Il mutuo e' un contratto con cui si riceve una somma di denaro restituendola a rate che comprendono un interesse a favore di chi lo ha erogato. I mutui immobiliari sono quasi sempre “ipotecari”: prevedono cioe' l'iscrizione di un'ipoteca sull'immobile. L'ipoteca e' una forma di garanzia della restituzione della somma. Il creditore si riserva di far divenire suo il bene ipotecato, se il debitore non paga. Se la somma e' limitata (circa 25 mila euro), il mutuo puo' anche essere “chirografario”, cioe' con forme di garanzia diverse dall'ipoteca (tipici sono i mutui per la ristrutturazione).
Il
mutuo: cosa e' e come funziona. Queste
sono le caratteristiche dei mutui ipotecari normalmente disponibili:
-
La durata e' di solito da un minimo di 5 a
un massimo di 20 anni; eccezionalmente di 25 o 30 anni. Le rate sono mensili, o
trimestrali oppure semestrali. Talora anche annuali
-
In genere il mutuo copre l'80% del valore
dell'immobile. Raramente tocca il 100% del valore o perfino di piu': in tal
caso vengono richieste piu' garanzie.
Il
metodo per l'ammortamento piu' utilizzato e' “alla francese”. Ogni rata e'
composta da una quota capitale (rimborso di quanto
prestato) e una quota interessi. All'inizio si versano soprattutto gli
interessi. Verso la fine del piano di rimborso (detto anche piano di
ammortamento) si salda soprattutto il capitale. Quindi
le quote di capitale sono crescenti nel tempo, e quelle degli interessi
decrescenti.
Il
tasso (o saggio) di interesse. L'interesse
da pagare per un mutuo e' espresso in percentuale annua. Per esempio, se la
somma prestata e' di 100 mila euro a un interesse
annuo del 5%, il primo anno la banca matura il diritto a guadagnare 5 mila euro
sul prestito concesso (oltre alla restituzione dei 100 mila euro anticipati).Si
applica pero' il principio dell' “interesse
composto”: anche gli interessi maturati dalla banca (e non restituiti
attraverso le rate pagate), maturano interessi, allo stesso tasso. Riferendosi
all'esempio fatto, dal secondo anno in poi si paghera' di
fatto un interesse maggiore al 5%.
Tasso
fisso, variabile e misto. I
mutui sono di tre tipi:fisso, variabile (o
indicizzato) e misto. Nei primi il l tasso di
interesse viene fissato per tutta la durata del debito; nei secondi dipende
dall'andamento di un indice di riferimento legato al costo del denaro per le
banche. Se l'indice cresce, la rata aumenta, se
discende, anche le rate si alleggeriscono. Nei mutui a tasso misto, a
determinate scadenze, il mutuatario puo' scegliere, o
e' costretto a scegliere, di variare un tasso fisso con un tasso variabile, o
viceversa.
Tasso
variabile: come funziona.
La
percentuale dell'interesse di un mutuo a tasso variabile dipende
dall'andamento di un indice di riferimento legato al costo del denaro per le
banche. Se l'indice cresce, con esso cresce la
rata; se discende anche la rata diminuisce.
L'indice di riferimento piu' utilizzato e' l' Euribor,
un parametro di media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche,
operanti nell'Unione Europea, cedono i depositi in prestito. Viene
diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea. Piu' raramente si
ricorre al Libor, un parametro che viene
utilizzato sul mercato Londinese per i prestiti fra le Banche. E' comunicato
ogni giorno dall'Associazione delle Banche inglesi e ha valore per gli scambi
del giorno successivo. Sul parametro viene applicato
uno spread, cioe' una percentuale in piu' che e' il
guadagno che la banca tenta di assicurarsi. L'Euribor
varia a seconda se e' a uno, tre o sei mesi e risente
delle previsioni di aumento o di caduta dei tassi di interesse.
Tassi
di interesse particolari. Alcuni
istituti di credito prevedono anche un “tasso di ingresso”,
sempre piu' basso del “tasso a regime”, per attirare la clientela. Esso
rimane in vigore solo per un limitato periodo di tempo. Altri istituti
propongono il cosiddetto “tasso variabile con Cap”.
