cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
sentenze e pareri: DIMOSTRAZIONE DI REQUISITI INFERIORI A QUELLI DICHIARATI IN SEDE DI GARA MA SUFFICIENTI PER PARTECIPARE ALLA STESSA. Illegittima l'esclusione
05/11/2007

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 139 del 9.05.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Sassari e Nuoro – affidamento progettazione e direzione lavori Centro Restauro e Conservazione dei Beni Culturali.

In data 23 aprile 2007 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Sassari e Nuoro ha rappresentato la controversia insorta con il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti arch. Elisabetta Fabbri e Altri, escluso dall'affidamento indicato in oggetto per non aver comprovato il possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione. 

La Stazione Appaltante ritiene che i concorrenti chiamati a comprovare, ai sensi dell'articolo 48 del d. Lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti di capacita' economico finanziaria e tecnico organizzativa, debbano dimostrare puntualmente tutte le attivita'/lavori dichiarate in sede di dichiarazione sostitutiva e non limitarsi a produrre, come e' accaduto nel caso in esame, la documentazione atta a comprovare il possesso dei soli requisiti necessari per la partecipazione all'appalto di che trattasi. 

La Stazione Appaltante ha pertanto ritenuto incompleta la comprova dei citati requisiti ed a proceduto all'esclusione del costituendo RTP.

In sede di istruttoria procedimentale, il costituendo raggruppamento ha evidenziato che, a suo parere, e' sufficiente la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi previsti dal bando.


L'autorita', dopo le opportune considerazioni:

HA RITENUTO che l'esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento di professionisti di che trattasi non e' conforme all'articolo 48 del d. Lgs. n. 163/2006.


VISIONA LA DELIBERA INTEGRALE

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.