Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione anche senza Dia. La procedura, per ottenere gli sgravi fiscali sulle spese per interventi di ristrutturazione, non richiede la Dia, Denuncia di Inizio Attivita', se la normativa edilzia locale ha previsto che non sia necessario averla per certe tipologie di interventi.
Nel momento in cui arriva un controllo per verificare la spettanza dell'agevolazione richiesta, il contribuente puo' redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' il contribuente potra' indicare la data di inizio dei lavori ed attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia in cantiere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur non rientrando tra quelli che necessitano di Dia.
Rientrano negli interventi agevolabili i lavori eseguiti su singole unita' immobiliari e deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
A questa conclusione e' giunta l'Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n.
325/E del 12 novembre 2007, ha risposto al quesito posto dalla Direzione regionale.
La Direzione chiedeva se, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione,
era possibile sostituire la DIA (Denuncio inizio attivita') con una autocertificazione del contribuente, per interventi per cui la normativa edilizia locale non richiede titoli abilitativi.
L'Agenzia ha precisato che e' necessario allegare la Dia, alla documentazione per ottenere gli sgravi, solo nei casi in cui e' prevista dalla normativa locale.
La Direzione centrale, nel precisare che in linea generale, per poter fruire della detrazione del 36%, e' necessario inviare prima dell'avvio dei lavori, con raccomandata, l'apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, allegato alla stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, la copia della concessione, autorizzazione ovvero della dichiarazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia locale.
fonte: SAIE
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