Il bando di una gara dice che il criterio di aggiudicazione sarà "PREZZO PIU' BASSO"; il disciplinare recita che "LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE SONO INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 86 D.LGS. 163/06 E VALUTATE IN BASE AGLI ARTT. 86, 87, 88 E 89 DI DETTO D.LGS.".
Tutto questo significa che - ammettiamo per ipotesi - se partecipano 15 imprese, 14 offrono un ribasso che si aggira intorno al 30% (29,9 - 30,7 - 31,3 - 32,90 - 33,33 etc.) ed una offre il ribasso del 45%, l'aggiudicazione dei lavori è fatta a quest'ultima (in barba al taglio delle ali, alla media, agli scarti, etc.) ?
Ad una mia domanda telefonica mi veniva risposto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio del "ribasso puro" ma la cosa non ha fatto altro che aumentare le mie incertezze...
Perdonatemi ma io mi occupo prevalentemente di documentazione amministrativa (busta A), però dovrei conoscere anche le risposte a questo tipo di quesiti, vero ?
Aiutatemi, lo so che lo farete...
Il codice dei contratti prevede solo due criteri di aggiudicazione (art. 81 comma 1):
1) prezzo più basso (in altri termini max ribasso)
2) offerta economicamente più vantaggiosa (OE+V)
Non ci sono altri criteri.
Tuttavia il codice prevede che la SA debba/possa valutare la congruità dell'offerta.
Concentriamoci ora sul criterio 1). Come si fa a determinare la congruità dell'offerta? Sono possibili due sottocasi:
1 - A) è il caso più generale, regolato dall'art. 86 comma 1. In pratica esiste un meccanismo predeterminato che stabilisce quali offerte sono da considerare potenzialmente incongrue/anomale; è il famigerato meccanismo del taglio delle ali e della media (termine inesatto, ma solo per capirci). Con questo iter, ATTENZIONE, non si esclude nessuno, ma si individuano le offerte da sottopporre a verifica. Per queste offerte si deve procedere alla verifica dell'anomalia, fino a trovare quella non anomala, secondo la procedura individuata dagli art. 87 e 88. Questo meccanismo è applicabile se le offerte sono in numero non inferiore a 5. Laddove siano 4 o meno si aggiudica al max ribasso e la verifica di anomalia diventa facoltativa, a giudizio della SA. Inoltre ed in ogni caso la SA può valutare la congruità di ogni altra offerta a suo giudizio.
1 - B) Quando l'appalto è inferiore ad una determinata soglia (attualmente e temporaneamente la soglia comunitaria, normalmente 1 milione di €) e contemporaneamente le offerte sono non inferiori a 10, è possibile (il bando lo deve prevedere) applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale (si applica la stessa procedura art. 86 comma 1): è quello che viene chiamato impropriamente "media". Vince non chi ha fatto il max ribasso, ma un ribasso "intermedio", calcolato secondo appunto l'art. 86 comma 1. Non è più strettamente necessario procedere alla verifica di anomalia. Se le offerte sono meno di 10, si aggiudica al max ribasso (senza automaticamente escludere nessuno) e la verifica di anomalia è facoltativa. (tutto ciò e normato dall'art. 122 comma 9)
Nel tuo caso, a me sembra chiaro che siamo nel caso 1-A), ossia max ribasso puro, ma con verifica dell'anomalia.
Se ora uno fa un ribasso esagerato (45%) si aggiudica la gara, tuttavia deve dimostrare la congruità dell'offerta. Se questa verifica venisse fatta accuratamente e coscienziosamente, probabilmente dovrebbe essere escluso in fase di verifica perchè dovrebbe essere non plausibile sostenere che sono compensati materiali, lavorazioni, noli, manodopera, spese generali, utile.
Poi mi risulta che le esclusioni per offerta incongrua/anomala siano poche o pochissime, vuoi perchè alla SA conviene spesso (a torto secondo me) ribassi alti, vuoi perchè una seria verifica è una cosa estenuante (appena appena abbiamo per le mani un progetto un pochino complesso).
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Inviato: Mar Giu 12, 2012 1:30 pm Oggetto:
Innanzitutto, grazie a rugbista per avermi dato materiale utilissimo da leggere attentamente e su cui riflettere attentamente.
