Per beneficiare dell'Iva agevolata al 10%, dal 1° gennaio non serve piu' indicare in fattura, a differenza del bonus Irpef, il costo della manodopera. Lo chiarisce una circolare delle Entrate, illustrata dall'Ance, che fornisce inoltre indicazioni sulla rateizzazione dello sconto del 55%
Ance
20/02/2008
A partire dal 1° gennaio 2008, l`indicazione in fattura del costo della manodopera non e` piu` richiesta per fruire dell`aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni, rendendosi necessario l`adempimento di tale obbligo unicamente ai fini del riconoscimento della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007).
Cosi` si e` espressa l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio
2008, nella quale vengono confermati i chiarimenti forniti in occasione dei recenti incontri con la stampa specializzata che, tra l`altro, riguardano:
---- l`aliquota IVA del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni (art.1, comma 18, della legge 244/2007).
In tal ambito, e` stato precisato che, per l`applicazione dell`aliquota IVA agevolata sulle manutenzioni eseguite dal 1° gennaio 2008, il contribuente non e` tenuto ad indicare in fattura il costo della manodopera, come avveniva per le operazioni effettuate nel periodo d`imposta 2007, dovendo, invece, indicare separatamente tale costo in fattura unicamente per fruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie;
---- la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007), in relazione alla quale e` stato chiarito che:
- e` possibile rateizzare la detrazione da tre a
dieci quote annuali di pari importo, a scelta del contribuente, all`atto della prima detrazione, unicamente per le spese sostenute dal
1° gennaio 2008, mentre per le spese effettuate nel corso del 2007 i contribuenti interessati dovranno necessariamente ripartire la detrazione in tre rate annuali in sede di dichiarazione dei redditi (con i modelli Unico 2008 o 730/2008);
- l`esclusione dall`obbligo di invio dell`attestato di
qualificazione energetica o di certificazione energetica per la sostituzione delle
finestre, comprensive degli infissi, in singole unita` immobiliari e per l`installazione dei
pannelli solari opera esclusivamente dal 1° gennaio 2008, cosicche` resta confermato l`obbligo di inviare tale documentazione per gli interventi effettuati nel corso del 2007.
Si ricorda che le detrazioni del 36% per il recupero edilizio e del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, nonche` l`applicazione dell`IVA al 10% sulle manutenzioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2010 dalla citata legge 244/2007.
fonte: ance
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