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DISABILI non sanzionate le comunicazioni tardive
11/02/2008

Una nota del ministero del Lavoro, illustrata dall'Ance, precisa che non sono previste sanzioni per gli imprenditori edili che non abbiano inviato, entro la scadenza del 31 gennaio 2008, i prospetti informativi relativi alla nuova base di computo per l'assunzione dei disabili

FONTE: Ance

Il Ministero del Lavoro, facendo seguito alla precedente nota in tema di collocamento obbligatorio e delle novita` in edilizia introdotte dalla L. n. 247/07 - co. 53 e precisamente con riferimento all`obbligo di invio del prospetto informativo di cui all`art. 9, comma 6 della L. n. 68/99 anche per i datori di lavoro che alla data del 1° gennaio 2008 occupino meno di 15 dipendenti, ha precisato quanto segue.


Preliminarmente e` stato ribadito che la previsione in questione ha la finalita` di consentire ai competenti Servizi di individuare i datori di lavoro edili che, in seguito all`entrata in vigore della legge, non sono piu` obbligati ad assumere soggetti disabili.


A tal proposito e` stato pertanto sottolineato che i datori di lavoro edili che alla data di entrata in vigore del nuovo disposto normativo gia` erano esenti dall`obbligo di assunzione dei soggetti disabili, in quanto gia` al di sotto della soglia di 15 dipendenti, sono esclusi dall`obbligo di inviare la comunicazione in parola.


Stante comunque il limitato intervallo di tempo trascorso tra la precedente comunicazione da parte del Ministero e la scadenza dell`adempimento dell`obbligo de quo, il dicastero ha precisato, con l`allegata nota, che le imprese che non abbiano adempiuto o che comunque lo faranno tardivamente non saranno soggette ad alcuna sanzione.

FONTE: ance.it

 


 
 
 
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