Io ero partito da una richiesta concreta relativa ad una gara ma adesso credo di poter affermare, più generalmente, quanto segue; mi piacerebbe poter prescindere da tutti questi calcoli e 'presunti' criteri normativi da applicare e arrivare alla pura sostanza.
Ci sono tutti gli strumenti normativi perchè le SS.AA. possano - del tutto legalmente - preferire le imprese con cui sono abituate a lavorare ed aggiudicare a queste ultime i lavori e non ad imprese che non conoscono e di cui potrebbero in teoria essere scontente a causa della gestione magari nuova delle varie procedure che invece 'altri' conoscono a menadito.
Questo per non parlare delle offerte economicamente più vantaggiose...
Diciamo che la discrezionalità in capo alle SS.AA. c'è e mi pare essere abbastanza decisa o sbaglio e sono solo uno sfigato malpensante ?
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Inviato: Mar Giu 12, 2012 2:13 pm Oggetto:
Scusatemi ma mi dà molto da pensare questa storia del "ribasso puro" che mi è stata riferita proprio da una S.A. ed in merito alla quale desidero vederci più chiaro. Intanto, se siamo in presenza di 30 partecipanti per una gara di 1,5 mln €, si tagliano 3+3 offerte o no (dopodichè si fà tutto ex 86 c.1) ?
E' possibile che la storia del "ribasso puro" permetta di aggirare - con il solo uso di un aggettivo di quattro lettere - tutto quanto stabilito dall'86 c. 1 ?
Se un'impresa spara un ribasso esagerato, di norma rischia di rientrare nel taglio delle ali; può la S.A., applicando il criterio del "ribasso puro", evitare bellamente tutto ciò e penalizzare un bel pò di imprese ?
Mi pare di aver capito che le ali non si tagliano ma vengono solo sottoposte a verifica di anomalia!!
Che poi è stata la prima ed unica volta che le mie orecchie hanno ascoltato l'esistenza di questo criterio che rugbista ha definito 'max ribasso puro'.
Questo "ribasso puro" ha scatenato un effetto-domino che mi ha tolto tutte le certezze che avevo prima.
Ridatemele!!
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Inviato: Mar Giu 12, 2012 2:38 pm Oggetto:
Avevo capito bene in quanto le ali non vengono eliminate ma sottoposte alla verifica di congruità. Apposta, si stabilisce chi è - fra le offerte dei partecipanti - la 1° anomala, la 1° non anomala e via dicendo.
Però, come dice rugbista, se la verifica di congruità fosse seria e rigida per tutti, molti offerenti sarebbero eliminati. O no ?
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Inviato: Mer Giu 13, 2012 2:38 pm Oggetto:
Sono perfettamente d'accordo con igenovese sulla chiarezza cristallina di rugbista e proprio per questa sua cristallinità di esposizione (forse paragonabile a quella di 'tecnico') voglio chiedere a lui ma anche a tutti i forumisti:
ESEMPIO:
1) in una gara di 200.000 € con 30 partecipanti, con soglia di anomalia del 32%, tenendo presente il 122 comma 9 del codice, sono esclusi tutti i ribassi >32% ed è ritenuta aggiudicataria anomala l'offerta del 31,9%;
2) in una gara di 3 mln € con i soliti 30 partecipanti e la solita soglia di anomalia del 32%, non vige il 122 e dunque la gara viene aggiudicata ad un ribasso > 32%.
Acclarato questo, mi chiedo se - nella gara 2) - i lavori vengano aggiudicati al ribasso del 32,1% oppure l'ordine delle offerte anomale da verificare per l'aggiudicazione parta dal ribasso più alto (magari, addirittura un'ala) a decrescere fino al 32,1% (alla S.A. converrebbe).
In realtà, a leggere l'art. 86 comma 1 del 163/06, si potrebbe capire - "un ribasso pari o superiore alla soglia" - che l'aggiudicatario sia il 32,1% ma è meglio leggere i Vostri commenti perchè altrimenti vado dritto al manicomio...
Mi sembra che sia utile fare chiarezza con un esempio.
