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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilita' finanziaria
08/02/2008

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - DECRETO 28 dicembre 2007 - Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilita' finanziaria». (GU n. 14 del 17-1-2008)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

DECRETO 28 dicembre 2007 

Programma  straordinario  di  edilizia  residenziale pubblica, di cui
all'articolo 21   del   decreto-legge   1° ottobre   2007,   n.  159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
recante: «Individuazione degli interventi prioritari e immediatamente
realizzabili e riparto della disponibilita' finanziaria».

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                     DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  29 novembre  2007,  n.  222,  recante
«Interventi urgenti in materia economica-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»;
  Visto  in particolare l'art. 21 del citato decreto-legge 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007,  n.  222,  che finanzia, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1,
della  legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio
da  casa a casa delle categorie sociali indicate al medesimo art. 1 e
di  ampliare l'offerta di alloggi sociali in locazione per coloro che
sono  utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, nel
limite  di  550  milioni  di  euro  per  l'anno  2007,  un  programma
straordinario   di   edilizia   residenziale   pubblica   finalizzato
prioritariamente  al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi
di  proprieta' degli ex Iacp o dei comuni, non occupati, all'acquisto
o  alla  locazione  di  alloggi, nonche' all'eventuale costruzione di
alloggi,  da  destinare  prioritariamente  a  soggetti  sottoposti  a
procedure  esecutive  di rilascio in possesso dei requisiti di cui al
richiamato art. 1 della menzionata legge 8 febbraio 2007, n. 9;
  Considerato che il programma straordinario di edilizia residenziale
in  argomento  e'  diretto,  altresi',  a  soddisfare  il  patrimonio
alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base
di  elenchi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare
riferimento  a  quelli  ricompresi  nei  piani  straordinari  di  cui
all'art.  3  della  legge  8 febbraio  2007, n. 9 e in relazione alle
priorita'   definite  nel  Tavolo  di  concertazione  generale  sulle
politiche abitative di cui all'art. 4 della medesima legge 8 febbraio
2007, n. 9;
  Acquisiti  gli elenchi degli interventi prioritari e immediatamente
realizzabili  trasmessi  dalle  regioni e province autonome richiesti
con nota ministeriale 11 ottobre 2007, prot. 472;
  Considerato  che  i  citati  elenchi,  predisposti sulla base della
scheda allegata alla citata nota ministeriale, elencano con ordine di
priorita'  gli  interventi  prioritari  e immediatamente realizzabili
ricadenti in ciascuna regione e provincia autonoma;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma 3  del  citato art. 21 del
decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 29 novembre 2007, n. 222, con decreto del Ministro delle
infrastrutture   da   emanare  di  concerto  con  il  Ministro  della
solidarieta'  sociale,  sono individuati gli interventi prioritari ed
immediatamente  realizzabili sulla base degli elenchi trasmessi dalle
regioni  e province autonome, effettuata la ripartizione territoriale
dei  finanziamenti  sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003 e
definite  le  modalita'  di erogazione degli stanziamenti che possono
essere  trasferiti  direttamente  ai  comuni  ed  agli  Iacp comunque
denominati  ovvero essere trasferiti, in tutto o in parte, alla Cassa
depositi e prestiti previa attivazione di apposita convenzione;
  Considerato  che  ai  sensi  del  comma 4  del  citato  art. 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  29 novembre  2007,  n.  222,  l'1%  del  finanziamento
complessivo  di 550 milioni di euro e' destinato alla costituzione ed
al  funzionamento  dell'Osservatorio  nazionale  e  degli Osservatori
regionali  sulle  politiche  abitative  e  che  pertanto la dotazione
finanziaria  del  programma  straordinario  di  edilizia residenziale
pubblica di che trattasi e' pari a 544,5 milioni di euro;
  Considerato  che  a valere sulla disponibilita' di 544,5 milioni di
euro  occorre procedere all'accantonamento della somma pari all'1 per
mille  della  citata  disponibilita'  necessario alla copertura degli
oneri  derivanti  dalla  Convenzione  da  sottoscrivere  ai sensi del
comma 3 dell'art. 21 del richiamato decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,  tra  Ministero  delle  infrastrutture  - Direzione generale per
l'edilizia  residenziale e le politiche urbane e abitative e la Cassa
depositi  e  prestiti  e  che, conseguentemente, la disponibilita' da
destinare   al   programma  straordinario  di  edilizia  residenziale
pubblica  da  ripartire  tra  le  regioni e province autonome ammonta
complessivamente a euro 543.955.500,00;
  Vista  l'intesa  espressa  in  sede  di Conferenza unificata di cui
all'art.   8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  e
successive  modificazioni,  nelle  sedute  del 15 novembre 2007 e del
6 dicembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Riparto fra le regioni e le province autonome
  La disponibilita' finanziaria pari ad euro 543.955.500,00 destinata
al  programma  straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui
all'art.  21  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' ripartita
tra  le  regioni  e le province autonome secondo la tabella «Allegato
1», che costituisce parte integrante al presente decreto.

