PROVVEDIMENTO 8 Novembre 2007
Approvazione del modello "F24 enti pubblici".
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento, acquisito il parere favorevole
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A.,
Dispone:
Art. 1.
Modello di versamento "F24 enti pubblici"
1. E' approvato il modello di versamento denominato "F24 enti
pubblici" (F24 EP), riportato nell'allegato "A", che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
2. Il modello "F24 enti pubblici" e' utilizzato per il pagamento
di:
a) ritenute alla fonte operate per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), di cui al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ritenute alla fonte operate per l'addizionale comunale
all'IRPEF, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) ritenute alla fonte operate per l'addizionale regionale
all'IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il modello "F24 enti pubblici" e' utilizzato dai soggetti di
seguito elencati:
a) enti pubblici individuati dalla tabella A allegata alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed integrazioni,
titolari di conti presso le tesorerie provinciali, ivi compresi
quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle
retribuzioni del proprio personale al "Service Personale Tesoro"
(denominato S.P.T.);
b) enti pubblici individuati dalla tabella B allegata alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed integrazioni,
titolari di conti presso la tesoreria centrale, ivi compresi quelli
che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del
proprio personale al citato S.P.T.;
4. Il modello "F24 enti pubblici" puo' essere utilizzato, con le
stesse modalita' previste per gli Enti di cui alla lettera b) del
comma 3, anche dalle Amministrazioni centrali dello Stato, titolari
di conti presso la tesoreria centrale, che non si avvalgono del
"Service Personale Tesoro" per il pagamento delle retribuzioni del
proprio personale.
Art. 2.
Modalita' di esecuzione dei versamenti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti individuati
dall'art. 1, commi 3 e 4, che utilizzano il modello "F24 EP" per il
versamento dell'IRAP e delle ritenute di cui all'art. 1, comma 2,
effettuano la trasmissione del modello stesso all'Agenzia delle
entrate esclusivamente con modalita' telematiche.
Art. 3.
Trasmissione del flusso informativo
1. La trasmissione telematica di cui al precedente articolo avviene
tramite un flusso informativo inviato all'Agenzia delle entrate con
le seguenti modalita':
a) i soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, provvedono
direttamente all'invio del flusso;
b) i soli enti pubblici di cui alla lettera a) dell'art. 1,
comma 3, oltre alla modalita' di cui alla lettera precedente, possono
provvedere all'invio del flusso anche tramite il proprio tesoriere,
nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 4.
2. Il flusso informativo dovra' essere predisposto in conformita'
alle specifiche tecniche riportate nell'allegato "B", che vengono
approvate con il presente provvedimento.
3. Il flusso informativo dovra' essere trasmesso esclusivamente
attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel
ovvero Fisconline), accessibili - previa abilitazione da attribuirsi
in base ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle
dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 - attraverso la rete Internet all'indirizzo
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
4. I soggetti tenuti alla trasmissione del flusso di cui al
comma 1, gia' abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate, utilizzano le chiavi di accesso di cui sono attualmente
dotati. I tesorieri di cui alla lettera b) del citato comma 1 devono
essere abilitati al servizio Entratel come specificato al successivo
art. 4.
5. Il software necessario alla predisposizione del flusso
informativo e' disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle
entrate www.agenziaentrate.gov.it.
6. La trasmissione del flusso informativo del modello "F24 EP"
contenente le richieste di pagamento dovra' avvenire entro e non
oltre le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data
di esecuzione dell'operazione di versamento, indicata dai soggetti di
cui all'art. 1, commi 3 e 4.
7. Nel caso in cui la trasmissione avvenga oltre il termine
indicato al comma precedente, il pagamento sara' eseguito il primo
giorno lavorativo utile.
8. L'addebito di quanto risultante dal saldo del modello "F24 EP"
puo' essere richiesto esclusivamente sul conto, detenuto presso la
tesoreria centrale ovvero le tesorerie provinciali della Banca
d'Italia, indicato nel flusso informativo di cui al comma 1. Il conto
deve essere intestato al soggetto corrispondente al codice fiscale
indicato nel modello "F24 EP", pena lo scarto del flusso informativo.
