Vista la scarsa chiarezza dell'art.97 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016 e letta la sentenza TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ - 5 dicembre 2016, n. 983
APPALTI – Taglio delle ali – Art. 97 d.lgs. n. 50/2016 – Offerte rientranti nelle cd. ali - Calcolo della media e determinazione dello scarto medio aritmetico – Interpretazione.A vostro parere quale è la linea giusta da seguire.?
Ciao Garista, ho avuto modo adesso di dare un occhiata alla sentenza che tu citi nel post e ti devo dire che sono rimasto un pò sorpreso.
In pratica la sentenza dice che lo scarto medio va determinato tenendo conto di tutte le offerte pervenute in gara e non solo di quelle rimaste dopo il taglio delle ali e che il taglio delle ali ha lo scopo solo di individuare la soglia di anomalia delle offerte e non di escludere automaticamente dalla gara le imprese che abbiano presentato offerte ricadenti nel detto taglio.
Quindi, per come dice la sentenza:
- si fà il taglio delle ali eliminando il 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso,
- si calcola la media di quelle rimaste dopo il taglio delle ali e poi si incrementa con lo scarto medio delle offerte superiori alle predetta media INSERENDO NEL CALCOLO ANCHE LE OFFERTE PRECEDENTEMENTE ELIMINATE DAL TAGLIO DELLE ALI.
Sinceramente per quanto possa ricordare, lo scarto medio si è sempre calcolato tenendo conto delle offerte rimaste in gara dopo il taglio delle ali non tenendo conto delle offerte escluse da detto taglio.
Pero... la sentenza cita un provvedimento precedente che dice il contrario, quindi, dato che i giudici si rifanno sempre sulla giurisprudenza, penso che il metodo da seguire sia quello indicato nella sentenza, anche se questo, secondo me, darà causa ad una marea di ricorsi.
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Gio Dic 29, 2016 12:40 pm Oggetto:
Caro sadjack ti ringrazio per essere intervenuto con un tuo motivato pensiero. Anch'io come te rimango sconcertato dalle intepretazioni giurisprudenziali in quanto gli operatori economici non sanno cher pesci prendere considerato che già di per se il nuovo codice è stato un aborto.-Leggi anche quest'altra sentenza e fammi conoscere in tuo pensiero:
TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. VIII SENTENZA DEL 6 GIUGNO 2016 N. 2800
Il cosiddetto "taglio delle ali", previsto dall'art. 86, comma, 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha la finalità, unitamente ad altri elementi, solo di individuare la soglia di anomalia delle offerte e non di escludere automaticamente dalla gara le imprese che abbiano presentato offerte ricadenti nel detto taglio; ne consegue che le offerte che si situano oltre la fissata soglia di anomalia devono essere esclusivamente assoggettate al vaglio di congruità ai fini dell'aggiudicazione (T.A.R. Lombardia
Milano Sez. I, 25-05-2011, n. 1312; T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 09-11-2010, n. 2629
Di conseguenza, anche se richiama il D.Lgs. 163, tale principio può essere benissimo traslato nel nuovo codice ed allora, nella confusione generale che ne deriva, che fare?
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