AVVIO
della PROCEDURA: il
contribuente, il sostituto d'imposta o l'obbligato in solido che siano
incorsi in una delle violazioni sopra elencate possono ricorrere al
ravvedimento con la procedura di seguito illustrata.
Violazioni di cui al n. 1 (omessi
o insufficienti versamenti) si dovra' procedere a:
A) versare
il tributo dovuto;
B) pagare, indipendentemente dal tributo, una sanzione pari a:
- 1/8
della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 3,75% del tributo
dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data in cui e' stata
commessa la violazione (coincidente con l'ultimo giorno disponibile in
cui era possibile effettuare il versamento). NB: nell'ipotesi di
opzione del contribuente per il pagamento rateale i 30 giorni decorrono
dalla data entro la quale questi doveva procedere al versamento della
rata; il calcolo degli interessi moratori deve avvenire
sull'imposta comprensiva degli interessi di dilazione.
- 1/5
della sanzione prevista per l'omesso versamento/pagamento ovvero 6%
del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga oltre i 30
giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione, ovvero entro 1
anno qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
C) al versamento degli interessi moratori maturati giorno
per giorno al tasso di interesse legale.
Violazioni di cui al n. 2
(errori meramente formali): tali violazioni non sono sanzionabili.
Secondo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.8.2001, n. 77/E, ai fini
della non punibilita' delle violazioni "meramente formali", e' l'Ufficio
competente che deve valutare in concreto se la violazione ha arrecato
o meno pregiudizio all'attivita' di controllo. Sono ad esempio
errori meramente formali l'errata o l'irregolare comunicazione del codice
attivita' (Ris. 6.7.2001, N. 112/E) o l'indicazione errata di un codice
tributo nell'ambito del Mod. F23 o del Mod. F24 (Circolare 21.1.2002, n. 5/E).
Violazioni di cui al n. 3
(errori ed omissioni formali) si dovra' procedere a:
A) versare
l'eventuale tributo dovuto;
B) pagare, indipendentemente dal tributo, una sanzione pari a:
- 1/8
della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 3,75% del tributo
dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data in cui e' stata
commessa la violazione (coincidente con l'ultimo giorno disponibile in
cui era possibile effettuare il versamento). NB: nell'ipotesi di
opzione del contribuente per il pagamento rateale i 30 giorni decorrono
dalla data entro la quale questi doveva procedere al versamento della
rata; il calcolo degli interessi moratori deve avvenire
sull'imposta comprensiva degli interessi di dilazione.
- 1/5
della sanzione prevista per l'omesso versamento/pagamento ovvero 6%
del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga oltre i 30
giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione ovvero entro 1
anno qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
C) al versamento degli interessi moratori maturati giorno per
giorno al tasso di interesse legale.
Violazioni di cui al n. 4
(errori sostanziali) si dovra' procedere a:
A) versare
il tributo o maggior tributo dovuto;
B) 1/5
della sanzione minima edittale prevista per la specifica
violazione (ad errori nelle dichiarazioni dei redditi rilevabili ex artt.
36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, omessa esecuzione delle ritenute o loro
versamento da parte del sostituto d'imposta, omessa fatturazione e/o
registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, ecc.);
C) provvedendo alla corretta esecuzione di quanto ha costituito
violazione (presentando una dichiarazione o denuncia in luogo di quella
infedele, effettuando e/o versando l'eventuale ritenuta omessa, fatturando o
registrando quanto omesso, ecc.);
D) versando
gli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse
legale.
Violazioni di cui al n. 5
(omessa o tardiva dichiarazione) sono sanabili dal contribuente:
A) presentando
la dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) tardiva entro 90 giorni
(termine cosi' elevato con decorrenza dal 15.1.2000 dall'art. 2, co. 1, D.Lgs.
506/1999);
B) versando:
1/8 della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione e
l'eventuale sanzione prevista per l'omesso (in tutto o in
parte) versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione ridotta a:
- 1/8
ovvero 3,75% dell'imposta o maggiore imposta se versata entro
30 giorni dalla scadenza per il versamento dell'imposta;
- 1/5
ossia il 6% dell'imposta o maggiore imposta se versata oltre
i 30 giorni dalla scadenza per il versamento ma entro il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in
cui e' stata inoltrata la dichiarazione tardiva;
C) pagando le eventuali imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva
e gli eventuali interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso
legale.
CALCOLO
degli INTERESSI MORATORI: per il
calcolo degli interessi moratori si applica la formula dell'interesse
semplice, al tasso legale (3% dall'1.1.2002; 3,5%
fino al 31.12.2001, dal 01.01.2002 3% e dal 01.01.2004 2,50%),
al capitale (importo del tributo) per i giorni che iniziano a
decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto
l'adempimento al giorno in cui si effettua il pagamento.
