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sentenze e pareri: SUBAPPALTO. Parere autority in merito alla possibilita' di subappaltare o meno categorie a qualif. obbligatoria ma non altamente specializzate.
12/03/2008

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 13 del 16.01.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Statte – lavori di recupero e fruizione di un tratto dell'Acquedotto ipogeo del Triglio.

Con il presente parere l'Autorita' ha ribadito che 

alle categorie a qualificazione obbligatoria, anche se di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, non comprese nell'elenco delle categorie altamente specializzate qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili, non si applica mai lo speciale divieto di subappalto di cui all'articolo 13, comma 7 della legge 109/1994 e s.m., oggi articolo 37, comma 11, del d. Lgs. n. 163/2006, 

mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione. 

Cio' comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe ne' eseguire direttamente le lavorazioni ne' essere autorizzato a subappaltarle.

Le categorie ALTAMENTE SPECIALIZZATE sono le seguenti:

OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari; OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 – impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; OS33 - coperture speciali;OG12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

VISIONA IL PARERE INTEGRALE

VISIONA LA DETERMINA 25/01 CHE SPECIFICA IN MODO CHIARO LE CATEGORIE CHE POSSONO ESSERE SUBAPPALTATE O MENO

 

 


 
 
 
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