E' un tasso variabile a cui e' fissata una percentuale massima di
ascesa verso l'alto (il “Cap
rate”). Ovviamente un mutuo di questo tipo “costa” un po' piu',
perche' riduce i rischi per il cliente di incremento
esagerato della rata del mutuo.
Esistono,
poi, i mutui a tasso variabile ma con rata fissa, in cui gli eventuali aumenti o
diminuzioni del parametro di riferimento si riflettono sulla durata del
contratto allungandola o abbreviandola. Puo' venire
pero' fissato un tetto massimo di durata, raggiunto il quale la banca ha
facolta' di elevare il tasso di riferimento: attenzione quindi. Infine, al
momento poco diffusi sono i mutui in valuta diversa dall'euro (per
esempio in franchi svizzeri), in cui i cambi con la nostra moneta influiscono
sul variare dei costi, rata per rata: si tratta di prodotti da scegliere solo se
si sa bene quel che si fa, nel passato hanno creato brutti scherzi ai mutuatari.
Le
cose da fare e da non fare
Cosa
fare
Ø
Paragonare
le condizioni tra varie banche, chiedendo sempre se possono fornire il Taeg,
anche in caso di tasso variabile;
Ø
Chiedere
il prospetto informativo del mutuo e sottoporlo al notaio di fiducia per un
esame delle clausole;
Ø
Fare
attenzione ai costi aggiuntivi (istruttoria, perizia, spese, polizze
obbligatorie);
Ø
Se
si e' l'unico sostegno economico della famiglia, stipulare una polizza vita in
caso morte, che copra il pagamento del mutuo;
Ø
Informarsi
sui tempi reali di erogazione;
Ø
Informarsi
sui costi amministrativi di estinzione del mutuo (le
penali non possono esserci piu');
Ø
Scegliere
il notaio e non lasciarselo imporre dalla banca.
Ø
Se,
dopo aver stipulato un mutuo, ci si accorge che ne esistono
altri migliori sul mercato, tentare di contrattare una riduzione del tasso,
minacciando in caso contrario di passare ad un'altra banca.
Ø
Diffidare
delle offerte mirabolanti di piccole finanziarie,
soprattutto se si ha un reddito basso o si e' protestati.
Cosa
non fare
Ø
Essere
troppo ottimisti sull'aumento dei propri redditi futuri o sulla possibilita'
di rivendere a caro prezzo la casa ipotecata, in caso di guai;
Ø
Farsi
attrarre troppo dai cosiddetti “tassi d'ingresso”, che possono essere
specchietti per allodole;
Ø
In
periodi di tassi alti, stipulare un mutuo a interesse
fisso;
Ø
Stipulare
mutui collegati a strumenti finanziari complessi, o in valuta estera, se non si
e' esperti;
Ø
Se
si acquista un immobile in costruzione, accollarsi senza controllare i mutui
stipulati dall'impresa edile (in genere debbono
essere a condizioni e spese notarili lievemente migliori a quelle di mercato);
Ø
In
caso di vendita della casa, accettare il cosiddetto “accollo cumulativo” del
mutuo all'acquirente, mediante il quale si continua ad
essere responsabili del mancato pagamento delle rate.
Ø
Credere
che un broker di mutui tratti tutti quelli presenti sul mercato e non
controllare altre offerte.
Ø
Fare
la surrogazione del mutuo, passando ad altra banca con condizioni un po'
migliori, senza essersi informati bene sui costi, anche notarili,
dell'operazione.
Ø
Estinguere
un mutuo anticipatamente per aprirne un altro con una banca diversa, senza avere
fatto i conti se conviene davvero oppure credendo cosi' di fare una
surrogazione.
Istruttoria,
perizia, spese di incasso e altri costi
Le
spese di un mutuo non si esauriscono nel tasso di interesse
da versare, perfino quando esso e' fisso e immutabile per tutta la durata del
finanziamento.
Non
solo: non tutte vengono conteggiate nel Taeg:
quindi anche qualora esso sia rilevato, occorre comunque farsi bene i conti in
tasca.
Tra
quelle di cui il Taeg tiene conto ci sono quelle di
istruttoria. Si tratta dell'analisi del reddito e delle spese mensili
del nucleo familiare o dell'azienda, condotta dalla banca, per stabilire la
capacita' di rimborso. La maggior parte delle banche la fa pagare, a costo fisso
e meno spesso rapportato percentualmente all'ammontare del mutuo, talora con
dei tetti massimi.
