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DGUE
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Autore Messaggio
godeas78
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Registrato: Dec 09, 2007
Messaggi: 86

MessaggioInviato: Ven Ago 05, 2016 8:04 am    Oggetto: DGUE Rispondi citando

Con la pubblicazione da parte del MIT del DGUE adeguato al nuovo codice posso comunque richiedere agli operatori di utilizzare il servizio di DGUE contendente i riferimenti alla direttiva?

Inoltre sapete se il servizio di compilazione on line verrà adeguato al nuovo codice ?



Grazie mille



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scafatese
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Registrato: May 10, 2012
Messaggi: 260

MessaggioInviato: Ven Ago 05, 2016 3:19 pm    Oggetto: Rispondi citando

Per il momento rilassiamoci. Se ne riparlerà nel 2018, quando sarà obbligatorio per tutti.



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Mer Ago 10, 2016 7:46 am    Oggetto: Rispondi citando

Forse ci siamo rilassati anche troppo!
Il DGUE è obbligatorio dal giorno in cui è entrato in vigore il nuovo codice e cioè dallo scorso 19 aprile. Può essere fornito sia in formato cartaceo sia online. A partire dal 18.04.2018 scomparirà la possibilità di fornirlo in cartaceo e resterà solo quella online (anche perché nel 2018 le procedure diventeranno tutte telematiche).
Per rispondere alla domanda dell’autore del post, bisogna premettere che le circolari del MIT sono fonte normativa a tutti gli effetti. Le stazioni appaltanti dovrebbero preliminarmente predisporre un DGUE adattato alla specifica procedura di gara seguendo le linee guida del MIT. Analogamente il concorrente compila il DGUE secondo le linee guida e secondo il bando di gara.
Per la compilazione online, so che la Commissione Europea ha messo a disposizione un servizio gratuito, ma non vi so dire se funziona e se funziona bene. In ogni caso la sua compilazione dovrà essere fatta secondo lo schema del MIT. Non so se ci sono sistemi nazionali informatizzati adatti allo scopo.
Comunque, data l’importanza dell’argomento, se qualcuno ha maggiori informazioni si faccia avanti.



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marso77
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Registrato: Jul 12, 2016
Messaggi: 4

MessaggioInviato: Mer Ago 10, 2016 12:21 pm    Oggetto: Rispondi citando

Concordo con "Dimonte" per quel che sono riuscito a capire pure io sull'utilizzo e predisposizione del DGUE.



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scafatese
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Registrato: May 10, 2012
Messaggi: 260

MessaggioInviato: Ven Ago 12, 2016 2:45 pm    Oggetto: Rispondi citando

Il DGUE messo a disposizione sulla piattaforma telematica, funziona bene ed è semplicissimo da compilare. Ho notato che non è adeguato alla circolare MIT del 18/07, (l'art. 80 manco lo nomina) sicuramente perché è stato da me compilato in data 08/08, troppo presto per poter essere adeguato; ho notato che altre s.a. mettono a disposizione un DGUE cartaceo adeguato ad hoc, pertanto perfettamente rispondente.
Mi ripeto, almeno come operatore economico, preferisco rilassarmi ed attendere con mooooolta calma gli avvenimenti, certificato che la vita è già sin troppo complicata e all'orizzonte nulla si vede affinché la possa semplificarla. Anzi....



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Ven Ago 12, 2016 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando

