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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.:Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili...
08/02/2008

LEGGE 24 dicembre 2007, n.247 - Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», corredata delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2007). (GU n. 14 del 17-1-2008- Suppl. Ordinario n.15)

LEGGE 24 dicembre 2007, n.247 

Ripubblicazione  del  testo  della  legge  24  dicembre 2007, n. 247,
recante:  «Norme  di  attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per  favorire  l'equita' e la
crescita  sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale», corredata delle relative note. (Legge pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del 29 dicembre
2007).

Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre
2007,  n.  247,  corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3,   del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.

     ---->  Vedere testo della legge da pag. 5 a pag. 30   in formato
            zip/pdf

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota all'art. 1, comma 2:
              - Si  riparta  il  testo  dell'art.  1, commi 6, 8 e 19
          della  legge  23 agosto  2004,  n.  243  (Norme  in materia
          pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della
          previdenza   pubblica,  per  il  sostegno  alla  previdenza
          complementare  e  all'occupazione stabile e per il riordino
          degli  enti  di  previdenza  ed  assistenza  obbligatoria),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n.
          222, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 1 - (Omissis).
              6.  Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del  sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
          relativa   spesa   sul  prodotto  interno  lordo,  mediante
          l'elevazione  dell'eta'  media di accesso al pensionamento,
          con  effetto  dal  1°  gennaio  2008 e con esclusione delle
          forme  pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
          di  cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
                a)   il   diritto   per   l'accesso   al  trattamento
          pensionistico  di anzianita' per i lavoratori dipendenti ed
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle  forme  di  essa sostitutive ed esclusive si consegue,
          fermo  restando il requisito di anzianita' contributiva non
          inferiore   a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei
          requisiti  di  eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
          alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo
          restando   il  requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella  B  allegata  alla  presente  legge.  Il diritto al
          pensionamento  si consegue, indipendentemente dall'eta', in
          presenza  di  un  requisito  di anzianita' contributiva non
          inferiore a quaranta anni;
                b)  per  i  lavoratori  la  cui pensione e' liquidata
          esclusivamente  con  il  sistema contributivo, il requisito
          anagrafico  di  cui  all'art.  1,  comma 20, primo periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le  donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
          accedere al pensionamento:
                  1)  a  prescindere  dal  requisito  anagrafico,  in
          presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
          almeno quaranta anni;
                  2)  con  un'anzianita'  contributiva pari ad almeno
          trentacinque  anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
          anagrafica  indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
          30  giugno  2009,  nella  Tabella  A allegata alla presente
          legge  e,  per  il  periodo  successivo,  fermo restando il
          requisito   di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          trentacinque  anni,  dei requisiti indicati nella Tabella B
          allegata alla presente legge;
                c)  i  lavoratori  di  cui  alle lettere a) e b), che
          accedono  al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni  a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
          dipendenti,  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  secondo  trimestre dell'anno, possono
          accedere   al   pensionamento   dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo,  se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
          risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il
          quarto  trimestre,  possono  accedere  al pensionamento dal
          1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono
          il  trattamento  di  pensione, con eta' inferiore a 65 anni
          per  gli  uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni
          per  gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
          qualora  risultino  in  possesso  dei requisiti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  entro  il  secondo trimestre dell'anno,
          possono  accedere  al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
          successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
          pensionamento  dal  1°  gennaio del secondo anno successivo
          alla  data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi. Le
          disposizioni  di cui alla presente lettera non si applicano
          ai  lavoratori  di  cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
          del  comparto  scuola  resta fermo, ai fini dell'accesso al
          trattamento  pensionistico,  che la cessazione dal servizio
          ha  effetto  dalla  data  di  inizio dell'anno scolastico e
          accademico,  con  decorrenza dalla stessa data del relativo
          trattamento  economico nel caso di prevista maturazione dei
          requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
          riferimento  per  l'anno  2009  i requisiti previsti per il
          primo semestre dell'anno;
