Informazioni sempre esatte ed aggiornate, richiesta di documenti di riconoscimento solo nei casi indispensabili, distanze di cortesia, adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali, rigoroso rispetto dei casi nei quali e' lecito comunicare a terzi informazioni bancarie. sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante nelle Linee guida sul trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario adottate anche tenendo conto delle segnalazioni e dei reclami presentati all'Autorita' da parte di numerosi clienti insoddisfatti.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre
2007, individua le modalita' per il corretto uso dei dati personali dei clienti da parte degli istituti bancari e degli operatori postali, quando operano nell'ambito bancario e finanziario.
Nelle linee guida vengono affrontati diversi aspetti che regolano il rapporto tra banca e cliente: i casi nei quali e' lecito comunicare a terzi informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza da rispettare, le modalita' con le quali le banche devono soddisfare le richieste di accesso dei clienti ai propri dati personali o quelle per informarli sull'uso che viene fatto di questi dati.
"Il Garante prosegue cosi' la sua opera di chiarificazione in un altro importante settore - dichiara Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento - "Dopo la sanita', il recupero crediti, la vita condominiale, il rapporto di lavoro, le imprese, anche per le banche, dove molteplici sono state le segnalazioni da parte dei cittadini, l'Autorita' ha emanato una "Guida" per garantire i principi di correttezza, liceita' e proporzionalita' nell'uso dei dati personali. Evitare richieste ad alta voce, assicurare distanze di cortesia, poter conoscere tutto cio' che riguarda le proprie operazioni, pretendere la piu' assoluta riservatezza, sapere se le telefonate sono registrate, sono diritti sul cui pieno rispetto il Garante vigilera' con rigore".
Fonte: Garante privacy
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