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SICUREZZA IN CANTIERE CON IL NUOVO REGOLAMENTO: Durc da presentare in ogni fase, verifica dei lavoratori da parte delle casse edili e pagamento degli stessi da
08/01/2008

Il Nuovo regolamento sui contratti Pubblici presenta le seguenti novita' in materia di sicurezza:

PIANI DI SICUREZZA:

obbligo di verifica dei Piani di sicurezza, prima di ogni gara, da parte di strutture tecniche accreditate.

 

DURC:

Obbligo di trasmissione alle stazioni appaltanti in tutte le fasi dell'appalto:

---------  In sede di gara;
---------  dopo l'aggiudicazione e la stipula del contratto;
---------  per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori
---------  per il certificato di collaudo.

L'appaltatore, inoltre, ha l'obbligo di trasmettere anche il Durc dei subappaltatori.

In caso di posizione irregolare per l'impresa scatta il divieto di partecipare alle gare e la risoluzione del contratto.

Viene prescritto, inoltre, che anche per valutare i lavori che servono a qualificare l'impresa occorre presentare un Durc in corso di validita'.

La presentazione di un Durc non rispondente a verita' equivale ad "uso di atto falso" punibile ai sensi del codice penale. 

 

VERIFICA CONGRUITA' DEL NUMERO DEI LAVORATORI

 Le casse Edili dovranno verificare se il numero dei lavoratori regolari dichiarati nei cantieri e' congruo: in caso contrario la stazione appaltante puo' risolvere il contratto d'appalto

Sulla definizione degli indici di congruita' il Ministero del Lavoro intende avvalersi di un proprio modello la cui redazione e' stata affidata ad un gruppo di lavoro e che sara' destinato ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura e delle pulizie.



INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

Nel caso di inadempienze contributive e retributive dell'impresa ogni stazione appaltante provvede a versare contributi e stipendi ai lavoratori, rivalendosi sulle somme spettanti all'appaltatore.

Per il ritardo nel pagamento delle remunerazioni dovute dall'appaltatore al personale dipendente, il responsabile del procedimento invitera' l'appaltatore ad adempiere entro quindici giorni.  In caso di inadempimento, la stazione appaltante provvedera' direttamente al pagamento dei lavoratori detraendo l'importo dalle somme dovute all'appaltatore. In caso di opposizione dell'appaltatore, sara' chiamata a pronunciarsi la direzione provinciale del lavoro.

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