LEGGE 24 dicembre 2007, n.247
Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
recante: «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la
crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale», corredata delle relative note. (Legge pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre
2007).
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre
2007, n. 247, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
----> Vedere testo della legge da pag. 5 a pag. 30 in formato
zip/pdf
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota all'art. 1, comma 2:
- Si riparta il testo dell'art. 1, commi 6, 8 e 19
della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n.
222, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - (Omissis).
6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti ed
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'art. 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
almeno quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal
1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono
il trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni
per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni
per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio
ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come
riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il
primo semestre dell'anno;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai
lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al
comma 7.».
(Omissis).
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nonche' dei rispettivi dirigenti continua ad essere
disciplinato dalla normativa speciale vigente.
(Omissis).
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero
di 15.000 domande di pensione, il predetto Istituto non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle
disposizioni di cui ai commi 18 e 18-bis.».
Note all'art. 1, comma 3:
- Per il testo dell'art. 1, comma 6, lettere c) e d)
della legge n. 243 del 2004 si vede la nota all'art. 1,
comma 2.
- Il testo dell'art. 2 del decreto 19 maggio 1999
(Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti), e'
il seguente:
«Art. 2. - 1. Nell'ambito delle attivita'
particolarmente usuranti individuate nella tabella A,
allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in
ragione delle caratteristiche di maggiore gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo
dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita,
dell'esposizione al rischio professionale di particolare
intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi
ambiti di attivita' con riferimento particolare alle
componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti,
svolte nei vari settori di attivita' economica:
"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte
in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti
alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti
al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e
continuita';
"lavori in cassoni ad aria compressa";
"lavori svolti dai palombari";
"lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono
ad alte temperature, quando non sia possibile adottare
misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo,
quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad
operazioni di colata manuale;
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori
nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere
di prevalenza e continuita' ed in particolare delle
attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione
navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di
spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi
fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte
con carattere di prevalenza e continuita'.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel
comma 1, un concorso dello Stato, che non puo' superare il
20% del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito
delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'art.
3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1,
comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il
medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte
per la determinazione delle aliquote contributive, relative
alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle
previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il
predetto termine, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O....
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