Inviato: Ven Lug 14, 2017 7:11 pm Oggetto: DEFINIZIONE DI SCORPORABILE
alla lettera oo-ter) dell'art.3 viene definita la scorporabile come: «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11.
A parte l'uso e abuso della parola ovvero che nella lingua italiana può assumere mille significati diversi, mi soffermo sull'ultima parte, ossia "appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11". E' chiaro che si riferisce alle SIOS, ma la domanda è: Solo se superano il 10% o anche al di sotto del 10% ?
Se la risposta esatta è solo se superano il 10% non si capisce perché hanno voluto inserire quest'altro ovvero, visto che sarebbe sufficiente la prima parte, ossia "comunque superiore al 10 per cento".
Quindi, sembrerebbe che nel caso di SIOS, si debbano definire scorporabili anche al di sotto del 10%.
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Lun Lug 17, 2017 5:22 pm Oggetto:
La tua considerazione è giustissima. Se proprio voglio dare una giustificazione a quanto riportato dalla legge credo se una lavorazione non raggiunge il 10% o 150.000 euro non può essere considerata una categoria a se stante bensì inglobata come lavorazione nella categoria prevalente.- Ecco perchè nel caso di SIOS riporta superiori al 10%- Avrò detto una cavolata o non avrò capito bene il tuo dubbio?
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