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REGOLAMENTO IMPIANTI. Per la CNA restano alcune carenze sulla progettazione
17/03/2008

Scongiurato il rischio, solo con un emendamento inserito nel decreto Milleproroghe, che all'intero settore dell'installazione di impianti venisse applicata la disciplina prevista dal Testo unico dell'edilizia



Il Commento della CNA:

La nuova 46/90 finalmente e' legge. 

Il decreto 37 del 22 gennaio 2008, che riordina le disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la numero 61 del 12 marzo) a conclusione di un iter piuttosto lungo e tortuoso che aveva destato ben piu' di una preoccupazione tra gli operatori del settore. 

Attesa per il 1° gennaio, infatti, l'entrata in vigore del decreto aveva subito continui rinvii per i rilievi che la Corte dei conti aveva formulato al testo licenziato dal ministero dello sviluppo economico: «Non e' mai troppo tardi», ha commentato Franco Bianchi, presidente nazionale di CNA installazione impianti, parafrasando il titolo di una fortunata trasmissione televisiva degli anni 60, «anche perche' la categoria attendeva da tempo un provvedimento che scongiurasse definitivamente il pericolo di un'applicazione anche .per gli installatori di impianti del Testo unico dell'edilizia».

Tra le novita' principali previste dal decreto c'e' l'innalzamento temporale di alcuni periodi di inserimento per cio' che concerne i requisiti tecnico-professionali e l'ampliamento del campo di applicazione a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso: «Se consideriamo che nel testo non sono previste indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina», prosegue Bianchi, «sarebbe necessario consentire a tutte le imprese regolarmente iscritte che abbiano gia' svolto l'attivita' nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino a oggi dalla legge n. 46/90, la possibilita' di conseguire il riconoscimento della relativa qualificazione professionale».

Su questo aspetto il ministero dello sviluppo economico sarebbe disponibile a emanare una circolare nella quale risolvere le questioni che meritano le necessarie correzioni, anche se, nonostante le assicurazioni del ministero stesso, non e' chiaro se una circolare ministeriale possa rimediare alle carenze della norma.

Altri problemi potrebbero sorgere per quanto riguarda la progettazione degli impianti. Secondo il decreto il progetto da parte del professionista iscritto all'albo sarebbe obbligatorio per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti al di sopra di soglie dimensionali che gli artigiani della CNA ritengono basse. 

Il rischio, dicono, e' che possa costare piu' il progetto che l'intervento stesso con conseguente aumento di oneri e adempimenti burocratici per il cittadino senza alcun beneficio reale per la sicurezza: «Crediamo che si debba ricorrere alla progettazione da parte di un professionista», sostiene Bianchi, «solo per l'installazione di un nuovo impianto o il rifacimento, la reale trasformazione e l'ampliamento strutturale di un impianto esistente per lavori che necessitano della denuncia di inizio attivita', mentre per lavori di manutenzione straordinaria, di minore complessita', o comunque non subordinati alla Dia, possa essere sufficiente un progetto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa».

Un interrogativo di fondo pero' resta. Tra il testo del decreto licenziato dal Mse, e sul quale si sarebbero appuntati i rilievi della Corte dei conti, e quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale le differenze sono minime e di nessuna rilevanza sostanziale. Per quale ragione, allora, l'entrata in vigore del decreto e' avvenuta con cosi' grave ritardo con il rischio reale, scongiurato solo con un emendamento inserito nel decreto Milleproroghe, che all'intero settore dell'installazione di impianti venisse applicata la disciplina prevista dal Testo unico dell'edilizia? 

Gli imprenditori aspettano una risposta.

fonte: CNA

VISIONA IL DECRETO .

 


 
 
 
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