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sentenze e pareri: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE. - per il consiglio di stato Si' a raggruppamenti tra imprese che possiedono tutti i requisiti.
25/03/2008

Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 20 febbraio 2008, n. 588

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha recentemente esaminato la questione dell'ammissibilita' di un raggruppamento in sede di offerta di imprese qualificatesi separatamente in gare di appalto di lavori pubblici.

E cosi', con una sentenza che contraddice il precedente orientamento, il tribunale amministrativo di secondo grado ha recentemente sancito che «in presenza di disposizioni espresse che non consentono la modifica della composizione dei partecipanti dopo l'offerta e in assenza di analogo divieto per la fase della prequalificazione, deve escludersi che si possa pervenire in via pretoria ad un divieto, non sancito dal legislatore».

Pertanto va ammessa «la tesi dell'ammissibilita' della riunione di imprese prequalificatesi separatamente. Ogni ulteriore argomento puo' al limite costituire spunto di riflessione per una modifica normativa, ma non puo' condurre all'introduzione di un divieto, che le norme non prevedono. E', quindi, irrilevante il richiamo al parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato del 7 febbraio 2003, n. As251, ove si sottolinea il rischio che il modello del raggruppamento possa evolvere a strumento di collaborazione restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale, in quanto detto parere e' finalizzato a suggerire alle stazioni appaltanti, “pur nel silenzio della legge”, di “limitare la possibilita' di associarsi in Rti da parte di due o piu' imprese, che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara”». In altre parole, se le stazioni appaltanti non lo recepiscono, il parere dell'Autorita' Antitrust non puo' considerarsi legge.

E' pur vero che, appena due anni fa, la stessa sezione del Consiglio di Stato si era espressa in modo opposto: ma - precisa l'ultima sentenza - in quel caso si era trattato di «una gara di servizi nei cosiddetti settori (ex) esclusi». In quell'occasione (la sentenza e' la n. 1269 del 2006) il tribunale aveva sancito il principio per cui la scelta di partecipare in Rti ad una procedura ristretta o negoziata va fatta prima e non dopo la fase della qualificazione. Se due imprese invitate singolarmente presentassero congiuntamente un'offerta, infatti, «si vanificherebbe l'esigenza di garantire quel quid minimum di confronto concorrenziale serio ed effettivo valorizzato dalla disciplina europea».

Fonte: consorzioparsifal.it

 


 
 
 
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