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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
11/02/2008

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n.4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24)

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n.4 

Ulteriori   disposizioni   correttive   ed  integrative  del  decreto
legislativo   3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in  materia
ambientale.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  15 dicembre  2004,  n.  308,  ed  in  particolare
l'articolo 1,   comma 6,  che  prevede  la  possibilita'  di  emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
  Vista  la  relazione  motivata  presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del
citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 settembre 2007;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2007;
  Vista  la  seconda  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  definitivi delle competenti Commissioni della
Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in
data 12 dicembre 2007 e 13 dicembre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del  mare  e del Ministro per le politiche europee, di
concerto  con  i  Ministri  per  le  riforme  e  le innovazioni nella
pubblica  amministrazione,  per  gli  affari regionali e le autonomie
locali,  dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e
delle   finanze,   dello  sviluppo  economico,  della  salute,  delle
infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e
forestali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile
                            2006, n. 152
  1.  La  parte  prima  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
assume  la  seguente  denominazione:  «Disposizioni comuni e principi
generali».
  2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
                             Art. 3-bis.
          Principi sulla produzione del diritto ambientale
  l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti
costituiscono  i  principi  generali in tema di tutela dell'ambiente,
adottati  in  attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117
commi 1   e   3  della  Costituzione  e  nel  rispetto  del  Trattato
dell'Unione europea.
  2.  I  principi  previsti  dalla presente Parte Prima costituiscono
regole  generali  della  materia  ambientale nell'adozione degli atti
normativi,  di  indirizzo  e  di  coordinamento e nell'emanazione dei
provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
  3.  I  principi  ambientali  possono  essere modificati o eliminati
soltanto  mediante  espressa  previsione  di  successive  leggi della
Repubblica   italiana,  purche'  sia  comunque  sempre  garantito  il
corretto recepimento del diritto europeo.

                             Art. 3-ter.
                  Principio dell'azione ambientale
  1.  La  tutela  dell'ambiente  e  degli  ecosistemi  naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e  privati  e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante  una  adeguata  azione  che  sia informata ai principi della
precauzione,   dell'azione   preventiva,  della  correzione,  in  via
prioritaria  alla  fonte,  dei danni causati all'ambiente, nonche' al
principio   «chi  inquina  paga»  che,  ai  sensi  dell'articolo 174,
comma 2,  del  Trattato  delle  unioni  europee, regolano la politica
della comunita' in materia ambientale.

                           Art. 3-quater.
                Principio dello sviluppo sostenibile
  1.  Ogni  attivita'  umana  giuridicamente  rilevante  ai sensi del
presente   codice   deve  conformarsi  al  principio  dello  sviluppo
sostenibile,  al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni
delle  generazioni  attuali non possa compromettere la qualita' della
vita e le possibilita' delle generazioni future.
  2.  Anche  l'attivita'  della  pubblica amministrazione deve essere
finalizzata   a  consentire  la  migliore  attuazione  possibile  del
principio  dello  sviluppo  sostenibile,  per  cui  nell'ambito della
scelta  comparativa  di  interessi  pubblici  e  privati connotata da
discrezionalita'  gli  interessi  alla  tutela  dell'ambiente  e  del
patrimonio   culturale   devono   essere   oggetto   di   prioritaria
considerazione.
  3.  Data  la  complessita' delle relazioni e delle interferenze tra
natura  e  attivita'  umane,  il principio dello sviluppo sostenibile
deve  consentire  di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito
delle  risorse  ereditate,  tra  quelle  da  risparmiare  e quelle da
trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e
del  consumo  si  inserisca altresi' il principio di solidarieta' per
salvaguardare  e  per  migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  anche
futuro.
  4.  La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali
deve  essere  cercata  e  trovata nella prospettiva di garanzia dello
sviluppo   sostenibile,   in   modo   da  salvaguardare  il  corretto
funzionamento   e   l'evoluzione   degli  ecosistemi  naturali  dalle
modificazioni  negative  che  possono essere prodotte dalle attivita'
umane.

                          Art. 3-quinquies.
        Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione
  1.  I  principi  desumibili  dalle  norme  del  decreto legislativo
costituiscono  le  condizioni  minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare  forme  di  tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora  lo  richiedano  situazioni  particolari del loro territorio,
purche'   cio'  non  comporti  un'arbitraria  discriminazione,  anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
  3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali
ove  gli  obiettivi  dell'azione  prevista,  in  considerazione delle
dimensioni  di  essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano
essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori
di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
  4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti tra regioni ed enti locali minori.

                           Art. 3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a
                         scopo collaborativo
  1.  In  attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  e  delle  previsioni  della  Convenzione  di  Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, chiunque, senza
essere   tenuto   a   dimostrare   la  sussistenza  di  un  interesse
giuridicamente  rilevante,  puo'  accedere alle informazioni relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».
  3.  La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:

                            PARTE SECONDA
Procedure  per  la  valutazione  ambientale  strategica (Vas), per la
valutazione  dell'impatto  ambientale  (via)  e  per l'autorizzazione
                     integrata ambientale (Ippc)

                              Titolo I
PRINCIPI  GENERALI  PER  LE  PROCEDURE  DI  VIA,  DI  VAS  E  PER  LA
VALUTAZIONE   D'INCIDENZA  E  L'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE
                               (AIA).

                               Art. 4.
                              Finalita'
  1.  Le  norme  del  presente  decreto  costituiscono recepimento ed
attuazione:
    a) della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27 giugno  2001,  concernente  la  valutazione degli
impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
    b) della  direttiva  85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale  di determinati
progetti  pubblici  e  privati,  come  modificata ed integrata con la
direttiva  97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 maggio
2003.
  2.  Il  presente  decreto individua, nell'ambito della procedura di
Valutazione  dell'impatto  ambientale  modalita' di semplificazione e
coordinamento  delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi
comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n.   59,   in   materia   di   prevenzione   e   riduzione  integrate
dell'inquinamento,  come  parzialmente  modificato  da questo decreto
legislativo.
  3.  La  valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con
le  condizioni  per  uno  sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto
della  capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia  della  biodiversita'  e  di  un'equa  distribuzione dei
vantaggi  connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si
affronta  la  determinazione  della  valutazione preventiva integrata
degli  impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative
e  amministrative,  di  informazione  ambientale, di pianificazione e
programmazione.
  4. In tale ambito:
    a) la  valutazione  ambientale  di  piani e programmi che possono
avere  un  impatto  significativo  sull'ambiente  ha  la finalita' di
garantire   un   elevato   livello   di  protezione  dell'ambiente  e
contribuire  all'integrazione  di  considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione,  dell'adozione  e  approvazione  di  detti piani e
programmi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
    b) la  valutazione  ambientale  dei  progetti  ha la finalita' di
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualita'  della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie e
conservare  la  capacita'  di  riproduzione dell'ecosistema in quanto
risorsa  essenziale  per  la  vita.  A  questo scopo, essa individua,
descrive  e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
    1) l'uomo, la fauna e la flora;
    2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
    3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
    4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.....

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