Salve a tutti,
secondo voi, dopo la Sentenza Consiglio di Stato, sezione III, 13 maggio 2015, n. 2388,
è motivo di esclusione la mancata indicazione dei costi interni aziendali oppure è possibile procedere col soccorso istruttorio?
Salve a tutti,
secondo voi, dopo la Sentenza Consiglio di Stato, sezione III, 13 maggio 2015, n. 2388,
è motivo di esclusione la mancata indicazione dei costi interni aziendali oppure è possibile procedere col soccorso istruttorio?
Non può essere mai motivo di esclusione per il fatto che tali costi rientrano nelle spese generali. Consiglio un'attenta lettura degli art. 86 e 87 del Codice.
Registrato: Nov 24, 2011 Messaggi: 20 Località: sassari
Inviato: Mer Giu 17, 2015 7:34 am Oggetto:
La sentenza in AP del Consiglio di Stato, deve essere letta con la prospettiva rispetto ai quesiti posti in atti di causa. Premesso che tratta di una gara con procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Appalto Concorso), rilevo che solo per questi casi possa essere presa in considerazione la determinazione a cui si giunge. Ma potrei obiettare anche nei casi in cui, nei bandi, risulta una modulistica incompleta idonea ad indurre in errore. Questi sono casi piuttosto comuni che vengono trattati da diversi anni e comunque, una preventiva informativa presso un buon avvocato amministrativista, può metterci al riparo da astruse deduzioni da parte della SA.
Consiglio infine di chiedere maggiori tutele alle Associazioni di Categoria, tipo Confartigianato, le quali all'interno del loro apparato, sicuramente dispongono di "risposte" sufficienti e d'ausilio al nostro lavoro.
Se dovessi avere necessità di maggior dettaglio, posso fornirti molto materiale di discussione.
Una provocazione ma soprattutto una domanda: gli articoli 86 e 87 del codice, debbono essere intesi come prescrizioni verso la SA o verso l'Impresa?
Il consiglio di Stato si espresso di nuovo in modo contraddittorio:
(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 15 giugno 2015 n. 2941), che cita:
“1. E’ legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto di una ditta che, per ciò che concerne i costi di sicurezza aziendale (“rischio specifico”), ha indicato una percentuale dello 0,0%, atteso che gli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008, norme imperative ed inderogabili, prevedono l’obbligo di indicare, negli appalti pubblici, i costi di sicurezza aziendale (“rischio specifico”), elemento essenziale per la certezza, determinatezza e congruità dell’offerta, indisponibili e
incomprimibili data la loro natura e le finalità perseguite, a pena di esclusione anche se non prevista nel bando. D’altra parte, la percentuale di incidenza dello 0,0% equivale oggettivamente e logicamente a mancanza dell’indicazione dei costi e quindi di un elemento essenziale dell’offerta economica.
2. La carenza di un elemento essenziale ai fini del possesso dei requisiti di
partecipazione agli appalti pubblici e già in sede di dichiarazione è da ritenere sanzionata con l’esclusione dalla gara, con esclusione del soccorso istruttorio, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 39 D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014.”
Registrato: Nov 24, 2011 Messaggi: 20 Località: sassari
Inviato: Ven Giu 19, 2015 12:35 pm Oggetto:
Chiarezza però deve essere fatta anche nelle determinazioni della n.2941, perché il bando prevedeva quelle prescrizioni anche nella modulistica di gara; l'eccezione sta nel fatto dell'indicazione dello 0.0% che può essere discutibile.
Ma è un problema che deve essere affrontato a monte, dove le SA sono lasciate sole nell'applicare una direttiva incoerente ed erroneamente intesa come univocamente garantista.
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum Non puoi rispondere ai Topic in questo forum Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi votare nei sondaggi in questo forum
Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.