Non
calcolati invece i costi fiscali del mutuo.
Quando si sta acquistando la prima casa, essi sono
pari allo 0,25% del suo importo. Se ne deduce che, per ottenere per esempio
100.000 euro di prestito tondi tondi, occorre
richiederne 100.251 euro. I costi fiscali di un mutuo per
comprare qualsiasi altro immobile (o per ristrutturare la prima casa stessa)
sono, invece, da agosto 2004, cresciuti ben otto volte, passando dallo 0,25% al
2%. Infatti, per ottenere 100.000 euro,
bisogna farsene prestare 102.041. Ovviamente sui 2 mila e rotti euro in piu'
occorrera' pagare anche gli interessi alla banca.
Vi
sono poi le spese di incasso e di spedizione della
corrispondenza talora non si pagano, talaltra sono conteggiate a forfait (si
paga una cifra una volta per tutte), altre volte addebitate via via
che si presentano. Tra di esse si possono comprendere
anche quelle di rendiconto annuale.
Escluse
dal Taeg sono
invece le spese di perizia. Essa e' a valutazione del valore dell'immobile che
si da' in garanzia ipotecaria, fatta da un tecnico specializzato. Talora e'
concessa gratuitamente, soprattutto per prestiti di somme non altissime o per i
mutui convenzionati. Talaltra si impone un importo,
di 200-400 euro in media.
A
far salire gli esborsi sono anche le spese sostenute per eventuali polizze
assicurative, che possono essere obbligatorie o facoltative (solo nel primo caso
sono incluse nel Taeg, ma in ogni caso non sono
previste nel rilevamento del tasso d'usura). In genere l'assicurazione e'
richiesta sull'incendio e la rovina dell'immobile, ma, soprattutto in caso
di lavori dipendenti con scarso reddito, puo' essere estesa anche ai casi di
invalidita' e di perdita dell'impiego. I costi sono conteggiati spesso
in proporzione alla rata, ma se si chiede che siano versati subito, riducendo
cosi' di fatto l'importo del finanziamento.
Teoricamente e' possibile concludere una polizza per
conto proprio, se si riescono a trovare condizioni migliori di quelle proposte:
non e' sempre facile pero' convincere il funzionario di una filiale ad
accettarla.
Polizze
sulla vita in caso morte possono essere richieste soprattutto se il mutuatario
e' in eta' avanzata: in tal caso i costi possono salire notevolmente. Nonostante
cio', sarebbe prudente stipulare questo tipo di polizze se chi sottoscrive il
contratto e' l'unico sostegno economico della famiglia e non ha un patrimonio
familiare consistente: se venisse a mancare il suo aiuto nel versare le rate,
per morte o per invalidita' grave, i familiari rischierebbero di perdere la
casa. Va valutata la situazione anche in caso di coppie di fatto, soprattutto se
esiste un coniuge separato e non divorziato: c'e' il vantaggio che la polizza
non entra nel calcolo delle quote di eredita'. In
caso di polizza vita volontaria, si puo' tentare di contrattare con la Banca un ribasso
il tasso, dal momento che le garanzie per l'istituto sono maggiori.
I
costi notarili, infine, dipendono dagli onorari, che tengono conto a loro volta
del valore della casa compravenduta e, soprattutto, di quello dell'ipoteca,
oltre che di particolari difficolta' della pratica. Gli
onorari ariano, piu' di quel che si potrebbe immaginare, da
professionista a professionista e da zona a zona. Vale la pena farsi fare
un preventivo. E' sempre chi sottoscrive il mutuo che ha la facolta' di
scegliersi il notaio.
Infine
c'e' il tasso di mora, generalmente
superiore a quello ordinario, previsto anche per il
ritardato pagamento di una sola rata; esso, pero', secondo i piu' recenti
orientamenti normativi e giurisprudenziali, non puo' esorbitare certi livelli.
La Cassazione (sentenza n. 2593/2003), ha chiarito che la mora si paga solo
sulla parte della rata di rimborso del capitale, e non sulla quota di
interessi , come molte banche nei loro contratti prevedevano (e
talora prevedono, si tratta del cosiddetto anatoicismo).In
alcuni contratti, accanto alla mora, si aggiungono altre voci (commissioni di
insoluto, spese di recupero crediti, ecc.), che fanno maggiorare
l'ammontare di risarcimento a carico del mutuatario.