      

                               Art. 2.
                        Interventi prioritari
  Gli   interventi   prioritari  e  immediatamente  realizzabili,  da
destinare  alle finalita' di cui all'art. 21 del citato decreto-legge
1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre   2007,  n.  222,  con  relativa  dotazione  finanziaria,
individuati  sulla  base  degli  elenchi  trasmessi  dalle  regioni e
province  autonome  ai sensi del comma 2 dell'art. 21, sono quelli di
cui  all'elenco  «Allegato  2»,  che  costituisce parte integrante al
presente decreto.

      

                               Art. 3.
                       Modalita' di erogazione
  1. L'effettiva erogazione dei finanziamenti attribuiti direttamente
a  ciascun  comune  o  ex  Iacp comunque denominato ovvero tramite la
Cassa depositi e prestiti, per l'attuazione degli interventi compresi
nell'elenco «Allegato 2» al presente decreto, avviene con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture,  da  emanarsi  entro  sei mesi dalla
trasmissione  della  documentazione  relativa  ai singoli interventi,
previa  verifica tecnica da parte dell'Amministrazione in ordine alla
congruita'  degli interventi proposti con l'art. 21 del decreto-legge
1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, secondo le seguenti modalita':
    a) acquisto  immobili:  erogazione del 50% del finanziamento alla
presentazione  della  documentazione  attestante  l'avvenuto  impegno
giuridico  all'acquisto  e  del restante 50% alla data di stipula del
rogito notarile;
    b) interventi di recupero e di nuova costruzione:
      30%  del  finanziamento alla presentazione della documentazione
attestante l'inizio dei lavori;
      50%   alla   presentazione   della   documentazione  attestante
l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori;
      20%  ad  avvenuta  approvazione  degli  atti  di collaudo e del
rilascio del certificato di agibilita'.
    c) locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo
del  canone  di  locazione determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica
del   relativo  contratto  di  locazione,  fermo  restando  l'importo
indicato  nell'«Allegato  2»,  che  costituisce  limite  massimo  del
contributo statale.
  2. Qualora dalla verifica tecnica dovessero emergere interventi non
congrui  con  il citato art. 21, il Ministro delle infrastrutture, di
concerto  con  il  Ministro  della solidarieta' sociale, provvede con
apposito decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, previa intesa
con   le   regioni   e   le   province   autonome  interessate,  alla
riprogrammazione  delle  risorse  per  un importo pari a quello degli
interventi ritenuti non congrui.

