Inviato: Mar Ott 04, 2016 5:44 pm Oggetto: gare al massimo ribasso
ma le gare al massimo ribasso non erano scomparse?
Le SA continuano tranquillamente a bandire procedure aperte e dicono che l'appalto è aggiudicato al massimo ribasso e valuteranno la congruità dell'offerta. ( ater Chieti - gara di efficientamento energetico).
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Mer Ott 05, 2016 8:55 am Oggetto:
A mio parere l'aggiudicazione al massimo ribasso esiste ancora.
Come criteri di aggiudicazione abbiamo le seguenti modalità:
1)OE+V (privilegiata) ogni qualvolta la S.A. lo ritenga opportuno;
2)Mediante l'esclusione automatica delle offerte anomale(art.97 comma 8,primo periodo) e solo se il numero delle offerte è almeno pari a 10(sempre comma 8 terzo periodo;
3)Se gli atti di gara non prevedono l'OE+V o l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo le cinque formule previste al comma 2 dell'art.97 entra automaticamente in ballo il maggior ribasso con la verifica della presunta anomalia partendo dall'offerta che ha presentato il ribasso più alto e poi seguire in ordine di graduatoria.-Peraltro il comma 6,secondo periodo prevede che "La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici , appaia anormalmente bassa" condizione che appare essere una adeguata alternativa alle formule del comma 2.-
Non so se siete d'accordo altrimenti fatevi risentire.-
(punto 2)Prezzo più basso per il quale (in caso di offerte in numero maggiore di 10) si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale
(Punto 3) Offerta economicamente più vantaggiosa per la quale è prevista la valutazione della congruità dell'offerta.
Cmq. non è chiarissimo e, come tutto il nuovo codice (scritto con i piedi), lascia spazio a dubbi interpretativi (in attesa delle famigerate linee guida ANAC).
Le SA appaltanti molte volte si sentono in diritto di interpretare il Codice nella maniera a loro più vantaggiosa.
Nel caso dei lavori è dirimente l’importo dell’appalto - art. 95, comma 4, lett. a).
Fino a 1 milione di euro le S.A. possono utilizzare o non utilizzare il criterio del massimo ribasso. Se decidono di utilizzare tale criterio, possono a loro volta decidere di adottare o non adottare nei bandi di gara il metodo dell’esclusione automatica.
Per il resto confermo quanto sopra scritto dai colleghi.
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