Attenzione:
se si chiede un pre-finanziamento del mutuo, a tassi
piu' elevati, i costi ovviamente salgono (soprattutto se la sua durata e' di
diversi mesi).
L'iter
burocratico del mutuo
Il
parere di fattibilita'.
Scelta la banca o la finanziaria a cui si intende
chiedere il prestito, il funzionario addetto fara' alcune domande al cliente
dando un primo “parere di fattibilita'”, in attesa di successivi
approfondimenti. In sostanza i dati richiesti informalmente saranno gli stessi
di cui accenniamo diffusamente nel paragrafo piu' sotto. Lo scopo immediato del
funzionario sara' valutare il cosiddetto rapporto "rata/reddito". Il
calcolo piu' banale e' che la rata del mutuo non superi il 30-35 % del reddito
netto mensile complessivo dei richiedenti.
Gli
elementi chiave saranno quindi il reddito netto del richiedente e dei suoi
familiari desunto dalla dichiarazione dei redditi, il valore dell'immobile
oggetto del finanziamento; la presenza o meno di di
garanzie supplementari prestate da terzi (fideiussione, pegno).
La
domanda di prestito. Va
compilata la domanda di prestito, che contiene piu' o meno queste informazioni:
-
Dati anagrafici e residenza- qual e' l'abitazione attuale e sotto che titolo la
si occupa (proprieta', affitto, ospitalita' presso familiari, comodato
gratuito);
-
Qual e' la composizione della famiglia e chi sono le
persone a carico - Il regime patrimoniale dei coniugi (sposati in comunione o
separazione dei beni);
-
Qual e' l'occupazione (a parita' di reddito, sono di gran
lunga agevolati i dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi);
l'anzianita' di servizio,
-
Il reddito netto, le qualifiche e, per i lavoratori autonomi, le prospettive
future;
-
Il valore della casa in acquisto e (se non coincide) di quella da ipotecare. La
sua descrizione (superficie totale, coperta e scoperta, pertinenze, finiture,
fronti stradali; numero piani; anno di costruzione);
-
Una dichiarazione in cui si dice di non avere debiti o si danno indicazioni su
quelli esistenti;
-
La possibilita' o meno di fornire il nome e i dati di un'altra persona che
faccia da garante (fideiussore), soprattutto in caso di redditi bassi.
L'istruttoria
della banca.
Se la banca considerera' soddisfacenti le informazioni fornite, chiedera' la
relativa documentazione, che variera' a seconda della
situazione (copie delle dichiarazioni dei redditi, cedolini
paga, stato di famiglia, eventuali iscrizioni alle Camere di Commercio, estratti
di matrimonio, copia della sentenza del tribunale in caso di separazione o
divorzio, copia del compromesso di acquisto, planimetria dell'immobile,
certificato di abitabilita' (edifici nuovi), copia dell'ultimo rogito di
acquisto, eventuali dichiarazioni di successione dell'immobile ereditato,
eventuale attestato di iscrizione all' albo professionale.
La
delibera del finanziamento.
La banca effettuera' poi ulteriori accertamenti
(acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene
offerto in garanzia) nonche' chiedera',, quasi sempre, a un tecnico di periziare
l'immobile su cui accendere l'ipoteca (cioe' di valutarne il valore). A
delibera avvenuta la banca ne dara' comunicazione al richiedente e fissera' la
data della stipula dell'atto pubblico davanti al
notaio. Contestualmente verranno anche firmati i documenti per iscrivere
l'ipoteca.
I
tempi di erogazione.
Fortunatamente i tempi di erogazione dei mutui si
vanno accorciando. Ma e' bene non fidarsi. E'
capitato spesso che l'acquirente di una casa si fosse impegnato a comprarla
entro una data convenuta, per poi accorgersi che la banca non aveva i soldi
disponibili.
Si
veda a proposito l'articolo sui “mutui ponte”.
Detrazioni
fiscali sui mutui
Con
i tassi in crescita, l'unica consolazione e' che il mutuo per l'acquisto
della casa in cui si abita puo' essere un po' meno caro di quel che paghiamo.