      

                               Art. 4.
                      Ulteriori disponibilita'
  Le  risorse  finanziarie che si renderanno disponibili per utili di
gestione  o  per interessi maturati sulle somme trasferite alla Cassa
depositi  e  prestiti  in  attuazione  della  convenzione di cui allo
schema  «Allegato  3»  al presente decreto, sottoscritta ai sensi del
comma 3  dell'art.  21  del  decreto-legge  1° ottobre  2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
saranno  ripartite,  per le finalita' di cui al presente decreto, tra
le  regioni  e  province  autonome  di  Trento e Bolzano con apposito
decreto del Ministero delle infrastrutture da emanare di concerto con
il  Ministro  della  solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al
precedente art. 3.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2007
                  Il Ministro delle infrastrutture
                              Di Pietro
                             Il Ministro
                     della solidarieta' sociale
                               Ferrero
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2007 Ufficio controllo
atti  Ministeri  delle infrastrutture e dei trasporti, registro n. 9,
foglio n. 364

      

                                                           Allegato 1

       ---->  Vedere allegato a pag. 41   in formato zip/pdf

      

                                                   Allegato 2

  ---->  Vedere allegato da pag. 42 a pag. 54   in formato zip/pdf


      

                                                           Allegato 3
                               SCHEMA
Convenzione  per la gestione delle risorse destinate al finanziamento
del  Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui
        all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
    Tra  il  Ministero  delle infrastrutture (nel seguito: il MI) con
sede  in  Roma,  Piazza di Porta Pia, 1, c.f. 97439910585, in persona
del  direttore  generale  per  l'edilizia residenziale e le politiche
urbane e abitative e la Cassa depositi e prestiti societa' per azioni
(nel  seguito:  la  CDP)  con  sede  legale in Roma, via Goito, n. 4,
capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di
Roma  al  numero  REA  1053767,  c.f.  e iscrizione al registro delle
imprese  di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, in persona del
direttore  generale,  giusta  i  poteri  allo  stesso  conferiti  dal
Consiglio  di  amministrazione  in  data  25 ottobre 2007 parti della
presente convenzione.
    Premesso che:
      il  decreto-legge  1° ottobre  2007,  n.  159, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del 2 ottobre 2007, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale»  (nel  seguito:  il  decreto-legge), promuove all'art. 21 un
piano  straordinario  di edilizia residenziale pubblica (nel seguito:
il  PSERP),  da  realizzarsi  nei  comuni di cui all'art. 1, comma 1,
della  legge  8 febbraio  2007,  n.  9  (nel  seguito:  la  legge)  e
finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale
di  alloggi  di  proprieta' degli ex IACP o dei comuni, non occupati,
all'acquisto  o  alla  locazione  di  alloggi,  nonche' all'eventuale
costruzione  di  alloggi,  da  destinare  prioritariamente a soggetti
sottoposti   a  procedure  esecutive  di  rilascio  in  possesso  dei
requisiti di cui al citato art. 1 della legge;
      il  PSERP  e' finanziato dal decreto-legge con uno stanziamento
di  bilancio  nel  limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007 (nel
seguito: le risorse);
      le regioni e le province autonome sono chiamate ad individuare,
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge,
il  fabbisogno  alloggiativo da soddisfare con il PSERP, trasmettendo
al  MI  e  al  MSS gli elenchi degli interventi ritenuti prioritari e
immediatamente  realizzabili,  con  particolare  riferimento a quelli
ricompresi  nei piani straordinari di cui all'art. 3 della legge e in
relazione   alle  priorita'  definite  nel  tavolo  di  concertazione
generale sulle politiche abitative;
      entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
