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Guide: RAVVEDIMENTO. Come sanare tasse non pagate.
21/12/2007

L'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 prevede la possibilita' di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entita' varia a seconda della tempestivita' del ravvedimento e del tipo di violazioni.

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e puo' essere utilizzato in ogni momento dell'anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.


Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entita' varia a seconda della tempestivita' del ravvedimento e del tipo di violazioni.

QUANDO NON SI PUO' BENEFICIARE del RAVVEDIMENTO OPEROSO

l'articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non puo' avvalersi del ravvedimento operoso quando:

  • la violazione e' gia' stata constatata dall'Amministrazione finanziaria;

  • sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;

  • sono iniziate altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Appare ovvio il motivo per cui in presenza di questi accadimenti il contribuente non possa procedere ad una sanatoria autonoma (Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Accertamento 10-07-1998, n. 180/E/98/110100).

ATTI AMMESSI

Ai fini delle imposte dirette, dell'Iva, dei tributi locali, il contribuente o il sostituto d'imposta, nonche' gli eventuali soggetti solidalmente obbligati possono regolarizzare le seguenti tipologie di violazione:


1.
omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute (anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche alle liquidazioni periodiche dell'Iva);


2.
errori meramente formali: sono tali se:
A)
non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (ad esempio: dichiarazione su modello non conforme, ecc.);
B)
non arrecano pregiudizio all'attivita' di controllo;
3. errori ed omissioni forma
li: sono quelli in cui manca la sola condizione b) (cioe' arrecano pregiudizio all'attivita' di controllo).;


4.
errori sostanziali: sono tali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, quali ad esempio l'omessa fatturazione o registrazione di operazioni (ai fini Iva), infedele dichiarazione, omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;


5.
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell'attivita'.

ALTRE IMPOSTE AMMESSE: il ravvedimento e' utilizzabile anche per l'imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi similari (ad esempio tributi locali quali l'ici); a questo proposito abbiamo messo a vostra disposizione un programma on line per il calcolo del ravvedimento Ici cliccate qui ; i casi maggiormente ricorrenti sono:
-
omessa richiesta di registrazione o di presentazione della denuncia per l'imposta di registro (art. 69, D.P.R. 131/1986);
-
insufficiente dichiarazione di valore, tardivita' del pagamento;
-
omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio da parte di notai, ufficiali giudiziali, cancellieri, funzionari delle amministrazioni pubbliche autorizzati alla stipula dei contratti nonche' capi della P.A.;

AVVIO della PROCEDURA: il contribuente, il sostituto d'imposta o l'obbligato in solido che siano incorsi in una delle violazioni sopra elencate possono ricorrere al ravvedimento con la procedura di seguito illustrata.


Violazioni di cui al n. 1
(omessi o insufficienti versamenti) si dovra' procedere a:
A)
versare il tributo dovuto;
B) pagare, indipendentemente dal tributo, una sanzione pari a:
-
1/8 della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 3,75% del tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data in cui e' stata commessa la violazione (coincidente con l'ultimo giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento). NB: nell'ipotesi di opzione del contribuente per il pagamento rateale i 30 giorni decorrono dalla data entro la quale questi doveva procedere al versamento della rata; il calcolo degli interessi moratori deve avvenire sull'imposta comprensiva degli interessi di dilazione.
-
1/5 della sanzione prevista per l'omesso versamento/pagamento ovvero 6% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione, ovvero entro 1 anno qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
C) al versamento degli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.

Violazioni di cui al n. 2 (errori meramente formali): tali violazioni non sono sanzionabili. Secondo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.8.2001, n. 77/E, ai fini della non punibilita' delle violazioni "meramente formali", e' l'Ufficio competente che deve valutare in concreto se la violazione ha arrecato o meno pregiudizio all'attivita' di controllo. Sono ad esempio errori meramente formali l'errata o l'irregolare comunicazione del codice attivita' (Ris. 6.7.2001, N. 112/E) o l'indicazione errata di un codice tributo nell'ambito del Mod. F23 o del Mod. F24 (Circolare 21.1.2002, n. 5/E).

Violazioni di cui al n. 3 (errori ed omissioni formali) si dovra' procedere a:
A)
versare l'eventuale tributo dovuto;
B) pagare, indipendentemente dal tributo, una sanzione pari a:
-
1/8 della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 3,75% del tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data in cui e' stata commessa la violazione (coincidente con l'ultimo giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento). NB: nell'ipotesi di opzione del contribuente per il pagamento rateale i 30 giorni decorrono dalla data entro la quale questi doveva procedere al versamento della rata; il calcolo degli interessi moratori deve avvenire sull'imposta comprensiva degli interessi di dilazione.
-
1/5 della sanzione prevista per l'omesso versamento/pagamento ovvero 6% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione ovvero entro 1 anno qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
C)
al versamento degli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.

