Inviato: Ven Giu 29, 2007 5:46 pm Oggetto: Trasferimento Qualificazione SOA da srl a ditta individuale
E' possibile per un socio, che e' anche direttore tecnico, di una srl in liquidazione, costituire ex novo una ditta individuale (magari artigiana) e mantenere la stessa qualificazione, categoria OS 21 classifica II, della societa' cedente?
In primis vi e' da dire che non conviene, ad avviso di chi scrive,passare da una SRL ad una ditta individuale per logici motivi di responsabilita', si rischia infatti di rispondere personalmente ed illimitatamente.
Conviene pertanto costituire una SRL UNINOMINALE la quale acquistera' il ramo d'azienda o l'azienda ceduta dalla SRL PRIMA CHE SI CHIUDA LA FASE DI LIQUIDAZIONE.
La nuova societa' quindi si attestera' con i requisiti economico finanziari ricevuti dalla cessionaria sempreche' siano capienti.
Saluti
Inviato: Ven Giu 29, 2007 5:47 pm Oggetto: Trasferimento Qualificazione SOA da srl a srl individuale
Grazie, ma a questo punto sorge un nuovo dubbio:
la societa' unipersonale ridurra' il suo patrimonio in conseguenza del recesso di due dei tre soci, e delle pretese dei creditori che si vedranno liquidare uno o forse due dei tre immobili intestati alla societa'. Potra' la srl uninominale mantenere la stessa qualificazione? in concreto cosa significa "capienza" dei requisiti economico finanziari? L'attestazione SOA non e' gia' condizione necessaria e sufficente?
Grazie
A questo punto il discorso si fa lungo, ti rispondo brevemente quanto segue:
L'ATTESTAZIONE SOA NON PUo' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE IN QUANTO TALE, si possono cedere SOLO i requisiti economico finanziari che hanno permesso l'attestabilita' della cedente, mentre il cessionario dovra' riattestarsi e ripagare una nuova attestazione.
I requisiti si basano su dati STORICI (ultimo quinquennio) per cui non si valuta solo il patrimonio attuale del cessionario ma si considera anche quello posseduto dal cedente negli ultimi 5 anni.
Capienza si intende che la cifra d'affari, il costo del personale, gli ammoratamenti ed i lavori devono rispettare i requisiti di cui all'art. 18 del dpr 34/2000.
Oppure puoi attestare una nuova societa', o ditta individuale, usufruendo dei certificati lavori del direttore tecnico, i quale non hanno scadenza temporale, ma valgono per 1/4 dell'importo certificato.
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