Registrato: May 15, 2012 Messaggi: 28 Località: Pomezia (Roma)
Inviato: Mer Apr 01, 2015 9:00 am Oggetto: Art. 61 comma 2 del Regolamento DPR n. 207/2010
Ciao a tutti.
Ho subito un'esclusione ad una manifestazione di interesse per una gara, alla quale abbiamo richiesto di partecipare in RTI.
Nella composizione del RTI, composto da una mandataria e 3 mandanti, ho sfruttato, per la capogruppo e per un paio di mandanti, l'incremento del quinto per raggiungere gli importi richiesti.
La gara era così composta:
Importo totale a base di gara € 12.236.913,64
OG01 V € 5.519.559,10
OS30 IV € 3.003.230,47
OS28 IV € 2.946.412,64
OG03 II € 425.495,48
OS03 II € 342.115,95
Il provvedimento di esclusione è stato motivato per il mancato rispetto della norma citata in oggetto; più precisamente per la parte riguardante gli RTI, dove l'abilitazione ad utilizzare l'incremento del quinto, è condizionata dal fatto di possedere una qualifica con classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori posto a base di gara.
Sinceramente neanche conoscevo questa norma... Ora però io vorrei capire una cosa:
Senza che sto a trascrivere tutte le quote di partecipazione dichiarate per la partecipazione, io vorrei sapere come interpretare questa norma.
Nel senso che, "possedere una qualifica con classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori posto a base di gara" è inteso per una sola categoria.
Ma in una gara come questa, con più categorie, che sommate tra loro danno l'importo a base di gara, io, per utilizzare l'incremento in una categoria, dovrei avere della stessa una classifica di almeno un quinto della somma del valore di tutte le categorie in gara?
Cioè nel caso specifico € 2.447.382,73 che equivale ad una IV classifica?
Come spesso accade la formulazione letterale della norma da adito a dubbi interpretativi. Tuttavia nel tuo caso ci sono vari interventi dell'autorità e credo anche della giurisprudenza che danno l'interpretazione che l'incremento del quinto è ammissibile quando l'impresa sia qualificata per almeno un quinto dell'importo della categoria e non dell'importo totale dei lavori; infatti se ci si dovesse riferire all'importo totale dei lavori si arriverebbe all'illogico effetto contrario di ostacolare la partecipazione delle imprese con qualificazione risicata anzichè favorirle come sembra essere lo scopo enunciato dall'art. 61 co 2.
Molti bandi riportano una clausola che chiarisce questo fatto.
Una ricerca nel massimario dell'Autorità ti consentirà di leggera la corretta interpretazione e avere i riferimenti per contestare la SA.
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