Condivido il “certificato sulla vita”, ma da appassionato della materia “appalti pubblici”, di fronte a una condotta delle nostre istituzioni e non solo di esse, che relativamente a questa materia, si sta rivelando di recente, pressoché fallimentare, io ho deciso di non arrendermi. Ho comunque pieno rispetto di chi ha deciso di pensarla in maniera diversa, e ci mancherebbe, purché tale pensiero risulti sempre costruttivo.
Detto questo e lasciando le “filosofie di vita”, che per parlare di esse questo forum non mi pare la sede adatta, veniamo al dunque:
1) Quando “scafatese” parla di “piattaforma telematica” intende quella della Commissione Europea? Immagino di sì.
Se è così, dubito che detta piattaforma verrà mai adeguata alla circolare MIT, poiché detta piattaforma è stata istituita ad uso e consumo di tutti gli stati membri e non solo dell’Italia.
2) Né possiamo dire che il DGUE della piattaforma europea doveva restare tal quale poiché proprio il loro regolamento pubblicato a Gennaio prevedeva che ogni stato membro lo doveva adeguare alla propria normativa interna (così come il MIT ha fatto adesso in Italia).
3) Il MIT ha messo sul proprio sito il DGUE adeguato alla propria circolare in formato editabile (formato Word), e se lo ha fatto un motivo ci sarà.
Domande:
4) Un operatore qualsiasi (anche stazione appaltante) può modificare il DGUE della piattaforma telematica europea in modo da renderlo coerente con la circolare MIT o comunque modificarlo a suo piacimento?
5) Il DGUE in formato word pubblicato dal MIT viene utilizzato dalle stazioni appaltanti per adattarlo alla specifica procedura (tenete conto che vanno inseriti, per esempio i requisiti di ordine speciale, ed altro ancora) e quindi per allegarli ai bandi di gara?
6) E’ ben chiaro che il DGUE è obbligatorio anche per le procedure sottosoglia (tranne che per alcune particolari procedure, come gli affidamenti diretti sotto 40.000 euro ed alcune altre, come specificato dalla circolare MIT)?
7) E’ ben chiaro che il DGUE sostituisce qualsiasi altro modulo che finora veniva utilizzato per essere inserito nella busta della documentazione amministrativa?
Cool E’ ben chiaro che tutto questo doveva essere pronto già dallo scorso 19 aprile, invece a distanza di 4 mesi stiamo ancora a discutere di come si può fare o di cosa si potrebbe o non potrebbe fare?

Io, tuttora, trovo in pubblicazione bandi di gara indetti ancora col 163, altri che per far vedere di essersi rinnovati hanno modificato solo il titolo, mettendo al posto del 163 il numero 50, ma poi tutto il resto è rimasto invariato, altri che continuano, ad allegare ai bandi la solita modulistica fatta con copia e incolla di moduli ormai vecchi di 12 anni fa, altri che nei bandi di gara continuano a citare norme che sono ormai abrogate da almeno un ventennio, e così via ….
Bene, se a tutto questo qualcuno si è rassegnato, io invece credo che a tutto c’è un limite.

Aspetto Vostre risposte.



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marso77
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Messaggi: 4

MessaggioInviato: Ven Ago 19, 2016 12:31 pm    Oggetto: Rispondi citando

Se vi collegate al link seguente e scaricate le faq in italiano e potete vedere che il DGUE è obbligatorio per le gare al di sopra delle soglie UE:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242/attachments/1/translations

Quindi, per lavori sono importi oltre i 5.000.000 e per i servizi sopra i 209.000 se non ho capito male.

Grazie a chi volesse rispondere.



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Ven Ago 19, 2016 6:24 pm    Oggetto: Rispondi citando

E’ vero che il DGUE è stato istituito in seno alla Direttiva Europea con obbligo solo per i sopra soglia, e non poteva essere altrimenti, ma è altrettanto vero che ha lasciato la facoltà agli stati membri di utilizzarlo anche per i sottosoglia.
Alla question 6 delle faq sopra citate, leggiamo infatti:

"6. Il DGUE può essere utilizzato anche per gli appalti al di sotto della soglia e per le concessioni?
Laddove la legislazione nazionale lo permetta, il DGUE può anche essere usato per gli appalti al di sotto della soglia e per le concessioni (al di sotto e al di sopra della soglia) ogniqualvolta sia possibile una semplificazione. Anche il modello di dati è adatto a tale scopo."