Per semplicità consideriamo una gara di appalto lavori di 1 mln di € e facciamo una simulazione con i due casi di aggiudicazione di cui al mio intervento precedente. Facciamo l'ipotesi, come chiede carlomarino che ci siano 30 imprese ammesse in entrambi i casi (chiamiamole Impresa1, Impresa2, ..... impresa29, Impresa30).
Supponiamo inoltre che i ribassi offerti dalle imprese siano del tipo: Impresa1=1%, Impresa2=2%, ..... impresa29=29%, Impresa30=30%.
1) l'ente SA1 dice nel bando/lettera d'invito che l'aggiudicazione è al max ribasso con esclusione automatica delle offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e correttamente cita il comma 9 dell'art. 122 il quale rimanda alla procedura dell'art. 86 comma 1 per l'individuazione della soglia di anomalia.
All'apertura delle offerte SA1 riscontra i suddetti ribassi, li ordina in senso crescente, scarta le prime tre offerte e le ultime tre (taglio delle ali), calcola la media M dei 24 ribassi rimasti pari a 15.5%. Per le offerte con ribasso > del 15.5% calcola gli scarti S fra il ribasso e la M. Poi calcola la media degli scarti pari a Smed=6%.
La soglia di anomalia risulta quindi ANOMALIA=M+Smed=21.5%.
A questo punto SA1 proclama anomale le offerte delle imprese Impresa22 fino a Impresa30 e le esclude; nel contempo proclama aggiudicatario l'Impresa21 con il ribasso del 21% (infatti questa è la migliore offerta "non anomala"). Non procede alla verifica ulteriore di anomalia in quanto ha applicato l'automatismo di calcolo dell'anomalia e ha escluso tutte le offerte con ribasso superiore.
2) Invece l'ente SA2 dice nel bando/lettera d'invito che l'aggiudicazione è al max ribasso. Dichiara inoltre che sottoporrà a verifica di congruità le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia da individuare con la procedura dell'art. 86 comma 1, (vi prego di notare la differenza).
All'apertura delle offerte SA2 riscontra i suddetti ribassi, li ordina in senso crescente e procede al taglio delle ali, al calcolo della media M, degli scarti S, della soglia di anomalia in modo UGUALE al caso 1), per cui anche in questo caso la soglia di anomalia è ANOMALIA=M+Smed=21.5%.
A questo punto SA2 proclama POTENZIALMENTE anomale le offerte delle imprese Impresa22 fino a Impresa30 .
Invita l'Impresa30 a produrre le giustificazioni di cui all'art. 87. (in pratica l'impresa oggetto di verifica dovrà presentare le proprie analisi prezzi, i costi manodopera, le spese generali, l'utile d'impresa con relative pezze giustificative).
SA2 valuta le giustificazioni secondo la procedura art. 88:
A) se le ritiene adeguate proclama vincitore Impresa30 con il ribasso 30%.
B) se le ritiene inadeguate esclude per incongruità l'offerta Impresa30 e procede a richiedere le giustificazioni a Impresa29.
E così via fino a che non trova l'offerta congrua, proclamando la stessa vincitrice ossia max ribasso "accettabile". Nel caso poco probabile che tutte le imprese POTENZIALMENTE anomale non riuscissero a giustificare la loro offerta la procedura di verifica si arresta all'impresa22 (compresa) e l'appalto viene aggiudicato all'impresa21. (unico caso in cui i due casi 1) e 2) portano allo stesso risultato).
Le conclusioni potete tirarle da soli, o se volete non voglio essere pedante e abusare della pazienza vostra.
(N:B: spero che i calcoli siano corretti, ma la sostanza non cambia anche se i numeri indicati fossero parzialmente errati.)
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Inviato: Gio Giu 14, 2012 9:55 am Oggetto:
Dopo una lettura attentissima dello scritto del caro e competente rugbista, vorrei aggiungere alcune domande per affinare la mia preparazione. Mi pare di poter dire - come ho già accennato in passato - che non c'è una regola fissa al 100% ma è il bando, lex specialis, a stabilire il criterio di aggiudicazione adottando (eccezion fatta per i bandi <1mln dove sempre vige il 122 comma 9 e dunque l'esclusione automatica dei ribassi >Soglia e quindi l'aggiudicazione a quelli = o < di tale Soglia). Ma veniamo alle domande:
1) le ali vengono tagliate solo per calcolare la soglia o vengono escluse definitivamente ?
