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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: erogazione delle somme di cui all'articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei co
09/12/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 8 Novembre 2007 - Definizione delle modalita' di erogazione delle somme di cui all'articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito. (GU n. 278 del 29-11-2007 )

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 8 Novembre 2007 

Definizione   delle  modalita'  di  erogazione  delle  somme  di  cui
all'articolo  44  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n. 159, che
individua  una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a
basso reddito.

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  44  del  decreto-legge  1° ottobre 2007, n. 159, che
individua  una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a
basso reddito;
  Visto,  in  particolare,  i  commi 1  e  2  dell'art. 44 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l'anno 2007, attribuiscono ai
soggetti  passivi  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche la
cui  imposta  netta  dovuta  per  l'anno  2006  risulti  pari a zero,
rispettivamente,  una somma pari a 150 euro quale rimborso forfetario
di  parte  delle  maggiori  entrate  tributarie affluite all'erario e
un'ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico;
  Visto  il comma 3 del medesimo art. 44 del decreto-legge n. 159 del
2007,  che,  per  l'erogazione  del  beneficio  tributario  di cui ai
commi 1  e 2, istituisce un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione
pari a 1.900 milioni di euro;
  Visto  il comma 4 dello stesso art. 44 del decreto-legge n. 159 del
2007  in  forza  del  quale  con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  individuate,  nel  rispetto del limite di spesa
fissato  dal  comma 3,  le categorie dei soggetti aventi diritto, con
riferimento  ai  titolari di redditi da lavoro e da pensione, nonche'
sono  stabilite  le  modalita'  di  erogazione del predetto beneficio
tributario  e  quelle  necessarie per l'attuazione delle disposizioni
contenute nel medesimo art. 44;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  e,  in  particolare, gli articoli 11 e 12
concernenti,  rispettivamente,  la  determinazione  dell'imposta e le
detrazioni per carichi di famiglia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  e  successive modificazioni, recante disposizioni comuni in
materia  di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare,
gli  articoli 23  e  29  concernenti  gli  adempimenti  dei sostituti
d'imposta  in  sede  di  effettuazione  delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente;
  Sentita  l'Agenzia  delle  entrate  per quanto riguarda gli aspetti
gestionali  connessi all'attribuzione del beneficio tributario di cui
all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;
  Sentito  l'Istituto nazionale di previdenza sociale con riferimento
all'attribuzione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1
e  2,  del  decreto-legge  n. 159 del 2007 ai titolari di trattamenti
pensionistici;
  Tenuto conto della necessita' di individuare i soggetti beneficiari
del  beneficio  tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge
n.  159 del 2007 nel rispetto della dotazione del Fondo appositamente
istituito;
  Ritenuta l'opportunita' di individuare per i lavoratori dipendenti,
per  i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
e  per  i  pensionati  modalita'  semplificate  di  attribuzione  del
beneficio tributario;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Soggetti beneficiari

  1.  Il  beneficio  tributario  di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del
decreto-legge  1° ottobre  2007,  n.  159,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   2 ottobre  2007,  n.  229,  spetta  ai  soggetti  passivi
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche residenti in Italia
per  i  quali  nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero. La
disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica  se  alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' dei seguenti
redditi  indicati nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
    a) lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1 ;
    b) pensione  di  cui all'art. 49, comma 2, compresi quelli di cui
all'art. 11, comma 2;
    c) assimilati  a  quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50,
comma 1,  lettere a),  c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni
periodici indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c);
    d) lavoro  autonomo di cui all'art. 53, d'impresa di cui all'art.
55, d'impresa minore di cui all'art. 66, anche se conseguiti in forma
di partecipazione;
    e) diversi   di   cui   all'art.  67,  comma 1,  lettere i)  e l)
limitatamente  ai  redditi  derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente.
  2. Per i soggetti titolari dei redditi indicati alla lettera d) del
precedente  comma, l'imposta netta deve essere assunta al lordo delle
perdite dichiarate.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma 2 dell'art. 44 del
citato  decreto-legge  n.  159  del  2007, sono esclusi dal beneficio
tributario  di  cui al comma 1 del medesimo art. 44 i soggetti, per i
quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero, fiscalmente
a  carico  di  altri  contribuenti  ai  sensi dell'art. 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

        
      
                               Art. 2.