La
formula e' la seguente:tasso interesse
legale x tributo x giorni trascorsi dalla violazione : 365
Esempio:
Iva pari ad € 2000 pagata con un
ritardo di 20 giorni (nell'anno 2002):
Formula degli interessi: somma dovuta x 3 (tasso) x 20 (giorni) : 36500
Calcolo degli interessi: € 2000 x 3 x 20 / 36500 = €
3,29
Calcolo della sanzione: € 2000
x 3,75% = € 75
Totale da versare contestualmente: €
2.078,29 (€ 2.000 + € 3,29 + 75).
PERFEZIONAMENTO:
avviene con il versamento, entro
i termini sopra riportati, del tributo, degli interessi e,
generalmente, della sanzione mediante Mod. F24, nonche' la presentazione
dell'eventuale dichiarazione (tardiva, integrativa, sostitutiva,
ecc.) all'Ufficio competente.
RAVVEDIMENTO
e COMPENSAZIONE: i debiti risultanti
dall'applicazione del ravvedimento operoso possono essere compensati
con i crediti risultanti dal periodo d'imposta precedente (con
l'eccezione dei crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche); qualora
tali crediti risultino dalla dichiarazione annuale precedente (ad esempio
dalla dichiarazione annuale Iva) possono essere utilizzati in compensazione
dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta (1° gennaio
per i periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare).
VERSAMENTO
delle SANZIONI: dal 1° gennaio 2002
devono essere pagate con il Mod. F24 in euro (approvato con provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2001) tutte le somme, comprese le sanzioni,
dovute in riferimento ad imposte sui redditi, Iva, e relative imposte
sostitutive, ritenute alla fonte, Irap ed imposta sugli intrattenimenti a titolo
di ravvedimento operoso.
SOPPRESSIONE
del RAVVEDIMENTO OPEROSO GRATUITO:
l'articolo 7 del D.Lgs. 32/2001 ha espressamente abrogato il comma 4
dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che consentiva al contribuente nei casi
di omissione o errore formale, di ravvedersi entro 3 mesi
dall'omissione o dall'errore senza applicazione di interessi (presentazione
entro 3 mesi del Mod. F24 con saldo zero).
NUOVI CODICI
TRIBUTO: il Provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate 28.2.2002 ha ridotto e razionalizzato i
codici tributo per i versamenti tramite il Mod. F24. I nuovi codici devono
essere utilizzati a decorrere dall'1.3.2002. Si riportano di seguito i codici
tributo previsti per il ravvedimento operoso (da indicare sul modello
F24).
TRIBUTO
|
CODICE
|
Sanzione
pecuniaria Irpef
|
8901
|
Sanzione
pecuniaria addizionale regionale Irpef
|
8902
|
Sanzione
pecuniaria addizionale comunale Irpef
|
8903
|
Sanzione
pecuniaria Iva
|
8904
|
Sanzione
pecuniaria Irpeg
|
8905
|
Sanzione
pecuniaria sostituti d'imposta
|
8906
|
Sanzione
pecuniaria Irap (commerciale)
|
8907
|
Sanzione
pecuniaria altre imposte dirette
|
8908
|
Sanzione
pecuniaria imposta sugli intrattenimenti
|
8909
|
Sanzione
pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti
|
8910
|
Sanzione
pecuniaria altre violazioni tributarie (*)
|
8911
|
Sanzione
pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale
|
8912
|
Sanzione
pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi |
8913
|
Sanzione
pecuniaria Ires |
8914
|
Interessi sul
ravvedimento - IRPEF -
|
1989
|
Interessi sul
ravvedimento - IRES -
|
1990
|
Interessi sul
ravvedimento - IVA -
|
1991
|
Interessi
sul ravvedimento - IMPOSTE SOSTITUTIVE - |
1992
|
Interessi
sul ravvedimento - IRAP - |
1993
|
Interessi
sul ravvedimento - ADDIZIONALA REGIONALE - |
1994
|
Interessi
sul ravvedimento - ADDIZIONALE COMUNALE - |
1995
|
(*) CODICE
TRIBUTO DA UTILIZZARE PER RAVVEDIMENTO INVIO UNICO ENTRO I 90 GIORNI
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 109 del 22
maggio 2007, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Modello F
24, delle somme dovute a titolo di interessi a seguito del pagamento del tributo
e delle sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie.
All'interno del modello F24:
- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere
esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella
sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il
codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e
delle province autonome";
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione
"ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al
codice dell' ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti
locali"
IRREGOLARITA'
del MODELLO F24: per correggere errori
di compilazione del Mod. F24 che non incidono sul pagamento del debito
tributario complessivo e che, quindi, si configurano come violazioni
meramente formali non soggette a sanzione (ad esempio errata
indicazione del periodo di riferimento, errata attribuzione ad un solo codice
tributo dell'importo a debito o a credito relativo a piu' tributi), i
contribuenti possono presentare un'istanza di rettifica del modello ad
uno qualsiasi degli uffici locali dell'Amministrazione
finanziaria contenente gli elementi necessari per consentire la correzione
dell'errore.