2) nel caso SA1 viene richiamato il 122 c. 9 e dunque tutte le offerte >soglia sono escluse (ivi comprese le ali maggiori) dunque, se ho capito bene, la gara viene aggiudicata al ribasso = o < alla soglia, vero ?
3) rifacendomi alla domanda sub 1), nel caso SA-2, la gara sarebbe provvisoriamente aggiudicata (a meno di negativa verifica di congruità) ad un'ala, vero ?
Vediamo un pò se inizio a capirci di più...
Attualmente l'esclusione automatica delle offerte anomale (caso SA1 del prec. mio post) è applicabile per appalti lavori sotto soglia comunitaria (5 mln €).
2a precisazione
la suddetta esclusione automatica è una facoltà e non un obbligo; per intenderci una SA può decidere con il bando di adottare in alternativa il sistema SA1 oppure SA2 (ovviamente una volta che ha pubblicato il bando deve attenersi ad esso e non può cambiare metodo di aggiudicazione).
Quindi quando carlomarino afferma "eccezion fatta per i bandi <1mln dove sempre vige il 122 comma 9 e dunque l'esclusione automatica dei ribassi >Soglia" dice una cosa non corretta.
Domande di carlomarino
1) nel caso SA2 il meccanismo di calcolo della soglia di anomalia NON ESCLUDE NESSUN concorrente, nemmeno quelli che sono nell'ala di ribassi alti. Tutto il complicato lavoro di taglio delle ali, calcolo della media, degli scarti ecc. è solo un algoritmo matematico per determinare "in modo non soggettivo" lo spartiacque (soglia di anomalia) fra offerte ritenute congrue e offerte ritenute incongrue; per quest'ultime si dovrà procedere alla verifica di congruità prima di stabilire il vincitore.
Quindi i concorrenti che cadono nelle ali NON SONO ESCLUSI, anzi il concorrente che ha il max ribasso (quindi ricadente sicuramente nell'ala di ribasso alto) è il potenziale aggiudicatario; diventerà definitivamente aggiudicatario se riesce a dimostrare che la sua offerta è congrua (ossia non anomala). In altre parole gli offerenti che ricadono in tale ala non sono dei "cattivi" da escludere, anzi sono in "pole position" per l'aggiudicazione.
2) nel caso SA1 l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia (se un'offerta casualmente è uguale alla soglia, ovviamente deve essere esclusa)
x carlomarino: Se vuoi posso mandarti in PM un semplice file excel che illustra i miei ragionamenti
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Inviato: Gio Giu 14, 2012 1:01 pm Oggetto:
Pian pianino - sopratutto grazie ai post di rugbista - sto iniziando a capirci qualcosina...
Se vogliamo ricavare un paio di regole da tenere presenti, possiamo affermare che:
1) alla fine, aggiudicarsi una gara è principalmente questione di cu...
2) le SS.AA. sono dotate di una forte discrezionalità, in quanto la S.A. è il "dominus" incontrastato di tutto quello che riguarda la gara ed il criterio per aggiudicarla: lei decide che documenti devi presentare, se fare il sopralluogo o no, se il ribasso deve essere sull'importo di gara ovvero sull'elenco-prezzi, quale criterio utilizzare, se l'esclusione ex 122 c. 9 vale o no, etc...
O sbaglio ?
carlomarino sta stimolando con intento costruttivo (almeno spero) una discussione più generale su quello che è la situazione degli appalti pubblici in Italia.
Tutti i punti di vista ovviamente hanno pari dignità, purchè fondati su conoscenze corrette delle regole e su una loro lettura equilibrata.
Per questo seguo il forum e intervengo quando mi è possibile, cioè quando credo di avere qualcosa da condividere; sicuro di avere l'occasione di ricevere contributi alle mie conoscenze incomplete.
Auspico che anche altri intervengano per rendere più interessante la discussione.
Detto questo non sono d'accordo con il tono pessimistico/tragico di carlomarino e faccio alcune mie riflessioni sui punti sollevati.