Violazioni di cui al n. 4 (errori sostanziali) si dovra' procedere a:
A)
versare il tributo o maggior tributo dovuto;
B)
1/5 della sanzione minima edittale prevista per la specifica violazione (ad errori nelle dichiarazioni dei redditi rilevabili ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, omessa esecuzione delle ritenute o loro versamento da parte del sostituto d'imposta, omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, ecc.);
C) provvedendo alla corretta esecuzione di quanto ha costituito violazione (presentando una dichiarazione o denuncia in luogo di quella infedele, effettuando e/o versando l'eventuale ritenuta omessa, fatturando o registrando quanto omesso, ecc.);
D)
versando gli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.

Violazioni di cui al n. 5 (omessa o tardiva dichiarazione) sono sanabili dal contribuente:
A) presentando la dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) tardiva entro 90 giorni (termine cosi' elevato con decorrenza dal 15.1.2000 dall'art. 2, co. 1, D.Lgs. 506/1999);
B)
versando: 1/8 della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione e l'eventuale sanzione prevista per l'omesso (in tutto o in parte) versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione ridotta a:
-
1/8 ovvero 3,75% dell'imposta o maggiore imposta se versata entro 30 giorni dalla scadenza per il versamento dell'imposta;
-
1/5 ossia il 6% dell'imposta o maggiore imposta se versata oltre i 30 giorni dalla scadenza per il versamento ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata inoltrata la dichiarazione tardiva;
C) pagando le eventuali imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva e gli eventuali interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso legale.

CALCOLO degli INTERESSI MORATORI: per il calcolo degli interessi moratori si applica la formula dell'interesse semplice, al tasso legale (3% dall'1.1.2002; 3,5% fino al 31.12.2001, dal 01.01.2002 3% e dal 01.01.2004 2,50%), al capitale (importo del tributo) per i giorni che iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento al giorno in cui si effettua il pagamento.

La formula e' la seguente:tasso interesse legale x tributo x giorni trascorsi dalla violazione : 365
Esempio:
Iva pari ad € 2000 pagata con un ritardo di 20 giorni (nell'anno 2002):
Formula degli interessi: somma dovuta x 3 (tasso) x 20 (giorni) : 36500
Calcolo degli interessi: € 2000 x 3 x 20 / 36500 =
€ 3,29
Calcolo della sanzione: € 2000 x 3,75% = € 75
Totale
da versare contestualmente: € 2.078,29 (€ 2.000 + € 3,29 + 75).

PERFEZIONAMENTO: avviene con il versamento, entro i termini sopra riportati, del tributo, degli interessi e, generalmente, della sanzione mediante Mod. F24, nonche' la presentazione dell'eventuale dichiarazione (tardiva, integrativa, sostitutiva, ecc.) all'Ufficio competente.

RAVVEDIMENTO e COMPENSAZIONE: i debiti risultanti dall'applicazione del ravvedimento operoso possono essere compensati con i crediti risultanti dal periodo d'imposta precedente (con l'eccezione dei crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche); qualora tali crediti risultino dalla dichiarazione annuale precedente (ad esempio dalla dichiarazione annuale Iva) possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta (1° gennaio per i periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare).

VERSAMENTO delle SANZIONI: dal 1° gennaio 2002 devono essere pagate con il Mod. F24 in euro (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2001) tutte le somme, comprese le sanzioni, dovute in riferimento ad imposte sui redditi, Iva, e relative imposte sostitutive, ritenute alla fonte, Irap ed imposta sugli intrattenimenti a titolo di ravvedimento operoso.

SOPPRESSIONE del RAVVEDIMENTO OPEROSO GRATUITO: l'articolo 7 del D.Lgs. 32/2001 ha espressamente abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che consentiva al contribuente nei casi di omissione o errore formale, di ravvedersi entro 3 mesi dall'omissione o dall'errore senza applicazione di interessi (presentazione entro 3 mesi del Mod. F24 con saldo zero).

NUOVI CODICI TRIBUTO: il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.2.2002 ha ridotto e razionalizzato i codici tributo per i versamenti tramite il Mod. F24. I nuovi codici devono essere utilizzati a decorrere dall'1.3.2002. Si riportano di seguito i codici tributo previsti per il ravvedimento operoso (da indicare sul modello F24).

TRIBUTO

CODICE

Sanzione pecuniaria Irpef

8901

Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef

8902

Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

8903

Sanzione pecuniaria Iva

8904

Sanzione pecuniaria Irpeg

8905

Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta

8906

Sanzione pecuniaria Irap (commerciale)

8907

Sanzione pecuniaria altre imposte dirette

8908

Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti

8909

Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti

8910

Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie  (*)

8911

Sanzione pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale

8912

Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi

8913

Sanzione pecuniaria Ires

8914

Interessi sul ravvedimento - IRPEF -

1989

Interessi sul ravvedimento - IRES -

1990

Interessi sul ravvedimento - IVA -

1991

Interessi sul ravvedimento - IMPOSTE SOSTITUTIVE -

1992

Interessi sul ravvedimento - IRAP -

1993

Interessi sul ravvedimento - ADDIZIONALA REGIONALE -

1994

Interessi sul ravvedimento - ADDIZIONALE COMUNALE -

1995

(*) CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE PER RAVVEDIMENTO INVIO UNICO ENTRO I 90 GIORNI

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 109 del 22 maggio 2007, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Modello F 24, delle somme dovute a titolo di interessi a seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie.

