Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Gio Nov 15, 2018 3:30 pm Oggetto: A.T.I. con SIOS
Un'impresa deve partecipare ad una gara in cui vi sono due categorie OG1 per € 800.000 ed OS21 per € 165.000.- La stessa è qualificata per la OG1 Classifica III-bis ma non possiede la OS21.- Poichè detta SIOS è superiore ad € 150.000 ed al 10% dell'importo complessivo dell'appalto posso: 1) costituire un'ati con impresa in possesso di SOA per detta SIOS; 2) subappaltare con la categoria prevalente il 30% della SIOS pari ad € 49.500 così da ridurre la SIOS ad € 115.500.- 3) per i 115.500 di OS21 posso fare un'ati con impresa in possesso dei requisiti di cui all'art.90 oppure se posseggo certificati per lavori eseguiti posso subappaltare il 30% e per il restante 70%(115.500) presentare i certificati ai sensi dell'art.90 per lavori eseguiti come impresa? Grazie.-
Prima di tutto sgombriamo il campo dall'applicabilità dell’art. 90 alle singole categorie anche se il complessivo di appalto supera i 150.000 euro.
Dopo una lunga battaglia, ormai sembra unanime la predetta possibilità, per ultimo ti cito il parere ANAC Delibera n. 753 del 05.09.2018.
Nel tuo caso, il problema rimane poiché il base di gara della OS21 supera i 150.000 essendo di 165.000.
E’ vero che subappaltando il 30% scendiamo al di sotto, ma la domanda è se l’applicabilità dell’art. 90 debba tener conto, oppure no, di questo fatto.
Io che mi sono sempre battuto per favorire la partecipazione, anche delle micro imprese, dico che ne deve tener conto e quindi che si può applicare l’art. 90 ai soli 115.500 euro.
Ma resta solo un mio parere non conoscendone altri.
Ti saluto.
Caro amico, purtroppo i miei dubbi non erano infondati.
Sono arrivate due sentenze “Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 14 gennaio 2019, n. 28” e “Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417”.
In una era prevista una scorporabile OS32 di 155 mila euro, e nell’altra una scorporabile OG11 di 560 mila euro.
Per la prima si dichiarava di subappaltare il 30% della stessa riducendo l’importo a 108 mila euro e prevedendo di qualificarsi per tale importo con l’art. 90.
Nella seconda, una mandante dichiarava di eseguire solo il 26% della categoria e perciò per un importo di 145 mila euro, prevedendo di qualificarsi per detto importo con l’art. 90.
I giudici hanno censurato entrambe le possibilità.
Non mi pare che si possa dare torto ai giudici, almeno in questi casi.
Dico solo che occorrerebbe finalmente un intervento del Legislatore per fare qualcosa di serio che vada effettivamente, cioè nei fatti e non solo a parole, a vantaggio della partecipazione delle micro o piccolissime imprese.
Per esempio, per l’art. 90, a mio avviso, almeno per il caso relativo alle sios scorporabili, quando si dichiara di subappaltare ad altra impresa il 30%, e visto che tale 30% viene coperto dalla prevalente, si dovrebbe scrivere una norma limpidissima che preveda che per il restante 70% qualora l'importo risultante sia inferiore a 150 mila euro ed a prescindere dagli ulteriori importi compresi nell’appalto e che saranno eseguiti da altre imprese facenti parte a qualsiasi titolo della stessa compagine, ci si può qualificare con procedura semplificata ex art. 90.
Lo stesso art. 90 dovrebbe poi essere riformato in modo da renderlo molto più semplice, perché come è scritto adesso (per la verità ce lo portiamo dietro così da decenni) è solo una porcata.
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