É infatti possibile godere della detrazione pari al
19% sugli interessi e gli altri oneri, fino a un tetto di 3.615,2 euro). In
parole povere, il risparmio e' al massimo di 686,89 euro annuo, una cifra che comunque
si raggiunge quasi sempre. Gli interessi e gli oneri pagati in piu' non possono
pero' essere detratti.
Condizioni
Il
mutuo deve essere per l'acquisto dell'abitazione principale, cioe'
l'immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Quindi
l'abitazione puo' essere anche quella principale di un familiare. Tra i
familiari rientrano genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, figli dei
fratelli, suoceri, genitori dei suoceri, cognati (in linea maschile, quella
femminile e' ovviamente identica). Anche la moglie separata (ma non divorziata),
che ha avuto in assegnazione la casa dal giudice e'
un “familiare”. La Finanziaria 2007 ha affermato che si presume
“abitazione principale” quella in cui il contribuente ha la residenza (salvo
prova contraria).
Il
contribuente che si avvale della detrazione deve essere pero', oltre che
intestatario del mutuo, anche proprietario della casa. Il tetto di 3.615,2 euro
vale per l'intero immobile: percio' non e' possibile innalzarlo al doppio se,
per esempio, i contestatari del mutuo sono due (per esempio, moglie e marito).
Anzi, se uno dei due non e' proprietario, solo l'altro gode
della detrazione, al 50%.
Tempi
La finanziaria 2001 ha raddoppiato i tempi per destinare l'immobile ad
abitazione principale. L'immobile deve essere divenuto tale fino a 12 mesi
prima e non oltre 12 mesi dopo la data di stipulazione del mutuo. Facciamo un
esempio: se ho stipulato il mutuo il 15 aprile 2007, l'immobile deve essere
divenuto abitazione principale dopo il 16 aprile 2006 oppure deve poterlo
divenire entro il 14 aprile 2008.
Eccezioni
alla regola dei tempi. La
regola dell'anno prima o dopo la data della sottoscrizione del mutuo ha due
eccezioni.
Innanzitutto,
se si acquista un immobile locato che si intende
destinare ad abitazione principale, la data in cui dovra' diventare abitazione
principale slitta a un anno
dall'effettivo rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino. Unica
condizione, che si dia lo sfratto "per finita locazione", entro tre
mesi dall'acquisto. Perche' mai si debba ricorrere, sempre e comunque,
alla finita locazione, non e' dato di sapere: talora si sfratta un inquilino
anche perche' e' moroso (cioe' non paga il canone).
La
seconda eccezione scatta per chi compra un immobile in cui si eseguono opere
considerate come di “ristrutturazione edilizia”. I tempi entro cui e'
possibile sottoscrivere un mutuo, godendo della
detrazione, si allungano fino a un massimo di due anni dall'acquisto. I lavori
catalogati come di “ristrutturazione edilizia” possono variare da comune a
comune: si tratta comunque di opere piuttosto
importanti che prevedono la richiesta di un “permesso di costruire” o di una
Dia (dichiarazione di inizio attivita'), con il pagamento del contributo di
costruzione e degli oneri di urbanizzazione al Comune. La proroga nel tempo non
vale per altri tipi di opere, piu' comuni, come per
esempio quelle di manutenzione straordinaria.
Oneri
detraibili La
detrazione d'imposta spetta - nell'anno in cui le spese sono state
effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza,
sia per gli interessi passivi,con esclusione di quelli coperti da contributi
erogati da enti pubblici, sia per gli oneri accessori.
Gli
oneri accessori sui quali e' consentito calcolare la
detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di
mutuo. Tra queste, possiamo elencare: l'onorario
del notaio per la stipula del contratto di mutuo
ipotecario; le spese di perizia; le spese di istruttoria; la commissione
richiesta dagli istituti di credito per la loro attivita' di intermediazione; la
provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; l'eventuale penalita'
per anticipata estinzione del mutuo (ora non piu' applicabile);le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; le perdite su cambio,
per i mutui contratti in valuta estera; l'imposta per l'iscrizione o la
cancellazione di ipoteca; l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Non
sono ammesse alla detrazione, in quanto non
intrinseche a questo tipo di contratto, le spese di assicurazione dell'immobile,
anche se la polizza e' pretesa dall'istituto di credito, a garanzia di
particolari eventi che danneggino l'immobile..