Il conto di tesoreria di addebito e' identificato esclusivamente dal
codice IBAN (international bank account number), secondo le
disposizioni contenute nella circolare n. 20 dell'8 maggio 2007 del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
9. I soli soggetti individuati dall'art. 1, comma 3, lettera b) e
dal comma 4 dello stesso articolo, contemporaneamente all'invio del
flusso informativo all'Agenzia delle entrate, inoltrano al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni (I.Ge.P.A.) la richiesta di prelevamento fondi dal
proprio conto corrente di tesoreria centrale.
10. L'Agenzia delle entrate rende disponibili, nella sezione
"Ricevute" del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, ai
soggetti che hanno effettuato la trasmissione telematica del flusso
di cui al comma 1, le ricevute previste dal decreto 31 luglio 1998
concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti.
Art. 4.
Modalita' di svolgimento del servizio da parte dei tesorieri
1. I tesorieri incaricati dagli enti pubblici di cui all'art. 1,
comma 3, lettera a), provvedono, in nome e per conto degli stessi,
alla presentazione telematica dei modelli di versamento "F24 EP".
2. Ai fini di cui al comma 1, i tesorieri acquisiscono, dagli enti
pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720, l'autorizzazione alla trasmissione del flusso informativo di
cui al comma 1 dell'art. 3, che contiene anche i connessi ordini di
pagamento a valere sui conti di tesoreria intestati ai medesimi enti.
Le autorizzazioni sono conservate e custodite per un periodo di dieci
anni, decorrente dalla data di rilascio.
3. I tesorieri si impegnano ad astenersi dal presentare
telematicamente modelli "F24 EP" in assenza delle citate
autorizzazioni, ovvero successivamente alla loro revoca. Si
impegnano, altresi', a tenere indenne l'Agenzia delle entrate:
a) da qualsiasi richiesta di risarcimento danni presentata
dall'ente pubblico nei casi di mancato adempimento all'obbligo di
ottenere la preventiva autorizzazione alla presentazione telematica
dei modelli "F24 EP" ovvero a disporre i connessi ordini di pagamento
a valere sul conto di tesoreria intestato all'ente medesimo,
successivamente alla revoca dell'autorizzazione stessa;
b) da qualsiasi responsabilita' derivante dall'esecuzione delle
operazioni di pagamento, nonche' da ogni conseguenza dannosa o
molestia che possa derivare anche da parte di terzi.
4. I tesorieri si impegnano a consegnare agli enti pubblici per i
quali effettuano il servizio copia dei modelli "F24 EP" trasmessi per
via telematica, nonche' di tutte le corrispondenti ricevute di cui al
comma 10 dell'art. 3 e di ogni altro documento che venga loro reso
disponibile da parte dell'Agenzia delle entrate.
5. I tesorieri gia' registrati al servizio telematico Entratel con
tipo utente "F10" provvedono alla presentazione telematica dei
modelli di versamento "F24 EP" utilizzando le credenziali di accesso
ad essi attualmente attribuite. I tesorieri non registrati a Entratel
richiedono l'abilitazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate territorialmente competente in base alla propria sede legale,
utilizzando il modello disponibile a partire dal 15 novembre 2007 sul
sito Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nel quale
dovranno specificare il nuovo tipo utente "F40" appositamente
istituito. I tesorieri registrati a Entratel con tipo utente diverso
da "F10" chiedono al predetto ufficio locale dell'Agenzia,
utilizzando la medesima modulistica sopra richiamata, la necessaria
variazione del tipo utente in "F40" al fine di aggiungere agli
attuali requisiti di trasmissione la possibilita' di inviare i
modelli "F24 EP". Per le attivita' di trasmissione telematica di cui
al presente provvedimento non e' ammesso, per i tesorieri, il ricorso
a societa' di servizi o altri soggetti intermediari.
6. I tesorieri incaricati dagli enti pubblici di cui all'art. 1,
comma 3, lettera a), di trasmettere i modelli "F24 EP", devono
formulare, al momento della predisposizione di ciascun flusso
telematico, espressa opzione valorizzando l'apposito campo definito
nelle specifiche tecniche riportate nell'allegato "B".
7. L'esercizio dell'opzione prevista al comma precedente implica la
formale adesione e la piena osservanza delle disposizioni contenute
nel presente provvedimento. La mancata valorizzazione del campo
relativo all'esercizio dell'opzione determina lo scarto del flusso
telematico dei versamenti.
Art. 5.
Trattamento dei dati
1. I dati raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza del decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di
necessita', pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima
normativa.
