Nel 2008 appalti di lavori, servizi e forniture con le nuove soglie comunitarie stabilite da un Regolamento CE della Commissione
La GUCE serie L 317/34 del 5 dicembre 2007 pubblica il regolamento CE della Commissione n. 1422 del 4 dicembre 2007, che all`articolo 1 e all`articolo 2, modifica rispettivamente alcuni articoli della direttiva n. 2004/17 (settori c.d. speciali) e della direttiva n. 2004/18 (settori c.d. ordinari), relativi alle soglie di applicazione della disciplina comunitaria.
L`obiettivo perseguito con il nuovo atto normativo e` quello di allineare le soglie delle direttive comunitarie con quelle previste dall`accordo sugli appalti pubblici stipulato nell`ambito degli accordi multilaterali dell`Uruguay Round (1994). Come e` noto detti accordi disciplinano, tra l`altro, le modalita` di accesso degli appaltatori extracomunitari agli appalti banditi in ambito comunitario e viceversa.
Le modifiche all`importo delle soglie introdotte dal regolamento n. 1422/2007 ampliano (seppure in misura contenuta) il campo di applicazione della disciplina comunitaria: per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto i lavori, l`importo della soglia di 5.278.000 euro e` sostituito dall`importo di 5.150.000 euro.
In relazione, invece, ai servizi e forniture, la soglia passa da euro 137.000 a euro 133.000, per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali dello Stato; da euro 211.000 a euro 206.000, per i contratti stipulati dagli altri soggetti tenuti all`osservanza delle direttive comunitarie.
Si richiama l`attenzione sul fatto che, trattandosi di una modifica introdotta con regolamento, essa e` direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, per sua natura e` destinato a produrre i suoi effetti senza che sia necessario un intervento formale dell`autorita` nazionale.
Per tali motivi le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle direttive, sono da intendersi automaticamente modificate secondo gli importi introdotti dal regolamento n. 1422/2007.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, dunque, i precedenti valori delle soglie indicati in qualsiasi disposizione in materia di lavori, di servizi e forniture, sono da ritenersi abrogati e sostituiti dai valori di cui alle direttive n. 2004/17 e n. 2004/18, come da ultimo modificate dal regolamento n. 1422/2007, superati i quali si applicano le regole procedurali previste dalle direttive appalti.
FONTE: ANCE
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