Partecipare alle gare (di rugby, di calcio, di appalto) richiede la conoscenza delle regole di quello sport/procedura anche se magari complesse. Penso che sia un diritto chiedere che l'arbitro applichi correttamente e imparzialmente le regole prestabilite, ma anche i giocatori dovrebbero collaborare al rispetto delle regole. Quello che non mi pare ammissibile il cambio delle regole in corso di gara e contro ciò eventualmente si deve lottare.
Con la 109/94 prima e il 163/2006 ora le regole ci sono. Poi si può discutere se sono razionali o no.
Nello specifico parlare di discrezionalità (almeno per le gare più comuni al max ribasso) mi sembra francamente eccessivo.
1) Nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale la SA assiste ad un superenalotto dove eventualmente a influenzare il risultato sono gli accordi fra le imprese partecipanti.
2) Nel caso non si applichi l'esclusione automatica delle offerte anomale aggiudica al migliore offerente che dimostri la congruità della propria offerta. Certo non è facile stabilire la congruità di tale offerta, ma vorrei che qualcuno mi dicesse quante imprese fanno la loro offerta in funzione della sostenibilità in fase di verifica. Vi assicuro che c'è quasi sempre da mettersi a piangere nel constatare che per molte imprese la matematica e la logica sono opinioni e la verifica una incomprensibile seccatura che affrontano con superficialità e/o supponenza.
3) Ci sono bandi di gara scritti in maniera professionale e sufficientemente chiara (la maggior parte, per fortuna) e altri in cui qualche funzionario si sbizzarisce a ricercare l'astruseria, la confusione, la visione personalistica per affermare la propria personalità oppure sembra non sapere di cosa parla. Questo forse è il problema principale delle gare; io auspicherei che si ritornasse a produrre e tenere aggiornati dei bandi tipo da utilizzare come traccia di base.
4) eventualmente la discrezionalità la vedo nel sempre maggior impiego (consentito peraltro) della procedura negoziata con invito a ditte senza assicurazione di imparzialità e trasparenza. Ma come dicevo in altri post sembra che la cosa non dia fastidio alle imprese e/o alle loro associazioni di categoria che non mi risulta abbiano combattuto contro questa impostazione.
5) Non parlo volutamente dell'aggiudicazione mediante OE+V dove non ci sono effettivamente sufficienti garanzie sulla scelta corretta dell'aggiudicatario.
6) Sono d'accordo in toto con carlomarino quando dice che ci vuole fortuna; in particolare per l'aggiudicazione con l'esclusione automatica. Questa formula originariamente doveva essere limitata al mln di € (ed è gia un importo elevato), ma adesso si può arrivare a 5 mln. (l'italia è stata bacchettata dall'Europa quando la applicava diffusamente...). In particolare adesso che le gare scendono di numero, per cui non si può neanche dire "prima o poi una gara la vinci".
Registrato: Oct 30, 2007 Messaggi: 695 Località: NAPOLI
Inviato: Ven Giu 15, 2012 9:16 am Oggetto:
Sicuramente riempio le pagine di questo forum con volontà costruttiva; il mio intento egoistico - spero coincidente con quello di alcuni partecipanti al forum - è quello di accrescere le mie conoscenze nel settore delle gare, settore che fronteggio da circa 10 anni, dapprima superficialmente e poi un pò più in profondità ma con immutato e costante desiderio di imparare.
1) Vorrei puntualizzare che dalla mia analisi pessimistico/tragica non sono esentate le imprese (in cui ci sono uomini italiani così come nelle SS.AA.), le quali sono attrici co-protagoniste nel film "La storia degli Appalti Pubblici in Italia";
2) Credo che la superficialità e la supponenza delle imprese trovi terreno fertile nella mancanza di midollo spinale di certe SS.AA. che - talvolta anche per convenienza/mancanza di competenza - sono accondiscendenti con qualche impresa;
3) W i bandi-tipo;
4) Non posso esprimere giudizi in merito; in 12 anni ho partecipato ad 1 procedura negoziata;
5) Non so se rugbista ha la stessa impressione che ultimamente ho io: scaricando gli avvisi di gara da internet, ho notato lo straordinario aumento dei lavori aggiudicati tramite OE+V...
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