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DURC, IN ARRIVO NUOVA CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO.
19/11/2007

La violazione delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro diviene causa ostativa al rilascio del DURC

Il decreto firmato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale il 25 ottobre, non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, reca importanti novita' in materia di DURC.
In particolare, ribaltando il principio in precedenza affermato dallo stesso Ministero con la Circolare 22 dicembre 2005, n. 3144, secondo cui l'obbligo di richiedere il DURC concerne le sole imprese con lavoratori subordinati, l'attestazione di regolarita' contributiva ed assicurativa diviene obbligatoria anche quando l'appaltatore di opere, forniture e servizi pubblici e di lavori privati in edilizia sia un lavoratore autonomo.

La ratio di tale disposizione e' da individuare nella volonta' di contrastare il fenomeno dell'evasione contributiva diffusa piuttosto che nel perseguimento della progressiva emersione del lavoro irregolare, ragione prima dell'introduzione del DURC.

Tuttavia, si deve opportunamente rilevare che la concreta applicazione della norma illustrata potrebbe incontrare alcune difficolta' operative legate alla richiesta dell'attestazione unica di regolarita' contributiva ed assicurativa con riferimento alle imprese collettive prive di personale dipendente, la cui attivita' economica sia svolta dai soci (si pensi, ad esempio, alle societa' artigiane); in questi casi, infatti, il DURC, contrariamente a quanto avviene attualmente, dovra' contenere l'attestazione di regolarita' ai fini INAIL per la posizione accesa dalla societa' e quella ai fini INPS riferita alle matricole dei singoli soci. 

Per quanto concerne il contenuto dell'attestazione, il decreto in esame confermerebbe, tra l'altro, l'indicazione della motivazione della irregolarita' o della specifica scopertura. 
Inoltre, verrebbero elencati i requisiti che si pongono a fondamento della regolarita' e le circostanze che non impediscono il rilascio del DURC, gia' considerate non rilevanti ai fini della valutazione del corretto assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi da alcune Circolari emanate dall'Inps e dall'Inail negli anni passati.

Ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento interno, nonche' ai fini della fruizione delle sovvenzioni e dei benefici previsti dalla disciplina comunitaria, il DURC avrebbe validita' mensile; verrebbe, altresi', confermata la validita' trimestrale dell'attestazione su indicata per gli appalti privati in edilizia.

Per gli appalti pubblici, il silenzio del decreto, contrariamente a quanto sostenuto nei recenti commenti apparsi sui principali quotidiani, sembrerebbe confermare la validita' della predetta certificazione limitatamente all'appalto specifico e alla fase per la quale e' stata richiesta (stipula del contratto, pagamento SAL, ecc.). 

Il decreto in esame dovrebbe introdurre il meccanismo delle soglie quantitative di irrilevanza della scopertura, volto ad evitare che omessi versamenti di modico ammontare possano inficiare il requisito della regolarita' contributiva ed assicurativa per le imprese partecipanti alle gare di appalto.

In ispecie, verrebbe stabilito che non assumono rilevanza, ai fini della valutazione del predetto requisito, le differenze tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento ai singoli Enti, non superiori al 5% per ciascun periodo di paga o di contribuzione e, in ogni caso, non superiori a cento euro.

Tuttavia, l'emissione della certificazione comporta l'obbligo da parte dell'impresa di sanare le suddette scoperture entro trenta giorni.

Per ultimo, si deve dar conto della disposizione maggiormente innovativa che verrebbe introdotta dal decreto in questione, volta ad impedire agli enti certificatori di rilasciare l'attestazione di regolarita' contributiva per un periodo determinato in presenza di specifiche violazioni delle disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile.

Piu' approfonditamente, il DURC non potrebbe essere emesso per un periodo che va dai ventiquattro mesi, con riferimento al reato di omicidio colposo determinato dalla violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, art. 589, c. 2, c.p., e al reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, art. 437, c.p., ai diciotto mesi, in relazione al reato di lesioni personali colpose cagionate dalla violazione delle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, art. 590, c. 3, c.p., ai dodici mesi per la violazione di alcune disposizioni previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, per giungere ai 3 mesi per le violazioni relative alle disposizioni poste a tutela dei riposi settimanali e giornalieri, di cui agli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

L'interessato sarebbe tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti definitivi emessi in relazione alla commissione delle suddette violazioni, ovvero il decorso del periodo su indicato, direttamente all'ente attestante al momento della richiesta della certificazione, ovvero alla stazione appaltante o alla SOA, qualora il DURC sia da queste richiesto.
In quest'ultimo caso, la SOA o la stazione appaltante saranno chiamate ad eseguire le verifiche delle predette autocertificazioni.

Si rammenta che le disposizioni precedentemente analizzate avranno efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.

Dott. Massimo Sperduti
Ragioniere commercialista
Revisore Contabile 
e-mail: massimo.sperduti@studenti.unicam.it

Fonte: Diritto.it

 


 
 
 
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