decreto-legge,  il  Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro  della  solidarieta'  sociale,  individua  con  decreto (nel
seguito:  il  decreto)  gli  interventi  prioritari  e immediatamente
realizzabili,  sulla  base  degli  elenchi  trasmessi dalle regioni e
dalla province autonome;
      col  decreto  sono  inoltre definite le modalita' di erogazione
degli stanziamenti disponibili, da trasferirsi direttamente ai comuni
ed  agli ex IACP comunque denominati, ovvero in tutto o in parte alla
CDP, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini;
      il   decreto-legge   prescrive   che   nella  ripartizione  dei
finanziamenti   debba   essere   assicurata  una  equa  distribuzione
territoriale,   utilizzando   a   tale  scopo  le  quote  di  riparto
percentuale stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  in  data  17 marzo  2003,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003;
      l'1 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 21
del  decreto-legge e' destinato alla costituzione ed al funzionamento
dell'Osservatorio  nazionale  e  degli  Osservatori  regionali  sulle
politiche  abitative,  le  cui  modalita'  di  funzionamento, nonche'
quelle  di  impiego  del  finanziamento,  sono stabilite con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome;
      l'art.   5   del   decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ha  disposto  la  trasformazione  della  Cassa depositi e prestiti in
societa'  per azioni, istituendo una gestione separata affidataria di
servizi di interesse economico generale;
      la  CDP  istituzionalmente  effettua  le  proprie  attivita' di
finanziamento  e  fornisce  i propri servizi di assistenza a supporto
dello  Stato e di enti pubblici, per il perseguimento delle finalita'
pubbliche ad essi conferite;
      la  CDP,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, lettera d) del suo
Statuto,  approvato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  5 dicembre  2003,  e' abilitata alla «gestione di ogni
altra  funzione  di  rilievo  pubblicistico  e attivita' di interesse
generale    assegnata    per   atto   normativo,   amministrativo   o
convenzionale»;
      si  rende  necessario  definire le modalita' di svolgimento dei
compiti  assegnati alla CDP per la gestione delle risorse, nonche' la
misura della commissione spettante alla CDP per il servizio reso.
    Cio'  premesso,  tra  le  parti come in epigrafe rappresentate si
conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
    1.  Le  premesse  formano  parte  integrante  e sostanziale della
presente convenzione.
                               Art. 2.
                      Oggetto della convenzione
    1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, la gestione
delle risorse, come quantificate nel successivo art. 2 della presente
convenzione, e' affidata alla CDP.
    2. Con la presente convenzione vengono definite:
      a)  le modalita' attraverso le quali la CDP provvede ad erogare
le  risorse ai soggetti beneficiari individuati dal MI sulla base del
decreto, per gli interventi previsti dal PSERP;
      b)  la  misura  e  le  modalita'  di remunerazione alla CDP del
servizio di gestione, sempre a valere sulle risorse.
                               Art. 3.
          Quantificazione delle risorse e loro destinazione
    1. Le risorse affidate in gestione alla CDP sono costituite dallo
stanziamento  di bilancio per l'anno 2007 di cui all'art. 1, comma 1,
del  decreto-legge,  per l'importo massimo di 550 milioni di euro, di
cui   5,5   milioni   di  euro  destinati  alla  costituzione  ed  al
funzionamento   dell'osservatorio   nazionale   e  degli  osservatori
regionali  sulle  politiche  abitative,  al  fine  di  assicurare  la
formazione,  l'implementazione  e  la  condivisione delle banche dati
necessarie   per  la  programmazione  degli  interventi  di  edilizia
residenziale con finalita' sociali.
  2.  Le  risorse  di  cui  al  comma 1  sono rese disponibili dal MI
mediante  versamento  sul  conto corrente di Tesoreria centrale dello
Stato denominato «CDP S.p.A. - gestione separata», intestato alla CDP
S.p.A.
  3.  Sono  destinate  all'incremento delle risorse gli interessi che
