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normative: DURC. Firmato il decreto del ministro del lavoro che disciplina il rilascio del documento.
06/11/2007

E' stato firmato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale il Decreto che riporta la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (Durc).

L'art. 2 prevede che "per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarita' contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1 (Inps e Inail), nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o piu' associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale". 

Il Durc dovra' riportare denominazione o ragione sociale, sede legale e unita' operativa, codice fiscale del datore di lavoro, iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili, dichiarazione di regolarita' ovvero non regolarita' contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura, data di effettuazione della verifica di regolarita' contributiva, data di rilascio del documento, nominativo del responsabile del procedimento.

La regolarita' contributiva dovra' essere attestata anche in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole e istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Nei confronti della cassa edile la regolarita' sussistera' in caso di:
--- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
--- dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
--- richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole. 

In mancanza dei requisiti richiesti, l'interessato verra' invitato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

Le casse edili dovranno rilasciare il durc entro 30 giorni dalla richiesta. 

La validita' del durc e' mensile per i lavori pubblici e trimestrale per quelli privati. 

Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarita' potra' essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarita' verra' dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (salvo l'ipotesi in cui l'Autorita' giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio).

Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave, ossia uno scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC.

E' causa ostativa al rilascio del Durc anche la violazione di disposizioni sulla tutela delle condizioni di lavoro accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi (non sanabile dalla successiva sostituzione dell'autore dell'illecito).

Il Decreto entrera' in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta

Fonte: ANIEM

 


 
 
 
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