Lo sconto del 55% per la riqualificazione energetica, in caso non coincidano i nomi riportati nella scheda informativa con quelli in fattura, e' riconosciuto solo a chi, come riportato in fattura, ha sostenuto le spese. Lo precisa una nota delle Entrate illustrata dall'Ance
Detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica - Nuovi chiarimenti ministeriali
fonte: Ance
Per le persone fisiche non titolari di reddito d`impresa, nell`ipotesi in cui gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, agevolati con la detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) siano effettuati da piu` soggetti, i cui nominativi, indicati nella scheda informativa, non coincidano con quelli riportati sulle fatture o sul bonifico, l`agevolazione e` riconosciuta a coloro che hanno effettivamente sostenuto le spese, a condizione che i loro nomi risultino dalle relative fatture.
Inoltre, la detrazione spetta anche ai familiari conviventi con il possessore o detentore dell`immobile, che sostengano le spese per gli interventi di risparmio energetico, a condizione che la convivenza risulti fin dall`inizio dei lavori.
Cosi` si e` espressa l`Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, nell`ambito delle risposte fornite ai quesiti formulati dai C.a.f. in merito alle corrette modalita` di compilazione del modello 730/2007.
Come noto, il Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel prevedere le modalita` applicative della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ha previsto, fra gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti, l`invio all`ENEA, entro sessanta giorni dalla fine di lavori (cfr. News ANCE n. 4073 del 12 settembre 2007), della scheda informativa e, per le sole persone fisiche non titolari di reddito d`impresa, il pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario o postale.
In tal ambito, con la citata C.M. n. 34/E/2008 l`Agenzia delle Entrate, richiamando le indicazioni gia` fornite con riferimento agli adempimenti necessari per usufruire della detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie, nell`ipotesi in cui piu` soggetti sostengano le spese per la realizzazione dell`intervento, ha chiarito che:
- in caso di mancata coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l`intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che il suo nominativo sia indicato in fattura;
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell`immobile oggetto dell`intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione del 55%, a condizione che il requisito della convivenza, che deve essere stabile e non solo episodica, sussista fin dall`inizio dei lavori.
fonte: ANCE
|