Inviato: Ven Set 04, 2009 1:43 pm Oggetto: A.T.I. Quota maggioritaria.....
Salve, volevo chiedervi un informazione. E' corretto partecipare ad un A.T.I. orizzontale con le seguenti percentuali:
Capogruppo 40%
Mandante 30%
Mandante 30%
E' vero si che la capogruppo ha la quota maggioritaria rispetto alle singoli mandanti ma non rispetto all'intera A.T.I.!!!
Spero che possiate essermi di aiuto. Grazie Mille....
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Lun Set 07, 2009 10:05 am Oggetto:
Va bene la ripartizione delle percentuali.
All'uopo sul concetto di misura maggioritaria ti riporto una sentenza del Consiglio di Stato.-
APPALTI PUBBLICI - LA QUOTA MAGGIORITARIA RICHIESTA ALLA CAPOGRUPPO DI UN’A.T.I. E’ RIFERITA ALL’IMPORTO ASSUNTO E NON A QUELLO POSSEDUTO SULL’ATTESTATO SOA
(Consiglio di Stato, sezione V del 11/12/2007 n. 6363)
La norma secondo cui nelle associazioni di tipo orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi nelle misure minime del 40% e la residua percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandatati, fermo restando che “l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria” va intesa nel senso che tale disposto debba essere riferito non all’entita' del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensi' alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicche' puo' definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime (cfr. C.si 8 marzo 2005 n. 97).
Quest’ultimo orientamento, basato sul principio di corrispondenza sostanziale gia' in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese e quote di esecuzione, comporta che la percentuale “maggioritaria” debba essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva classifica all’interno del raggruppamento.
Cio' anche perche' in caso diverso, come rilevato dal consiglio dell’Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001, “si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della liberta' di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni”.
Ed invero, la difforme interpretazione condurrebbe a rafforzare sempre piu' le grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il ruolo di mandatarie, se non associandosi con imprese minori e con minori requisiti.
Va bene la ripartizione delle percentuali.
All'uopo sul concetto di misura maggioritaria ti riporto una sentenza del Consiglio di Stato.-
APPALTI PUBBLICI - LA QUOTA MAGGIORITARIA RICHIESTA ALLA CAPOGRUPPO DI UN’A.T.I. E’ RIFERITA ALL’IMPORTO ASSUNTO E NON A QUELLO POSSEDUTO SULL’ATTESTATO SOA
(Consiglio di Stato, sezione V del 11/12/2007 n. 6363)
La norma secondo cui nelle associazioni di tipo orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi nelle misure minime del 40% e la residua percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandatati, fermo restando che “l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria” va intesa nel senso che tale disposto debba essere riferito non all’entita' del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensi' alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicche' puo' definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime (cfr. C.si 8 marzo 2005 n. 97).
Quest’ultimo orientamento, basato sul principio di corrispondenza sostanziale gia' in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese e quote di esecuzione, comporta che la percentuale “maggioritaria” debba essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva classifica all’interno del raggruppamento.
Cio' anche perche' in caso diverso, come rilevato dal consiglio dell’Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001, “si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della liberta' di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni”.
Ed invero, la difforme interpretazione condurrebbe a rafforzare sempre piu' le grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il ruolo di mandatarie, se non associandosi con imprese minori e con minori requisiti.
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