Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Parere n. 11 del 16.01.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa Musso Costruzioni s.r.l. – lavori di completamento della ristrutturazione e riqualificazione degli edifici: ufficio circondariale marittimo, caserma sottufficiali, mensa marinaia, dogana e sistemazione aree esterne di pertinenza.
S.A: Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria.
Un Impresa lamenta l'esclusione dalla gara indicata in oggetto, in quanto, invece di produrre il certificato della camera di commercio e l'attestazione SOA in
copia autenticata da pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445/2000, cosi' come richiesto, a pena di esclusione, ai punti 3) e 4) delle Modalita' di presentazione e criteri di ammissibilita' delle offerte, di cui al disciplinare di gara,
ha allegato i suddetti certificati con dichiarazione di conformita' apposta sul retro.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha rappresentato che i punti 3) e 4) del disciplinare di gara, che disciplinano, rispettivamente, la presentazione del certificato della camera di commercio e dell'attestazione di qualificazione, richiedono, a pena di esclusione, che la copia del certificato e dell'attestazione debbano essere autenticati esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 18 del d.P.R. 445/2000.
L'Autorita'
precisando
che Il disciplinare di gara richiamava espressamente e a pena di esclusione l'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, quale modalita' di autenticazione di copia, consistente unicamente nell'attestazione di conformita' con l'originale effettuata dal pubblico ufficiale autorizzato.
e che la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura senza che in capo all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalita' in ordine al rispetto della disciplina del procedimento. Quindi, qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione e' tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando precluso all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarita' della procedura selettiva e la congruita' della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si e' autovincolata al momento del bando. (T.R.G.A. Trento - Sentenza 13 maggio 2005 n. 138).
Ha ritenuto
nei limiti di cui in motivazione, che e' conforme l'esclusione dell'Impresa dalla gara di che trattasi, per non aver adempiuto alle prescrizioni di cui ai punti 3) e 4) delle Modalita' di presentazione e criteri di ammissibilita' delle offerte, sancite a pena di esclusione dalla gara.
tuttavia, l'autorita'
ha invitato la Stazione appaltante., nella predisposizione dei bandi di gara,
a stabilire clausole e prescrizioni che non si traducano in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul
mercato, a garanzia di un accesso ragionevolmente ampio alla procedura concorsuale.
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