Ora però dobbiamo analizzare che cosa è stato fatto in Italia:
All’art. 1, comma 1, lettera aa) della Legge Delega 11/2016, si legge:

"aa) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti."

Nel Codice, il Governo Italiano ha recepito il DGUE tal quale senza porre distinzioni tra soprasoglia e sottosoglia.
Poiché a qualcuno di noi nel contempo il dubbio era venuto, proprio in virtù di una mancanza di distinzioni e di una imposizione derivante già dalla legge delega, l’orientamento sostanziale è stato di ritenerlo obbligatorio anche per i sottosoglia, tant’è che in un articolo apparso su Il Sole 24 Ore del 20 giugno, alla pagina 38 e firmato “AL.BA.”, si concludeva in questo modo:

"Il quadro normativo del codice sembra prefigurare l'estensione dell'utilizzo del documento unico anche alle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria, sia per il riferimento nella disciplina del soccorso istruttorio sia per la combinazione tra l'articolo 81, espressamente richiamato nel comma 5 dell'articolo 36, e l'articolo 85."

A togliere ogni dubbio, a mio parere, è intervenuta la Circolare MIT pubblicata sulla G.U. del 27 luglio, dove al paragrafo 2 si legge:

"Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante."

Comunque la discussione è aperta.



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godeas78
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MessaggioInviato: Lun Ago 29, 2016 3:31 pm    Oggetto: Rispondi citando

Allora

il sistema on line è molto semplice ma contiene riferimenti alla direttiva.

Il MODULO predisposto dal MIT è un WORD che può essere modificato dagli operatori ma vista la struttura è molto semplice che possano sbagliare. Inoltre hanno tradotto in modo molto superficiale dal sistema informatico della comunità Europea.

Il DGUE dovrebbe introdurre una semplificazione invece è ancora più complicato.

Io sinceramente sto continuando ad utilizzare i moduli interni che sono più efficaci in attesa dell'adeguamento del sistema informatico.

Ma forse non faccio testo visto che nella mia SA facciamo solo Procedure telematiche e i nostri moduli sono dinamici (cosa che non è il DGUE) ed editabili.

Almeno nel sottosoglia utilizzo i vecchi moduli aggiornati alla direttiva



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MessaggioInviato: Lun Ago 29, 2016 6:04 pm    Oggetto: Rispondi citando

Che ci sia un “casino” in atto non abbiamo più bisogno di dirlo perché è sotto gli occhi di tutti.
Che però dobbiamo rimanere a guardare quello che cade dal cielo non sono assolutamente d’accordo.
Credo che sia arrivato il momento che ognuno di noi cambi mentalità (ovviamente, mi riferisco solo alla nostra materia cioè quella delle gare di appalto).
Non possiamo più dire “Che mi frega! Che ci pensi qualcun altro!”. Occorre invece, che ognuno di noi dia il suo contributo per cercare di venirne a capo. Il Legislatore ha già detto quello che teneva da dire, adesso “ci piace o non ci piace” tocca solo a noi.
E’ per questo che dico che il dibattito è necessario. Se la soluzione è quella che ogni SA continui a fare quello che gli pare e piace, che cosa vogliamo dire con questo? Che le leggi vengono fatte per essere puntualmente disattese? Oppure che “fatta la legge trovato l’inganno”?
Il DGUE è stato pensato per essere il documento di gara UNICO non solo nel nome ma evidentemente anche di fatto. Se ognuno si mette a fare, a prescindere dalla procedura, i suoi moduli, perfetti e chiari per quanto possano essere, secondo Voi è questa la giusta interpretazione della volontà del Legislatore?
Credo invece, che attraverso lo sforzo di ognuno di noi, condiviso a prescindere se SA o OE, si possa arrivare tranquillamente a una soluzione concreta.



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godeas78
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MessaggioInviato: Mar Ago 30, 2016 8:24 am    Oggetto: Rispondi citando

La soluzione è sicuramente il DGUE telematico.

