anomalia, il motto è: più norme mettiamo, meglio se in contrasto, e più alimentiamo …… “!
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