Per
quanto attiene ai contributi agevolativi, se essi vengono
erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha
“esaurito” la detrazione per l'intero importo degli interessi passivi,
l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione
separata a titolo di “onere rimborsato”.
Non
sono ammesse alla detrazione, in quanto relative al
contratto di compravendita e non di mutuo:
-
l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
-
le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali;
-
gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o
da enti pubblici in conformita' ad apposite
disposizioni di legge;
-
le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari).
Ricordiamo
pero' che le provvigioni degli agenti immobiliari hanno una autonoma
detrazione del 19%. varata a partire dal 2007.
Detrazioni
fiscali sui mutui per la costruzione Anche
i mutui per la costruzione della prima casa hanno diritto dal 1998 in poi a
detrazione fiscale, con regole identiche a quelle sull'acquisto.
Tre
sono gli ulteriori limiti imposti:
1)
La prima e' che il tetto di detraibilita' e' di soli 2. 582,28
euro (5 milioni di vecchie lire anziche' 7 milioni), per un ammontare
massimo che e' pari percio' a 491 euro annui;
2)
La seconda e' che i lavori devono essere iniziati nei sei mesi antecedenti o
successivi alla data di stipula del contratto di
mutuo;
3)
La terza e' che la casa deve essere adibita ad abitazione principale entro sei
mesi dal termine dei lavori.
Vecchi
mutui. Ricordiamo
che i mutui sottoscritti diversi
anni fa godono tutt'oggi di condizioni migliori di
detrazione (se, ovviamente, non si e finito di pagare le rate).
Per
esempio quelli stipulati nel 1997 anche per interventi di manutenzione, restauro
e ristrutturazione degli edifici.
(tetto massimo 2. 582,28 euro).
Questi
stipulati nel 1991 o nel 1992 per l'acquisto di seconde case godono a loro
volta della detrazione con il tetto di 3. 615,2 euro (purche' non vengano nel
frattempo locate ad altri)..
Infine
quelli stipulati per l'abitazione principale prima del 1993 hanno le stesse
regole di quelli recenti, salvo il fatto che se i cointestatari sono due o piu',
ciascuno puo' detrarre fino al tetto di fino a un
tetto di 3. 615,2 euro.
In
caso di accollo del mutuo da parte di chi ha
acquistato o ereditato un'abitazione, la detrazione si gode non alle
condizioni fiscali vigenti al momento della sottoscrizione del mutuo, ma a
quelle vigenti al momento dell'accollo.
Mutui
agevolati locali
Varie
norme regionali e comunali propongono contributi o mutui agevolati con la
partecipazione a bandi che spesso hanno scadenze
limitate. I fondi disponibili non sono elevati, e spesso l'erogazione avviene
solo a chi ha un basso reddito. Per esempio e' ancora aperto un bando per la
provincia di Rimini, uno per Lecce e altri 9 comuni vicini (25 mila euro di
contributo), un altro nel comune di
Portotolle (Rovigo), uno nel comune di Mercato
Saraceno (Forli'). Molti altri bandi aperti nel 2007 si sono gia' chiusi (per
esempio quello della regione Veneto).
Di
vasto interesse il settimo bando in Lombardia,
apertosi dall'1 ottobre
. In assegnazione infatti duemila contributi
per l'acquisto e il recupero della prima casa d'abitazione per le
giovani coppie, intese come due persone di sesso diverso che si siamo sposate o
si sposino, con rito civile o religioso celebrato tra il 1° novembre 2006 ed il
30 giugno 2008. I coniugi, per partecipare al bando, non devono aver compiuto i
40 anni e devono aver stipulato un contratto di mutuo o di finanziamento di
durata non inferiore a 5 anni. Il finanziamento a fondo perduto, come
integrazione al mutuo, e' di 5 mila euro e il valore dei costi sopportati per
l'acquisto o la ristrutturazione deve oscillare da un minimo di 25 mila
a
un massimo
di 250 mila euro. L'indicatore di reddito familiare ISEE non deve superare i
25.000 euro.
