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sentenze e pareri: CATEGORIA A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA , NON ALTAMENTE SPECIALIZZATA E SUPERIORE AL 15% DELL'IMPORTO DEI LAVORI. Si puo' subappaltare.
02/01/2008

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 121 del 22.11.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'ANCE Catania – lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SS. PP. 42- 145 – 44 – 155. S.A. Provincia Regionale di Caltanissetta.



l'Autorita' ha chiarito che alle categorie a qualificazione obbligatoria, anche se di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, non comprese nell'elenco delle categorie altamente specializzate, qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili, non si applica mai lo speciale divieto di subappalto di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e s.m., mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione.

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TESTO INTEGRALE:

Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

Con bando pubblicato il 31 luglio 2007 la Provincia Regionale di Caltanissetta ha bandito l'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi, ai sensi della legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali n. 7/2002 e s.m.i. e n. 16/2005 nonche' con le norme del d. Lgs. n. 163/2006, mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso, per un importo complessivo di € 2.450.000,00.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono state individuate nella categoria prevalente OG3, classifica IV e nella categoria scorporabile OS12, classifica III.

Il bando prevedeva, altresi', il divieto di subappalto per la categoria a qualificazione obbligatoria OS12, di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

In data 14 settembre 2007 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale l'ANCE Catania contesta la clausola del bando in esame relativa al divieto di subappalto per la categoria scorporabile OS12.

A parere dell'associazione istante, le categorie a qualificazione obbligatoria non rientranti nelle cd. categorie ad alta specializzazione, anche se di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, possono essere subappaltate.

In sede di istruttoria documentale, la Stazione appaltante ha rappresentato la decisione di sospendere la prosecuzione delle operazioni di gara, in attesa del pronunciamento da parte dell'Autorita'.

Ritenuto in diritto

Con determinazione n. 25/2001 l'Autorita' ha chiarito che alle categorie a qualificazione obbligatoria, anche se di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, non comprese nell'elenco delle categorie altamente specializzate (quale la OS12 a seguito della modifica all'allegato al d.P.R. 34/2000 “Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie” introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. h) del d.P.R. 93/2004), qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili, non si applica mai lo speciale divieto di subappalto di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e s.m., mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione. 

Cio' comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe ne' eseguire direttamente le lavorazioni ne' essere autorizzato a subappaltarle.

Nel caso di specie, sulla base di quanto sopra, la previsione del bando di gara concernente il divieto di subappalto della categoria OS12 deve considerarsi come non apposta.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


ritiene, nei limiti di cui in motivazione, la previsione concernente il divieto di subappalto della categoria scorporabile OS12 non conforme ai disposti di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali n. 7/2002 e s.m.i. e n. 16/2005.

Il Consigliere Relatore Il Presidente
Alfonso M. Rossi Brigante Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 dicembre 2007

 


 
 
 
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