                d)  per  i  lavoratori  assicurati presso la gestione
          speciale  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,  n.  335,  non  iscritti ad altre forme di previdenza
          obbligatoria,  si  applicano  le  disposizioni  riferite ai
          lavoratori  dipendenti  di  cui  al  presente  comma  e  al
          comma 7.».
              (Omissis).
              8.  Le  disposizioni  in  materia  di  pensionamenti di
          anzianita'  vigenti  prima  della data di entrata in vigore
          della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
          che,  antecedentemente  alla data del 20 luglio 2007, siano
          stati   autorizzati   alla  prosecuzione  volontaria  della
          contribuzione.  Il  trattamento previdenziale del personale
          di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
          personale  di  cui  alla  legge  27 dicembre 1941, n. 1570,
          nonche'   dei   rispettivi  dirigenti  continua  ad  essere
          disciplinato dalla normativa speciale vigente.
              (Omissis).
              19.   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS)   provvede   al   monitoraggio   delle   domande  di
          pensionamento  presentate dai lavoratori di cui al comma 18
          che  intendono  avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
          dei  requisiti previsti dalla normativa vigente prima della
          data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal
          predetto  monitoraggio risulti il raggiungimento del numero
          di  15.000  domande  di  pensione, il predetto Istituto non
          prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate   ad  usufruire  dei  benefici  previsti  dalle
          disposizioni di cui ai commi 18 e 18-bis.».
          Note all'art. 1, comma 3:
              - Per  il  testo  dell'art. 1, comma 6, lettere c) e d)
          della  legge  n.  243  del 2004 si vede la nota all'art. 1,
          comma 2.
              - Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  19 maggio 1999
          (Criteri  per l'individuazione delle mansioni usuranti), e'
          il seguente:
              «Art.    2.    -   1.   Nell'ambito   delle   attivita'
          particolarmente   usuranti  individuate  nella  tabella  A,
          allegata  al  decreto  legislativo  11 agosto 1993, n. 374,
          sono  considerate  mansioni  particolarmente  usuranti,  in
          ragione   delle   caratteristiche   di   maggiore  gravita'
          dell'usura  che  esse  presentano  anche  sotto  il profilo
          dell'incidenza  della  stessa  sulle  aspettative  di vita,
          dell'esposizione  al  rischio  professionale di particolare
          intensita',  delle peculiari caratteristiche dei rispettivi
          ambiti   di  attivita'  con  riferimento  particolare  alle
          componenti  socio-economiche che le connotano, le seguenti,
          svolte nei vari settori di attivita' economica:
                "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte
          in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';
                "lavori  nelle  cave"  mansioni  svolte dagli addetti
          alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
                "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti
          al  fronte  di  avanzamento  con  carattere di prevalenza e
          continuita';
                "lavori in cassoni ad aria compressa";
                "lavori svolti dai palombari";
                "lavori  ad alte temperature»: mansioni che espongono
          ad  alte  temperature,  quando  non  sia possibile adottare
          misure  di  prevenzione,  quali,  a titolo esemplificativo,
          quelle  degli  addetti  alle  fonderie  di  2ª fusione, non
          comandata  a  distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad
          operazioni di colata manuale;
                "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori
          nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
                "lavori  espletati in spazi ristretti", con carattere
          di   prevalenza  e  continuita'  ed  in  particolare  delle
          attivita'   di   costruzione,  riparazione  e  manutenzione
          navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di
          spazi   ristretti,  quali  intercapedini,  pozzetti,  doppi
          fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
                "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte
          con carattere di prevalenza e continuita'.
              2.  Viene  riconosciuto,  per  le mansioni elencate nel
          comma  1, un concorso dello Stato, che non puo' superare il
          20%  del  corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito
          delle  risorse  preordinate a tale scopo ai sensi dell'art.
          3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
          come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto
          1995, n. 335.
              3. Le  organizzazioni  sindacali,  di  cui  all'art. 1,
          comma   1,  dovranno  congiuntamente  formulare,  entro  il
          medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte
          per la determinazione delle aliquote contributive, relative
          alle  mansioni  individuate nel comma 1, tenuto conto delle
          previsioni  di  cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il
          predetto  termine,  si  applicano  le  disposizioni  di cui
          all'art.  3,  comma  3,  del  decreto legislativo 11 agosto
          1993,  n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335.».
              - Il   decreto   legislativo   8  aprile  2003,  n.  66
          (Attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e della direttiva
          2000/34/CE  concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione
          dell'orario   di  lavoro),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O....

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