In sede di gara si, per l'aggiudicazione o altro non credo, puoi comunque fare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate pero poi devi fartelo fare ed inviarlo all'ente appaltante, se ne hai uno di un mese fa lo accettano lo stesso. ciao Antonella
non puoi autocertificare il Durc...lo richiedi e basta... in caso cmq fosse possibile, devi allegare copia dei pagamenti degli ultimi 3 mesi (F24 e CE) in atrtesa che ti venga consegnato il Durc.
Inviato: Lun Giu 18, 2007 7:23 pm Oggetto: dipende sempre dal bando
Dipende sempre dal bando, se il bando dice che si può autocertificare, si può fare, se dice che bisogna inviare copia della richiesta bisogna inviare copia della richiesta, se dice che vuole il DURC in originale, dovete allegare alla gara il DURC in originale.
Di solito il bando indica la possibilita' di autocertificare la propria condizione di contributiva nei confronti degli enti preposti (INAIL, INPS, CASSA EDILE), considerando che il DURC vale 4 mesi, allegando la fotocopia dello stesso in corso di validita' e dichiarando che di tratta di copia conforme puoi tranquillamente partecipare.
Inoltre, in caso di aggiudicazione o verifica da parte delle stazioni appaltanti sono loro che devono richiederlo, non alla ditta, ma agli enti preposti (sportello unico previdenziale, casse edili etc.).
saluti
DECRETO 24 febbraio 2006.
Modalita' attuative della disposizione di cui al comma 12 bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Art. 6
Qualora il concorrente opti, in luogo della certificazione prevista ai superiori artt. 1 e 2, per la produzione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il documento da redigersi sulla base di apposito modulo PREDISPOSTO, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI, deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa edile;
b) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
d) ovvero, che e' stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.
Nell'ipotesi dell'opzione predetta, prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti verificano la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive nei confronti di tutti i soggetti che si sono avvalsi della facolta' come sopra prevista.
Eguale verifica va effettuata nelle ipotesi di cui al precedente articolo 5.
Si, ma se la stazione appaltante non predispone il documento?
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