Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Lun Feb 08, 2016 7:22 pm Oggetto: Sicurezza sul lavoro
Desidererei conoscere, non essendo preparato nella specifica materia,se in relazione alla normativa della sicurezza sul lavoro, il legale rappresentante di una SRL (non lavoratore) è tenuto a sottoporsi a visita annuale ad opera del medico competente come tutti gli altri lavoratori.-
Personalmente, per deduzione logica ritengo di no, salvo che non si tratti di un legale rappresentante o di un titolare di impresa individuale che sia contestualmente un lavoratore. Voi cosa ne pensate?
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Lun Feb 08, 2016 10:11 pm Oggetto: sicurezza sul lavoro
Di seguito al precedente quesito intendo integrare lostesso facendo anche l'ipotesi di un L.R. o Titolare (non lavoratore) ma riportato sul certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. quale responsabile tecnico essendo iscritto all'albo dei periti e quindi avendo l'abilitazione alla ex 46/90 attuale DPR 37 del 2008.-
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Mar Feb 09, 2016 11:21 am Oggetto: sicurezza sul lavoro
Poichè non è mia abitudine attendere che arrivi "la manna da cielo" ho cercato di attingere notizie in ordine alla normativa vigente. Da tanto ho dedotto, non so se la deduzione è giusta, che il D.Lgs. N°81 del 09.04.2008,includa , tra i soggetti da sottoporre a visita medica, i lavoratori.
In particolare:
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.
Pertanto, a mio parere,non sembra rientrare nel novero il legale rappresentante (non lavoratore). e neppure il responsabile tecnico se non è lavoratore.-
D'altra parte, ai sensi del D.lgs. 81/2008 non rientrano nel concetto di lavoratore i soggetti di cui all’art. 4 e tra tali soggetti non credo rientri il L.R. o Titolare che eventualmente possa ricoprire anche il ruolo di responsabile tecnico non lavoratore.-
Comunque, se dovesse arrivare la manna da cielo che integri, modifichi ecc. quanto da me sostenuto è ben accetta.-
Salve Garista
per quanto di mia conoscenza, posso dirti che un L.R. (o altro) non lavoratore, non ha l'obbligo della visita medica.
Spero di esserti almeno di supporto
Buon lavoro
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum Non puoi rispondere ai Topic in questo forum Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi votare nei sondaggi in questo forum
Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.