MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 11 Ottobre 2007
Istituzione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro
nero ed irregolare.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che
istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un
Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, con compiti di
analisi, promozione, attuazione e coordinamento delle iniziative in
materia di emersione del lavoro non regolare e sviluppo locale;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Norme per
incentivare l'emersione dall'economia sommersa";
Vista la legge 23 aprile 2002, n. 73, recante "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare";
Vista la legge 22 novembre 2002, n. 266 recante "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 che prevede,
tra l'altro, che il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare
di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le
relative risorse finanziarie ed i comandi in atto;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 2003,
n. 30;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", con la quale, fra l'altro,
e' stato individuato il "Ministero del lavoro e della previdenza
sociale";
Visto l'art. 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che
dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale venga istituita una Cabina di regia nazionale di
coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di
emersione e promozione di occupazione regolare nonche' alla
valorizzazione dei Comitati per il lavoro e l'emersione del lavoro
sommerso (CLES);
Considerata la complessiva azione di contrasto al lavoro irregolare
che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche
attraverso le azioni condotte dall'Istituto nazionale per la
previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, conduce sul territorio nazionale, sia con
riferimento ad iniziative di prevenzione ed informazione, sia in
relazione ad azioni di controllo e vigilanza;
Considerato il quadro normativo in tema di tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
Considerata l'esigenza di assicurare la piu' ampia partecipazione
alla citata Cabina di regia e l'apporto di qualificati contributi;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che nella seduta del 20 settembre
2007 ha espresso parere favorevole;
Sentite le organizzazioni nazionali comparativamente piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro nella riunione
del 23 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita la Cabina di regia nazionale di coordinamento, con
il compito di concorrere allo sviluppo, alla promozione,
implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro
sommerso ed irregolare.
2. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e svolge, ai sensi dell'art. 1, comma 1156,
lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, funzioni volte allo
sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di
occupazione regolare, alla valorizzazione dei comitati per il lavoro
e l'emersione del sommerso (CLES), all'individuazione delle azioni e
degli interventi da finanziare attraverso il Fondo per l'emersione
del lavoro irregolare ed alla realizzazione di campagne nazionali di
informazione per la prevenzione del lavoro sommerso ed irregolare.
Art. 2.
1. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ovvero dal Sottosegretario di Stato dal medesimo
delegato, ed e' composta da membri permanenti in rappresentanza delle
seguenti amministrazioni ed organismi:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero della solidarieta' sociale;
c) Dipartimento per i diritti e le pari opportunita';
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Ministero dello sviluppo economico;
f) la Consigliera nazionale di parita';
g) Conferenza delle regioni e delle province autonome, tramite la
partecipazione di sei componenti in rappresentanza delle Regioni
settentrionali, centrali e meridionali;
h) Unione delle province d'Italia (UPI);
i) Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
l) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
m) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (lNAIL);
n) Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
o) i Direttori generali della direzione generale del mercato del
lavoro, della direzione generale per l'attivita' ispettiva, della
direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, della
direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi
all'occupazione e della direzione generale per l'innovazione
tecnologica e la comunicazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed il presidente del Comitato nazionale per
l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni;
p) cinque rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e
dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale con
riferimento ai settori merceologici dell'industria, dell'agricoltura,
dell'artigianato, del commercio e della cooperazione;
q) tre rappresentanti di enti ed organismi afferenti al Terzo
settore e all'associazionismo di protezione sociale individuati, in
ragione della comprovata rilevanza dell'impegno a livello nazionale
in attivita' di lotta e prevenzione dei fenomeni mafiosi e in azioni
di solidarieta' e di assistenza nei confronti delle vittime del
lavoro forzato e del grave sfruttamento lavorativo, con decreto
triennale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Ai lavori della Cabina di regia sono invitati a partecipare, in
ragione degli specifici argomenti trattati aventi rilevanza
territoriale, i rappresentanti delle regioni, delle province autonome
e degli enti locali interessati. Possono, altresi', essere invitati a
partecipare rappresentanti di amministrazioni, di enti locali, del
mondo dell'associazionismo e del Terzo settore, nonche'
rappresentanti di enti, organismi ed organizzazioni.
3. Il presidente della Cabina di regia esercita, in tale qualita',
anche i compiti relativi al Comitato di cui all'art. 78, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, conformemente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, introdotto dall'art. 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2003
n. 343.
Art. 3.
1. Il Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di
cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive
modifiche ed integrazioni, svolge attivita' di elaborazione dei piani
e delle politiche in materia di emersione del lavoro non regolare
tenendo conto della specificita' dei settori e dei territori
individuati dalla Cabina di regia, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
nonche' dell'attivita' svolta dalle Commissioni regionali per
l'emersione e in coerenza con le politiche regionali in materia.
2. Per lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni di
competenza, anche al fine di ricostruire un quadro complessivo delle
politiche di emersione, trasversale alle competenze di tutti gli enti
ed organi interessati, la Cabina di regia puo' richiedere alle
amministrazioni interessate informazioni generali, anche di carattere
statistico, su materie inerenti la situazione occupazionale ed
economica nei territori, e sui risultati delle attivita' svolte dai
singoli enti. A tal fine, puo' sentire periodicamente i CLES, ai
quali puo' chiedere notizie ed informazioni relativamente alle
situazioni di interesse della provincia di riferimento.
3. La Cabina di regia puo' acquisire dalla Commissione centrale di
coordinamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, in relazione a situazioni o problematiche particolari,
relazioni specifiche con riferimento ad attivita' di vigilanza gia'
posta in essere a livello territoriale.
4. La Cabina di regia, al fine di fronteggiare situazioni di
commistione tra lavoro sommerso o irregolare e fenomeni di
criminalita' organizzata, puo' individuare forme di collaborazione
con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia
e delle altre associazioni criminali similari di cui alla legge
1° ottobre 1996, n. 509 e con la Direzione nazionale antimafia, anche
al fine di condividere e confrontare strategie e piani di intervento.
5. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 marzo 2003, e l'Agenzia di Italia Lavoro, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, nei
rispettivi ambiti di competenza, offrono consulenza ed assistenza
tecnico-scientifica alla Cabina di regia nell'esercizio delle sue
funzioni istituzionali.
Art. 4.
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni di segreteria, la
Cabina di regia si avvale di un contingente massimo di cinque unita'
in servizio presso le Direzioni generali di cui alla lettera o),
comma 1, art. 2 del presente decreto.
2. La sede e le unita' del contingente di cui al primo comma sono
individuati con successivo decreto ministeriale.
Art. 5.
1. Ai componenti della Cabina di regia ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi dell'art. 2, comma 2, non spetta alcun compenso,
rimborso spese o indennita' di missione.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare
nuovi od ulteriori spese a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Roma, 11 ottobre 2007
Il Ministro: Damiano
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