Inviato: Gio Giu 28, 2012 6:03 pm Oggetto: Abuso d'ufficio per la ragioneria di un Ente
Vi pongo un quesito che mi tormenta da giorni, può la direzione della Ragioneria di un Comune rigettare un DURC richiesto per la liquidazione di una fattura, all'ufficio tecnico, se questo arriva prima di avviare un patto di stabilità. In sostanza il patto di stabilità è iniziato il 21/05/12 il DURC è arrivato 11/05/12 in Ragioneria poichè era stato richiesto il 9/04/12 dall'ufficio tecnico.Cosa succede se il DURC scade quando il patto di stabilità finisce?Bisogna richiederne un'altro....aspettare altre 40/50 gg + tutti gli altri giorni che ci vogliono per la liquidazione......arriviamo ad un'altro patto di stabilità.....E SI APRE UN CIRCOLO VIZIOSO CHE FA BENE SOLO AI COMUNI...MA I SIGNORI DELLA RAGIONERIA IL PATTO DI STABILITA' NON LO APPLICANO AI LORO STIPENDI!!!!!!!!!!!!COSA SI PUO' FARE A CHI DOBBIAMO RIVOLGERCI PRIMA DI SUICIDARCI?
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Inviato: Ven Giu 29, 2012 8:33 am Oggetto:
Intanto io farei scrivere due righe da un avvocato diffidando l'ente a provvedere al pagamento entro e non oltre........ giorni significando che in mancanza si provvederà ad emettere decreto ingiuntivo per il recupero del credito. Vedrai che qualcosa si muoverà subito dopo la prima lettera perchè gli enti ne di di tutti i colori pur di non pagare: DURC, patto di stabilità ecc.-Tutte motivazioni per giustificare l'utilizzo dei fondi accantonati inizialmente per l'appalto al fine di effettuare altri pagamenti.-
La giurisprudenza è costante nel ribadire che la S.A. appena indice una gara si accolla già una responsabilità precontrattuale per la quale i fondi accantonati sull'apposito capitolo di bilancio non possono essere utilizzati e stornati per altri impegni assunti ma sono e devono rimanere vincolati esclusivamente ai pagamenti relativi all'appalto indetto.-
Ad esempio, con Determinazione 7/07/2010, n. 4,l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recante disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi.
(GU n. 174 del 28-7-2010 ) ha che Ritiene che:
1) le stazioni appaltanti devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonche' dei documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo.
2) le stazioni appaltanti non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di decorrenza degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi da quelli previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ne' prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
Ed ancora:
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.12 DEL 12/01/2011
La stazione appaltante è tenuta ad avere la necessaria copertura finanziaria prima di pubblicare qualsiasi bando;
Ed inoltre:( dal quotidiano Sole 24 Ore del 22/02/2010)
Sono nulle le clausole del bando di gara che modificano il termine di pagamento del corrispettivo, la decorrenza e la misura degli interessi moratori.- Clausole di questo tipo configurano infatti una violazione della disciplina legale contenuta negli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Con la sentenza 469/2010 il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha confermato la bocciatura del Tar Lazio del bando di un'amministrazione penitenziaria , che prevedeva il pagamento del corrispettivo a 60 giornio dal ricevimento della fattura, anzichè a 30 giorni (come stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs. 2312/2002); la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno anzichè dal 30° giorno suiccessivo alla scadenza del termine di pagamento(articolo 4 del medesimo decreto); il sagggio di interesse dell'1%, anzichè dell'8% (1% tasso BCE più sette punti di magggiorazione) come fissato dall'articolo 5 del decreto.-
Come vedi normativa in ordine ai pagamenti ne esiste per cui spetta ad un vostro legale di fiducia farla presente alla S.A. ed invitarla a rispettare altro che trincerarsi dietro un DURC.-
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