cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
sentenze e pareri: MANCATO INSERIMENTO DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' A COMPROVA DELL'AUTENTICITA' DELLA FIRMA NELLE DICHIARAZIONI. Secondo il Tar Lazio, non comporta esclusione anche se richiesto nel bando di gara.
18/02/2008

Sentenza Tar Lazio n. 6321/2007.

Secondo i Giudici Amministrativi la clausola del bando di una gara pubblica d'appalto che preveda l'esclusione dell'impresa concorrente per la omessa produzione in copia di un documento d'identita' non si puo' considerare valida dal momento che i dati che servono ad identificare le imprese non esercitano alcuna influenza sulla valutazione dell'offerta, potendo per legge sia le imprese autocertificarli, sia le stazioni appaltanti chiedere di integrare la documentazione presentata. 

Il Tar ha inoltre chiarito che la facolta' di autocertificazione ha carattere generale e a meno che il suo impiego non sia vietato espressamente per un certo tipo di rapporti, questo strumento di semplificazione deve considerarsi ammesso in ogni settore dell'azione amministrativa e pertanto puo' trovare applicazione anche nell'ambito di una gara pubblica di appalto.

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, sentenza n. 6321/2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

..............................

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2739/2007 R.G. proposto da TERMOENERGY s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Pafundi, Antonino Rizzo e Franco Antonioli, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare – 14/a;

c o n t r o

ACEA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Puca, ed elettivamente domiciliata in Roma, via E. Guastalla - 4;

e nei confronti di

AMARC Tecnologie s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Colombo e dall'avv. prof. Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliata in Roma, largo Messico - 7;

per ottenere

l'annullamento del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee dell'8.12.2006 per un accordo quadro di fornitura di sottocentrali di scambio termico preassemblate, sistemi di misura e telegestione per riscaldamento, limitatamente alla clausola che prevede la nullita' della domanda di partecipazione alla gara nel caso di omessa produzione, unitamente all'offerta, di copia fotostatica del documento d'identita' del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

l'annullamento della determinazione con la quale e' stato aggiudicato il suddetto appalto; 

.................................

FATTO 

Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee l'ACEA s.p.a. ha indetto una gara per un accordo quadro di fornitura di sottocentrali di scambio termico, preassemblate, sistemi di misura e telegestione per riscaldamento, alla quale ha preso parte la Termoenergy s.r.l.

Quest'ultima e' stata esclusa dalla gara per non aver ottemperato alla clausola del bando che prescriveva a pena di nullita' la produzione, insieme all'offerta, di copia del documento d'identita' del legale rappresentante.

La clausola del bando e' contestata per violazione di legge dalla Termoenergy, con il presente ricorso, insieme al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.

L'ACEA si e' costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnativa, di cui eccepisce l'infondatezza alla stregua della normativa e dei principi vigenti.

Si e' altresi' costituita l'AMARC Tecnologie s.r.l., in qualita' di controinteressata al ricorso perche' aggiudicataria dell'appalto. L'AMARC eccepisce l'infondatezza dell'impugnativa e presenta ricorso incidentale, deducendo l'inammissibilita' dell'offerta della Termoenergy per mancanza dei requisiti tecnico-economici necessari.

La societa' ricorrente ha presentato memoria di replica.

La causa passa in decisione all'udienza del 18.6.2007.

DIRITTO 


Nel suo ricorso incidentale l'AMARC Tecnologie s.r.l. deduce che la Termoenergy s.r.l. non possiede i requisiti di capacita' finanziaria e tecnica richiesti dalla normativa di gara, giacche' nel triennio precedente non ha realizzato il fatturato minimo, ne' gli interventi richiesti dal bando (installazione, avviamento e gestione di almeno cinquanta sottocentrali di scambio termico).

Occorre, peraltro, considerare che la Termoenergy non ha operato nell'intero triennio precedente la gara perche' e' stata costituita soltanto il 23.9.2004. In casi come questo la normativa primaria consente di provare la capacita' tecnica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante (art. 41, comma 3, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 163). L'ACEA, dunque, avrebbe dovuto indicare alla Termoenergy le condizioni documentali piu' adatte a fornire la suddetta prova di idoneita'. Non risulta, comunque, che la stazione appaltante abbia considerato non utili allo scopo gli elementi forniti dalla societa' concorrente, quali il fatturato per l'anno 2006 e le attestazioni degli enti per i quali essa ha eseguito lavori.

Alla stregua di quanto premesso occorre respingere il ricorso incidentale.

Quanto alle deduzioni del ricorso principale, ritiene il Collegio che la normativa primaria di riferimento debba essere rinvenuta nell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 [1] e nell'art. 46 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 163 [2].

La prima norma, inserita nel testo unico in tema di documentazione amministrativa, indica i dati, gli stati, i fatti e le qualita' personali che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, compresi tutti i dati inseriti nei registri di stato civile (lett. dd). La seconda e' inserita nel nuovo codice degli appalti quale norma conclusiva per la documentazione da esibire nelle gare pubbliche a fini certificativi e autocertificativi e dispone che "nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati".

Alla stregua delle suddette disposizioni normative non appare giustificata, nemmeno sotto considerazioni di ordine logico, la clausola del bando di una gara pubblica d'appalto che preveda l'esclusione dell'impresa concorrente per la omessa produzione in copia di un documento d'identita'. Laddove i dati identificativi non influiscono sulla valutazione dell'offerta e possono essere ex lege oggetto di autocertificazione o di esercizio della facolta' delle stazioni appaltanti di ordinare integrazioni documentali.

Peraltro occorre tener presente che nell'attuale sistema di prova di stati e dati personali la facolta' di autocertificazione ha valenza generale e, percio', in difetto di deroghe esplicite al novero dei rapporti nell'ambito dei quali essa risulta utilizzabile, tale strumento di semplificazione deve intendersi ammesso in ogni settore dell'azione amministrativa e, nel dubbio, favorito con interpretazioni sistematiche delle disposizioni apparentemente ostative che assegnino a queste ultime significati compatibili con la piu' ampia diffusione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 25.10.2006 n. 2366).

Premesso quanto sopra, il ricorso principale deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra tutte le parti costituite.

P. Q. M.

Depositata in Segreteria il 12 luglio 2007

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.