Quindi vedo 2 alternative:

1. Richiedere obbligatoriamente il DGUE telematico (anche se contiene riferimenti alla normativa) e le ulteriori dichiarazioni non previste nello stesso (perché attinenti alla nostra normativa)

2. Utilizzare i format interni

Il problema è capire quali sono le cause di esclusione della nostra normativa non previste nel DGUE telematico.

Aggiungo che molte SA utilizzano il DGUE word fornito dal MIT inserendo commenti e righe in più.
Tanto vale utilizzare i format interni.

[/list]



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MessaggioInviato: Mar Ago 30, 2016 3:36 pm    Oggetto: Rispondi citando

Sui format interni sapete già come la penso, anzi aggiungo che se continuiamo ancora per un po’ così ci beccheremo l’ennesima procedura di infrazione comunitaria.
Sul DGUE telematico sono favorevolissimo ma come già sollevato, sussiste il problema della conciliazione con le cause di esclusione.
Il problema è che abbiamo un DGUE elaborato dalla UE che d’ora in avanti propongo di chiamare DGUE-UE, poi un DGUE elaborato dal MIT che d’ora in avanti propongo di chiamare DGUE-MIT e poi abbiamo il testo dell’art. 80 (con il resto del Codice applicabile).
Come qualcuno ha già capito, tra DGUE-UE, DGUE-MIT, e ART.80, non combacia un bel NULLA.
Io su questa comparazione e annotazione di tutte le incongruenze e criticità ci sto già lavorando da diversi giorni e vi assicuro che sono tantissime.
Quindi il problema è come arrivare a un DGUE telematico che va bene per tutto?
Teniamo conto che per fare una cosa degna di decenza, anche nella grafica dovrebbe essere unico e non solo nei contenuti.
Su internet ho già trovato chi si è attrezzato per fornire un servizio a pagamento di compilazione di DGUE telematico (aggiornato alla normativa interna) alternativo a quello gratuito della Commissione Europea (ma non vi so dire altro, purtroppo in giro si trovano tante fregature).
E’ chiaro che tutto questo lavoro non doveva essere fatto da noi ma almeno dal MIT. Però questo è quello che passa il nostro “Convento”.



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godeas78
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MessaggioInviato: Mar Ago 30, 2016 4:31 pm    Oggetto: Rispondi citando

Il problema è soprattutto per chi come me fa esclusivamente gare telematiche.

L'utilizzo di un format libero (come quello fornito dal MIT) rallenta notevolmente le attività di valutazione della commissione di gara con buona pace dei tempi di attraversamento.

Qui siamo di fronte a dei perfetti incapaci che non sono in grado di predisporre il DGUE telematico.

E' assurdo.

Colpa anche degli operatori del settore. Vi assicuro che molti dei miei colleghi sono rimasti sorpresi quando gli ho detto che tra il DGUE telematico e quello del MIT ci sono grandi differente....



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godeas78
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MessaggioInviato: Mer Ago 31, 2016 11:24 am    Oggetto: Rispondi citando

Per farsi 2 risate..

Pagina 6 della guida MIT

"Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato articolo 80 ........... è necessario indicare nell'apposto riquadro il riferimento ai soggetti previsto dal D.Lgs. 159/2011"


Il problema è che nel modello DGUE non c'è alcun apposito riquadro dove indicare i soggetti

Peraltro non c'è neanche un riquadro dove indicare i soggetti di cui all'Art. 80, comma 3, del Codice.



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godeas78
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Registrato: Dec 09, 2007
Messaggi: 86

MessaggioInviato: Mer Ago 31, 2016 5:23 pm    Oggetto: Rispondi citando

Aggiungo che anche nel DGUE on line non è possibile gestire dimamicamente alcune info.

In particolare per le cause di esclusione di cui all'artt. 80 comma 1 non si possono inserire più condanne.


Anche in Europa sono dei caproni!!



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