All'interno del modello F24:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";

- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome";

- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali"

IRREGOLARITA' del MODELLO F24: per correggere errori di compilazione del Mod. F24 che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo e che, quindi, si configurano come violazioni meramente formali non soggette a sanzione (ad esempio errata indicazione del periodo di riferimento, errata attribuzione ad un solo codice tributo dell'importo a debito o a credito relativo a piu' tributi), i contribuenti possono presentare un'istanza di rettifica del modello ad uno qualsiasi degli uffici locali dell'Amministrazione finanziaria contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore.

IRREGOLARITA' del MOD. F23: ai fini del ravvedimento in caso di errore di codice tributo compiuto nel Mod. F23, la comunicazione puo' essere inviata all'Ufficio periferico il cui codice e' stato indicato nel modello stesso ovvero, in caso di soppressione di tale ufficio in data successiva a quella della violazione, all'Agenzia delle Entrate che ne ha assunto le funzioni. In caso di errata indicazione del codice ufficio nel Mod. F23 il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'Ufficio periferico il cui codice e' stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello in cui il versamento deve essere correttamente abbinato. Le suindicate violazioni costituiscono errori meramente formali e, quindi, non sono sanzionate dall'Amministrazione finanziaria (Ris. 6.7.2001, n. 112/E).

CREDITI d'IMPOSTA UTILIZZATI in COMPENSAZIONE nel MOD. F24 in MISURA SUPERIORE a QUANTO EFFETTIVAMENTE SPETTANTE (Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2002, n. 166/E): nell'ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato in compensazione, con il modello di pagamento F24, crediti d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, e' possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, e' necessario:
A)
versare l'importo del credito d'imposta non spettante, maggiorato degli interessi legali, con il modello F24, indicando:
- nella colonna "codice tributo" il codice relativo al credito d'imposta utilizzato in eccesso;
- nella colonna "importi a debito versati" l'importo del credito da restituire;
- nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento;
B) versare la sanzione ridotta dovuta per il ravvedimento con il codice tributo 8911 "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva".

 

Ravvedimento della Tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri sociali

Modalita' operative per il ravvedimento operoso

Qualora il contribuente sia incorso nelle seguenti infrazioni:

- omesso versamento

oppure

- insufficiente o tardivo versamento

della tassa annuale di numerazione e bollatura dei libri sociali, per regolarizzare la violazione puo' accedere all'istituto del ravvedimento operoso entro un anno da quanto la violazione e' stata commessa.

Modalita' operative

Per regolarizzare la violazione occorre:

a) versare sul modello F24 la tassa annuale maggiorata degli interessi legali 3% per le annualita' successive al primo anno di attivita'. Per il contribuenti al primo anno d'attivita' il versamento va effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tassa Concessioni Governative.

b) per quanto riguarda la sanzione va cosi' definita:

- se la regolarizzazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data di violazione dell'obbligo, la sanzione viene ridotta ad 1/8 del 100% della tassa dovuta pari al 12,5% dell'imposta non versata (100 / 8 = 12,5);

- se la regolarizzazione viene effettuata successivamente al termine di cui al punto precedente, ma entro 1 anno dall'omesso versamento, la sanzione e' ridotta ad 1/5 del 100% dell'imposta dovuta pari al 20% ( 100 / 5 = 20);

Nota Bene!

Si ricorda che diversamente dagli altri tributi il ravvedimento operoso della tassa in oggetto e' un po' atipico in quanto mentre la tassa annuale va versata sul modello F24 con codice tributo 7085, la sanzione va versata sul modello F23 con codice tributo 678T.

Esempio pratico:

La ditta Rossi Spa ha scordato di versare la tassa di €. 309,87 alla scadenza naturale del 17.03.2003, accortasi dell'errore ha deciso di regolarizzare il versamento alla data del 30.05.2003.

Calcolo gli interessi dal 17.03.2003 al 30.05.2003 (pari a 74 giorni)

€. 309,87 x 74 x 3 = €. 1,88

36.500

L'imposta di €. 309,87 maggiorata degli interessi di €. 1,88 andra' versata sul modello F24 con codice tributo 7085 anno di riferimento 2003. Ricordiamo che per la tassa in oggetto e' ammessa la compensazione.

Calcolo della sanzione

€. 309,87 x 20 = €. 61,97

100

La sanzione di €. 61,97 andra' versata sul modello F23 con codice tributo 687T - "Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative".

 

fonte: http://www.marzulli.it/menuravvedim.htm

 


 
 
 
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