DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n.4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare
l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilita' di emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del
citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 settembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2007;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in
data 12 dicembre 2007 e 13 dicembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di
concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie
locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e
delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle
infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e
forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
1. La parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
assume la seguente denominazione: «Disposizioni comuni e principi
generali».
2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
Art. 3-bis.
Principi sulla produzione del diritto ambientale
l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti
costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente,
adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117
commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato
dell'Unione europea.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono
regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti
normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei
provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati
soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della
Repubblica italiana, purche' sia comunque sempre garantito il
corretto recepimento del diritto europeo.
Art. 3-ter.
Principio dell'azione ambientale
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della
precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al
principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174,
comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica
della comunita' in materia ambientale.
Art. 3-quater.
Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del
presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni
delle generazioni attuali non possa compromettere la qualita' della
vita e le possibilita' delle generazioni future.
2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere
finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del
principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della
scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da
discrezionalita' gli interessi alla tutela dell'ambiente e del
patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria
considerazione.
3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra
natura e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile
deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito
delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da
trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e
del consumo si inserisca altresi' il principio di solidarieta' per
salvaguardare e per migliorare la qualita' dell'ambiente anche
futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali
deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello
sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto
funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle
modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attivita'
umane.
Art. 3-quinquies.
Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione
1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo
costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio,
purche' cio' non comporti un'arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali
ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle
dimensioni di essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano
essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori
di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Art. 3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a
scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza
essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse
giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».
3. La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
PARTE SECONDA
Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la
valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione
integrata ambientale (Ippc)
Titolo I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA
VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(AIA).
Art. 4.
Finalita'
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed
attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003.
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di
Valutazione dell'impatto ambientale modalita' di semplificazione e
coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi
comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, come parzialmente modificato da questo decreto
legislativo.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con
le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto
della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei
vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si
affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative
e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e
programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono
avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e
conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto
risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.....
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