2. In particolare, l'Agenzia delle entrate garantisce che i dati
acquisiti non vengano fatti oggetto di accesso improprio, divulgati,
comunicati, ceduti a terzi ne' altrimenti utilizzati per finalita'
diverse da quelle per le quali sono stati raccolti.
Art. 6.
Sicurezza dei dati
1. La sicurezza nella trasmissione dei dati e' garantita dal
sistema di invio telematico dell'Anagrafe Tributaria, che e' basato
su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in
un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica
password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, e'
previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale
dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette
credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per
ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella
trasmissione dei dati e', altresi', realizzata attraverso un
meccanismo basato su chiavi "asimmetriche", che garantiscono la
cifratura dell'archivio da trasmettere.
2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo
dell'Anagrafe Tributaria e' garantita da misure che prevedono un
sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed
autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di
tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e
della tipologia delle operazioni svolte, nonche' della conservazione
delle copie di sicurezza.
Art. 7.
Annullamento delle operazioni di versamento
1. Eventuali richieste di annullamento di operazioni di pagamento
precedentemente inviate potranno essere trasmesse telematicamente
all'Agenzia delle entrate, attraverso le apposite funzioni dei
servizi Entratel o Fisconline, entro e non oltre le ore 22 del
secondo giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione
dell'operazione da annullare, indicata nel flusso informativo
originario dai soggetti individuati dall'art. 1, commi 3 e 4.
2. Le richieste di annullamento pervenute oltre il termine di cui
al comma precedente saranno scartate.
Motivazioni.
L'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
stabilito che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF venga
effettuato direttamente ai comuni di riferimento e che con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze fossero definite le
modalita' di attuazione.
L'applicazione della norma, stante la numerosita' delle operazioni
di versamento in tesoreria da parte dei soggetti pubblici coinvolti,
comporta la necessita' di definire un sistema di pagamento
completamente automatizzato, utilizzabile anche per l'IRAP ed altre
ritenute alla fonte.
Gli articoli 4, 5 e 7 del decreto attuativo del Ministro
dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, nel definire le
modalita' di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte
di alcuni soggetti pubblici, hanno previsto che con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate fossero definiti i relativi
tempi, modalita' e specifiche tecniche.
Pertanto, con il presente provvedimento vengono disciplinati i
versamenti dovuti da:
enti pubblici individuati dalle tabelle A e B allegate alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, ivi compresi quelli che hanno affidato il
servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al
citato "Service Personale Tesoro" (denominato S.P.T.);
amministrazioni centrali dello Stato che, per il pagamento degli
stipendi e degli assegni fissi, non si avvalgono delle procedure
informatiche di S.P.T., titolari di conti presso la tesoreria
centrale.
Lo sviluppo del nuovo sistema di pagamento, che sara' utilizzato
per l'IRAP e le ritenute alla fonte operate per l'IRPEF e le relative
addizionali, consente di ottenere numerosi vantaggi:
contenimento dei costi per lo Stato, sicurezza in fase di
trasmissione dei flussi informativi e maggiore attendibilita' dei
dati, grazie all'automazione di operazioni di versamento che,
attualmente, vengono eseguite manualmente;
adozione di un modello unificato per il versamento delle ritenute
alla fonte e dell'IRAP da parte dei soggetti pubblici coinvolti,
anche in qualita' di sostituti d'imposta;
utilizzo di una procedura telematica per il trasferimento di
fondi tra conti di tesoreria, senza impatti sulla disponibilita' di
cassa complessiva dello Stato;
garanzia di tempestivita' negli accreditamenti ai comuni di
riferimento dell'addizionale IRPEF riscossa.
Riferimenti normativi.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
legge 29 ottobre 1984, n. 720 (tabelle A e B): istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984);
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986);
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 23 dicembre 1997);
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: istituzione
dell'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1,
comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191. (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 dicembre 1998);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(articolo 3, comma 2): disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito riscossione mediante versamenti diretti. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973);
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196: Codice in materia di
protezione dei dati personali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 29 luglio 2003);
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 143):
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007). (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario);
circolare n. 20 dell'8 maggio 2007 del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato: modalita' per l'utilizzo del
bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali;
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre
2007, che definisce le modalita' operative per l'effettuazione, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, dei versamenti di addizionale comunale
all'IRPEF direttamente ai comuni di riferimento.
Roma, 8 novembre 2007
Il direttore: Romano
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