CDP  S.p.A.  riconosce al MI sulle giacenze del conto corrente di cui
al   comma 1,   nella  misura  determinata  secondo  quanto  previsto
dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale economia e finanze del
5 dicembre  2003,  al netto delle compensazioni di cui al comma 3 del
successivo art. 5.
  4.  La  CDP e' autorizzata ad effettuare a valere sulle risorse - e
nei  limiti  delle effettive disponibilita' del conto corrente di cui
al  precedente  comma 1  -  le  erogazioni  in  favore  dei  soggetti
beneficiari individuati dal MI.
                               Art. 4.
          Individuazione delle attivita' a carico della CDP
    1. La CDP provvede alla gestione delle risorse.
    2. Per attivita' di gestione si intende l'attivita' di erogazione
delle  risorse  ai  soggetti  beneficiari,  sulla  base delle formali
autorizzazioni all'utilizzo disposte dal MI.
    3.  La  CDP  cura  il  monitoraggio  dell'utilizzo delle risorse,
comunicando  al  MI,  con  rapporti mensili, le informazioni relative
alle intervenute erogazioni.
                               Art. 5.
    Commissione per le attivita' di gestione espletate dalla CDP
    1.  Per  le  prestazioni oggetto della presente convenzione il MI
riconosce  alla CDP una commissione omnicomprensiva pari allo 0,1 per
cento per i servizi resi, da calcolarsi sull'importo delle erogazioni
effettivamente disposte.
    2. A tale scopo, un importo pari allo 0,1 per cento delle risorse
e'  accantonato  per  la remunerazione del servizio di gestione della
CDP.   L'importo   del   suddetto  accantonamento  e'  periodicamente
rideterminato  in ragione delle risultanze del monitoraggio di cui al
comma 3 dell'art. 4.
    3.  La  CDP presenta entro il 31 gennaio di ciascun anno apposito
consuntivo,  sul  quale  il MI si pronuncia entro trenta giorni dalla
data  di  ricevimento.  A  seguito  di approvazione del MI, la CDP e'
autorizzata  a  compensare  quanto  ad  essa  spettante  ai sensi del
comma 1  con  le  somme  maturate  a titolo di interessi ai sensi del
comma 3   del   precedente   art.  3.  Ove  tali  somme  non  fossero
sufficienti,  la  CDP  e'  autorizzata  a  prelevare il differenziale
dall'accantonamento di cui al comma 2.
                               Art. 6.
           Individuazione delle attivita' a carico del MI
    1. Il MI provvede a curare l'istruttoria tecnica e amministrativa
ai  fini  dell'individuazione dei soggetti beneficiari e dell'importo
da   attribuire   a  ciascuno  di  essi,  nonche'  ad  effettuare  il
monitoraggio ed i controlli sulla attuazione degli interventi.
    2. Il MI fa pervenire alla CDP i provvedimenti di autorizzazione,
contenenti  i  riferimenti  e le coordinate dei soggetti beneficiari,
gli  importi  da erogare a valere sulle risorse e ogni altro elemento
necessario  al  corretto  pagamento  secondo  la  vigente disciplina,
compresa quella, ove applicabile, relativa all'antiriciclaggio.
    3. Resta di esclusiva competenza e a carico del MI il recupero di
somme,  nonche'  l'eventuale  connesso contenzioso, che si rendessero
necessari  in  seguito  alla decadenza o revoca, per qualsiasi causa,
dai  benefici  dell'erogazione  autorizzata. La CDP resta estranea ai
rapporti  intercorrenti  tra  il  MI  e  i soggetti beneficiari delle
erogazioni in dipendenza dei predetti eventi.
                               Art. 7.
                     Tempistica delle erogazioni
    1.  L'erogazione  delle  risorse viene disposta dalla CDP entro i
quindici    giorni   lavorativi   successivi   al   ricevimento   dei
provvedimenti autorizzativi di cui al comma 2 del precedente art. 6.
                               Art. 8.
                        Uffici di riferimento
    1.   Nell'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
convenzione gli Uffici di riferimento sono:
      per  il MI, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e
le politiche urbane e abitative;
      per  la  CDP,  la  Direzione  gestione  e supporto politiche di
sviluppo.
                               Art. 9.
                       Obbligo di riservatezza
    1.  Ogni  accesso,  trattamento, elaborazione e/o trasferimento a
terzi  dovuto  per  legge  deve  essere effettuato nel rispetto della