Sempre
disponibili (anche senza bando) i prestiti a fondo perduto in Alto Adige: tra i requisiti
un reddito fino a 36.350 euro, lavoro da due anni, eta' di 23 anni per i
single, massimo 110 mq di superficie della casa. Per i redditi bassissimi
il mutuo quindicennale puo'
essere addirittura senza interessi e variare da un minimo di 10 mila a un
massimo di 119 mila euro a seconda della composizione del nucleo familiare.
Anche
in Friuli contributi per l'acquisto fino a 15.500 euro (e comunque
fino al 20% del valore), concessi a nuclei con ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente) non superiore a 29. 000,00 euro e ISE
(indicatore della situazione economica) non superiore a 58.900 euro. Tali
parametri variano anche a seconda della composizione
nucleo familiare.
Prestiti
a dipendenti pubblicI
I
dipendenti pubblici, i pensionati e
i loro familiari (anche non iscritti all'Inpdap,
l'ente che li riunisce quasi tutti), possono ottenere mutui a condizioni
particolari tramite banche convenzionate. La durata del prestito va da 5 a 30
anni e l'importo da 30 mila a 400 mila euro. Per i tassi fissi, lo spread
massimo e' dello 0,9% rispetto all'Irs e per
quello variabile dello 0,9% rispetto all'Euribor
trimestrale. L'importo massimo finanziabile e' del 100% del valore dell'immobile
per l'acquisto della prima casa e dell'80% negli altri casi. Le spese di
perizia sono di 200 euro massimi e quelle di istruttoria
nulle. Vietati i prefinanziamenti a condizioni
diverse. Il tasso di mora non puo' essere superiore a quello contrattuale maggiorato
di 2 punti. I tempi di erogazione di 60 giorni al
massimo.
La
singola banca puo' proporre, ovviamente, condizioni migliori. Per esempio l'RTI
(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) composto da Prestinuova,
Banca Popolare di Vicenza, Banca Nuova e Cassa di Risparmio di Prato propone uno
spread del 0,59% sul fisso e la Banca Nazionale del
Lavoro e la Banca popolare dello 0,8%. Anche sul
variabile lo stesso RTI si attesta sullo 0,59%, mentre lo 0,75% e' assicurato da
Banca Toscana, Monte dei Paschi di Siena e Banca Agricola Mantovana.
Cessione
di un quinto dello stipendio o della pensione
Questo
tipo di prestiti personali sono piu' volti alla
ristrutturazione o all'arredamento della casa, che al suo acquisto: sono in
netta espansione, anche grazie a recenti mutamenti normativi (Dm Economia e
Finanze febbraio 2007,. convenzioni Inps
e Inpdap a settembre). Il quinto riguarda lo
stipendio al netto delle ritenute. L'importo massimo erogabile e' di 50 mila
euro (ma la cessione del quinto non puo' intaccare la pensione minima) e la
durata massima di 10 anni. Il Taeg massimo e' di
7,50 % per durate fino a 60 mesi e dell'; 8,25 %
per durate da 61 a 120 mesi.
I
vantaggi di questo tipo di prestito sono il fatto che
viene erogato molto rapidamente, praticamente senza istruttoria, anche a persone
gia' protestate, perche' garantito da stipendi o pensioni.
Ma
i contro possono essere molto pesanti: e' indispensabile
infatti stipulare una polizza. sulla vita in
caso morte che, per i dipendenti in servizio deve coprire anche la cessazione
senza diritto a pensione o la grave inabilita'. Soprattutto per i pensionati, la
polizza puo' incrementare notevolmente i costi, anche perche' i suoi costi non
sono conteggiati al fine del calcolo del “tasso di usura”.
Una stima fatta da Fiditalia afferma che per un
pensionato maschio di 65 anni che puo' cedere 200 euro al
mese e richiede un finanziamento della durata di cinque anni la polizza costa
circa 600 euro (1.300 se la durata sale a dieci anni).
Per
i dipendenti pubblici,comunque, l'operatore
finanziario e' tenuto ad avvalersi per la polizza della copertura Fondo Rischi
INPDAP se i tassi praticati da una polizza convenzionata sarebbero superiori a
quelli garantiti dal Fondo stesso.
Casse
professionali. Alcune casse professionali (per esempio giornalisti e geometri)
concedono mutui ai professionisti iscritti. Per esempio la Cassa ge
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