IRREGOLARITA'
del MOD. F23: ai fini del ravvedimento
in caso di errore di codice tributo compiuto nel Mod. F23, la comunicazione
puo' essere inviata all'Ufficio periferico il cui codice e' stato
indicato nel modello stesso ovvero, in caso di soppressione di tale ufficio in
data successiva a quella della violazione, all'Agenzia delle Entrate che ne ha
assunto le funzioni. In caso di errata indicazione del codice
ufficio nel Mod. F23 il contribuente deve inviare una comunicazione
sia all'Ufficio periferico il cui codice e' stato indicato erroneamente
sul modello di versamento, sia a quello in cui il versamento deve essere correttamente
abbinato. Le suindicate violazioni costituiscono errori meramente formali
e, quindi, non sono sanzionate dall'Amministrazione finanziaria
(Ris. 6.7.2001, n. 112/E).
CREDITI
d'IMPOSTA UTILIZZATI in COMPENSAZIONE nel MOD. F24 in MISURA SUPERIORE a
QUANTO EFFETTIVAMENTE SPETTANTE
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2002, n. 166/E): nell'ipotesi in
cui il contribuente abbia utilizzato in compensazione, con il modello di
pagamento F24, crediti d'imposta in misura superiore
a quanto effettivamente spettante, e' possibile regolarizzare tale
violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, e' necessario:
A) versare
l'importo del credito d'imposta non spettante, maggiorato
degli interessi legali, con il modello F24, indicando:
- nella colonna "codice tributo" il codice relativo al credito
d'imposta utilizzato in eccesso;
- nella colonna "importi a debito versati" l'importo del
credito da restituire;
- nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui
si riferisce il versamento;
B) versare la sanzione ridotta dovuta per il ravvedimento
con il codice tributo 8911 "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni
tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap
e all'Iva".
Ravvedimento
della Tassa annuale per la numerazione e
la bollatura dei libri sociali
Modalita'
operative per il ravvedimento operoso
Qualora
il contribuente sia incorso nelle seguenti infrazioni:
-
omesso versamento
oppure
-
insufficiente o tardivo versamento
della
tassa annuale di numerazione e bollatura dei libri sociali, per regolarizzare la
violazione puo' accedere all'istituto del ravvedimento operoso entro un anno da
quanto la violazione e' stata commessa.
Modalita'
operative
Per
regolarizzare la violazione occorre:
a)
versare sul modello F24 la tassa annuale maggiorata degli interessi legali 3%
per le annualita' successive al primo anno di attivita'. Per il contribuenti al
primo anno d'attivita' il versamento va effettuato sul bollettino di conto
corrente postale n. 6007 intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tassa
Concessioni Governative.
b)
per quanto riguarda la sanzione va cosi' definita:
-
se la regolarizzazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data di violazione
dell'obbligo, la sanzione viene ridotta ad 1/8 del 100% della tassa dovuta pari
al 12,5% dell'imposta non versata (100 / 8 = 12,5);
-
se la regolarizzazione viene effettuata successivamente al termine di cui al
punto precedente, ma entro 1 anno dall'omesso versamento, la sanzione e' ridotta
ad 1/5 del 100% dell'imposta dovuta pari al 20% ( 100 / 5 = 20);
Nota
Bene!
Si
ricorda che diversamente dagli altri tributi il ravvedimento operoso della tassa
in oggetto e' un po' atipico in quanto mentre la tassa annuale va versata sul
modello F24 con codice tributo 7085, la sanzione va versata sul modello F23 con
codice tributo 678T.
Esempio
pratico:
La
ditta Rossi Spa ha scordato di versare la tassa di €. 309,87 alla scadenza
naturale del 17.03.2003, accortasi dell'errore ha deciso di regolarizzare il
versamento alla data del 30.05.2003.
Calcolo
gli interessi dal 17.03.2003 al 30.05.2003 (pari a 74 giorni)
€.
309,87 x 74 x 3 = €. 1,88
36.500
L'imposta
di €. 309,87 maggiorata degli interessi di €. 1,88 andra' versata sul
modello F24 con codice tributo 7085 anno di riferimento 2003. Ricordiamo che per
la tassa in oggetto e' ammessa la compensazione.
Calcolo
della sanzione
€.
309,87 x 20 = €. 61,97
100
La
sanzione di €. 61,97 andra' versata sul modello F23 con codice tributo 687T -
"Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative".
fonte:
http://www.marzulli.it/menuravvedim.htm