Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici Deliberazione n. 154 del 22.05.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Gravina di Catania – lavori per il prolungamento di Via Milanese.
Un Ente appaltante escludeva da una gara n. 145 offerte su 312 pervenute, per non aver prodotto, anche se non richiesto nel bando, il Modello GAP.
A seguito di contestazione da parte di due partecipanti esclusi, la
Stazione appaltante ha chiesto parere all'Autorita' di Vigilanza sui lavori
pubblici.
L'Autorita'
Precisando che
a tal proposito la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto,
contrariamente alla prassi seguita da numerose stazioni appaltanti di chiedere
la presentazione del modello G.A.P. in sede di aggiudicazione, che la
produzione del predetto modello riveste carattere di essenzialita' ai fini della
lotta contro le infiltrazione della delinquenza mafiosa nel settore dei pubblici
appalti ( C.G.A. 6 maggio 1998 n. 298; C.G.A. 3 marzo 2003, n. 94; TAR
Catania, sez. III, 12.11.2003 n. 1893).
Ne consegue che, sul presupposto che il bando di gara disponga la
presentazione del modello G.A.P., il concorrente che ne ometta la
presentazione deve essere escluso anche qualora nel bando non sia contenuta
un'esplicita comminatoria di esclusione.
Non puo' tuttavia ritenersi sussistente una causa di esclusione nel caso in
cui il bando non contenga, come nel caso di specie, espressa clausola
relativa alla presentazione del modello G.A.P. e, di conseguenza,
penalizzare il concorrente che abbia fatto incolpevole affidamento sul tenore
testuale e letterale della lex specialis.
ha ritenuto, nel caso specifico, e cioe' che nel bando
non viene richiesta la presentazione del GAP, la procedura adottata
dalla Stazione appaltante non conforme.
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LA DELIBERA INTEGRALE.
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