                 Modalita' di erogazione delle somme

  1.  Ai soggetti titolari dei redditi indicati nelle lettere a) e c)
dell'art.  1  che  nel  mese  di dicembre  2007  prestano l'attivita'
lavorativa  presso  il  sostituto  d'imposta  che  ha rilasciato agli
stessi  la  certificazione  unica  dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati  (CUD)  di  cui  all'art.  4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive
modificazioni,   relativa  all'anno  2006,  il  beneficio  tributario
spettante  ai  sensi  dell'art.  44,  commi 1  e 2, del decreto legge
1° ottobre  2007,  n.  159,  e'  attribuito  in via automatica, salvo
espressa  rinuncia del beneficiario, dal medesimo sostituto d'imposta
nel  mese  di dicembre  2007  sulla  base  dei  dati risultanti dalla
predetta certificazione.
  2.  Ai  soggetti  titolari  dei  redditi  indicati nella lettera b)
dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 percepiscono il trattamento
pensionistico  dal  sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi
la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
(CUD)  di  cui  al  citato  art.  4,  comma 6-ter,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno
2006,  il  beneficio  tributario  spettante  ai  sensi  dell'art. 44,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e' attribuito
in   via   automatica  dal  medesimo  sostituto  d'imposta  nel  mese
di dicembre 2007 sulla base delle informazioni in suo possesso.
  3. I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di
cui  all'art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), del presente decreto,
da  un  sostituto  d'imposta diverso da quello che ha rilasciato agli
stessi  la  certificazione  unica  dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati   (CUD)   relativa   al  periodo  d'imposta  2006  possono
richiedere  l'erogazione del beneficio tributario di cui all'art. 44,
commi 1  e  2,  del citato decreto-legge n. 159 del 2007 al sostituto
d'imposta  che  corrisponde  i  predetti redditi nel mese di dicembre
2007  attestando  per  iscritto, con riferimento al periodo d'imposta
2006:
    a) che l'imposta netta e' pari a zero;
    b) che  hanno  presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che
sono stati esonerati da tale adempimento;
    c) i  dati  anagrafici  e  il  codice  fiscale  di  ciascuno  dei
familiari a carico;
    d) la  percentuale  di  spettanza delle deduzioni per familiari a
carico nella stessa misura di cui si e' eventualmente gia' fruito.
  4.  I soggetti che nell'anno 2006 hanno percepito redditi di lavoro
dipendente  da  un  datore di lavoro diverso da quelli elencati negli
articoli 23   e  29  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  possono  richiedere l'attribuzione del
beneficio  tributario spettante con le medesime modalita' dettate nel
precedente  comma 3,  sempreche' nel mese di dicembre 2007 i medesimi
soggetti percepiscano redditi di lavoro dipendente, assimilati e/o di
pensione  da  un  sostituto  d'imposta  di  cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  5.  I soggetti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 che hanno ricevuto il
beneficio  tributario  di  cui al citato art. 44 del decreto-legge n.
159 del 2007 sono obbligati a comunicare tempestivamente al sostituto
d'imposta,   e  comunque  entro  i  termini  di  effettuazione  delle
operazioni  di  conguaglio dei redditi relativi all'anno 2008, di non
averne  diritto.  In  tal  caso,  il  sostituto d'imposta e' tenuto a
recuperare   il   beneficio   tributario   erogato  dagli  emolumenti
corrisposti nei periodi di paga o di pensione successivi a quello nel
quale  e'  resa  la  comunicazione  e  comunque  entro  i  termini di
effettuazione delle predette operazioni di conguaglio.
  6.  Il  sostituto  d'imposta  attribuisce  il  beneficio tributario
spettante   ai   sensi   dell'art.   44,  commi 1  e  2,  del  citato
decreto-legge  n.  159 del 2007 solo se il monte ritenute disponibile
nel  mese  di dicembre  2007  e' sufficiente a garantire il beneficio
medesimo  per  tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ovvero solo se
il  monte  ritenute  disponibile nel mese di erogazione del beneficio
tributario e' sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti
i  soggetti  indicati  nei  precedenti commi 3 e 4 che ne hanno fatto
richiesta.
  7.  Entro  il 31 gennaio 2008, gli enti pensionistici sono tenuti a
comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il totale delle somme
attribuite ai sensi del comma 2.
  8.  In  tutti  i  casi  in  cui  il  beneficio  tributario  non  e'
riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, lo
stesso   puo'   essere  richiesto  in  sede  di  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  relativi  al  periodo  d'imposta 2007. I
soggetti  esonerati  dall'obbligo  di presentare la dichiarazione dei
redditi   possono  richiedere  il  beneficio  tributario  presentando
un'istanza all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite  le caratteristiche del
modello  che i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione  dei  redditi devono utilizzare ai fini della richiesta
del beneficio tributario spettante.
  9.  I  soggetti  che  hanno  percepito  il beneficio tributario non
spettante  in  tutto  o  in  parte,  compresi  quelli  che  non hanno
effettuato  la  comunicazione  di  cui  al  comma 5,  sono  tenuti ad
evidenziare  nella dichiarazione dei redditi l'importo non spettante.
I   contribuenti   esonerati   dall'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  effettuano la restituzione del beneficio
tributario  percepito  mediante versamento con il modello F24 entro i
termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008.
  10.  Nel  modello  770 devono essere indicati il codice fiscale dei
beneficiari  e  dei  familiari  a  carico con riferimento ai quali e'
stato  attribuito  il  beneficio  tributario. L'Agenzia delle entrate
effettua i controlli sui benefici tributari riconosciuti eseguendo il
recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 8 novembre 2007

                                          Il Ministro: Padoa Schioppa

 


 
 
 
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