normativa  in  materia di tutela dei dati personali di cui al decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n.  196. Pertanto, i predetti dati non
potranno essere trattati per finalita' diverse da quelle strettamente
necessarie  in  relazione  all'oggetto  della  presente  convenzione.
Ciascuna  parte  garantisce che per le prestazioni di trattamento sui
dati  svolte per le finalita' suddette si avvale di personale tecnico
idoneo, di provata ed adeguata capacita', opportunamente informato ed
istruito  per  le  operazioni  di  utilizzo  dei  dati descritte, ivi
comprese  eventuali operazioni di custodia dei dati e di presidio dei
locali in cui sono conservati.
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al precedente comma, il MI
autorizza  la  CDP  a trasmettere alla Banca d'Italia, all'ISTAT e al
Ministero  dell'economia e delle finanze, i dati di cui sia venuta in
possesso  nell'esecuzione  della  presente  convenzione  e  che siano
necessari  ai  predetti  enti per l'espletamento delle loro attivita'
istituzionali.
    3.  I  risultati  delle  attivita'  svolte,  in  esecuzione della
presente  convenzione,  appartengono  esclusivamente  al MI e possono
essere utilizzati o essere oggetto di pubblicazione scientifica, solo
se preventivamente autorizzati dal MI medesimo.
                              Art. 10.
                           Responsabilita'
    1.   La   CDP   e'  responsabile  esclusivamente  della  corretta
esecuzione  delle prestazioni di propria competenza, come individuate
e disciplinate nel presente atto.
                              Art. 11.
   Altri obblighi derivanti dalla convenzione e norme regolatrici
    1.  Le parti garantiscono, per tutta la durata della convenzione,
la  massima diligenza e collaborazione. A tal fine ogni parte informa
l'altra   dell'esistenza   di  eventuali  problematiche  che  possano
pregiudicare il buon esito dell'iniziativa.
    2.  Il  MI  e la CDP si impegnano a non cedere a terzi, neppure a
titolo gratuito, la presente convenzione, o le singole obbligazioni o
i singoli diritti da essa derivanti.
    3.  E'  nulla  qualsiasi  modifica  o  integrazione alla presente
convenzione  che  non  sia  concordata con esplicito patto aggiuntivo
sottoscritto dalle parti.
    4.  Per  quanto  non  previsto dalle clausole in essa contenute e
dalle speciali disposizioni di legge applicabili dal MI, l'esecuzione
della presente convenzione e' regolata dalle norme del codice civile.
                              Art. 12.
          Risoluzione delle controversie e foro competente
    1.  Le  parti designano, in via esclusiva, il Foro di Roma, quale
competente  a  risolvere eventuali controversie che possano insorgere
sull'interpretazione  ed  esecuzione  della presente convenzione, che
non siano state gia' definite con accordo bonario.
                              Art. 13.
                             D u r a t a
    1.  L'efficacia  della  presente  convenzione  decorre dal giorno
successivo  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge.
    2. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2009.
    3.  Se  al  termine  di cui al precedente comma 2, le risorse non
risulteranno  completamente  utilizzate,  la  presente convenzione si
intendera'   rinnovata  fino  all'integrale  utilizzo  delle  risorse
stesse,  fatta  salva  la facolta' di ciascuna parte di attivare, con
richiesta  da  notificare,  con  lettera  raccomandata a/r, all'altra
entro  il  30 settembre di ciascun anno, la revisione delle modalita'
di remunerazione delle attivita' di gestione delle risorse.
  La  presente  convenzione  e'  redatta  in  due  originali in carta
semplice, uno per il MI e uno per la CDP.
                p. Il Ministero delle infrastrutture
           Direzione generale per l'edilizia residenziale
                  e le politiche urbane e abitative
                        il direttore generale
                               Arredi
               p. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.
                        il direttore generale
                              Turicchi

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